Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32569 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32569 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/12/2025
Oggetto: Iva -cancellazione della società dal Registro delle imprese -art. 28 d.lgs. n. 175/2014
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 35383/2019 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del suo liquidatore e socio, NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici RomaINDIRIZZO, è domiciliata
-controricorrente – proposto avverso la sentenza n. 2315/2019, emessa dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 12 aprile 2019; u dita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’11 novembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME .
Fatti di causa
Emerge dalla sentenza impugnata che la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, nella persona del suo liquidatore NOME COGNOME, presentò dapprima istanza di accertamento con adesione e poi impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO con il quale l’RAGIONE_SOCIALE delle entrate aveva recuperato Iva per l’anno 2011 per euro 50.867,70 ed inflitto sanzioni per euro 137.340,90.
Il Giudice di prime cure dichiarò inammissibile il ricorso rilevandone la tardività.
La Commissione tributaria regionale del Lazio, dinanzi alla quale la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, come risulta dalla narrativa della sentenza, propose appello, respinse il gravame e confermò l’avviso di accertamento impugnato, sia pure sulla base di ragioni diverse rispetto a quelle indicate nella sentenza appellata. Il Giudice d’appello ritenne, infatti, tempestivo il ricorso avverso l’atto impositivo, che reputò emesso ex art. 2495, comma 2, cod. proc. civ. nei confronti dell’ex socio e liquidatore, respingendo, nel merito, le contestazioni della parte contribuente relative alla fondatezza della pretesa fiscale.
Avverso la pronuncia del secondo Giudice la RAGIONE_SOCIALE liquidazione ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a un motivo, a cui l’RAGIONE_SOCIALE delle entrate ha resistito con controricorso.
Ragioni della decisione
Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 2495 c.c. La ricorrente precisa che « il ricorso verte sull’estensione temporale della potestà di accertamento tributario nei confronti di società estinte e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento e riscossione, introdotta dall’art. 28 del D .Lgs. n. 175/2014 »; aggiunge, poi, che la « questione prospettata, seppur sintetizzata in due aspetti di rilevanza, riguarda sostanzialmente un unico motivo di ricorso, che investe il rapporto successivo all’estinzione del soggetto giuridico e la possibilità di notificare, nel periodo quinquennale successivo alla cancellazione dal Registro delle Imprese, atti aventi natura di liquidazione, accertamento e riscossione ». Secondo la prospettazione (per vero piuttosto confusa) della ricorrente, dal momento che la società era stata cancellata dal Registro delle imprese prima dell’emissione dell’avviso di accertamento, quest’ultimo doveva considerarsi invali do e il primo giudice adito avrebbe sin da subito dovuto adottare una pronuncia declinatoria del merito stante il difetto di capacità processuale della società e il conseguente difetto di legittimazione -del liquidatore -a rappresentarla; laddove, quanto alla notifica dell’avviso in qualità di socio, la pretesa si sarebbe dovuta limitare alla parte conseguita da ciascun socio nella distribuzione finale dell’attivo in base al bilancio finale di liquidazione . Né avrebbe potuto soccorrere la norma di cui citato art. 28, essendo questa costituzionalmente illegittima per violazione del principio di uguaglianza e parità di trattamento.
Il motivo è per un verso inammissibile, e per altro verso infondato.
2.1. È innanzitutto inammissibile per difetto di interesse, prospettando la ricorrente un esito del giudizio ad essa sfavorevole, ovverosia una pronuncia di inammissibilità, per carenza di capacità processuale, del ricorso originariamente proposto dal liquidatore avverso l’avviso di accertamento per cui è causa.
2.2. Il motivo, anche a volerlo ritenere ammissibile, è comunque infondato, pur essendovi la necessità di correggere , ai sensi dell’art. 384, ult. comma, cod. proc. civ. e nei termini di seguito indicati, la motivazione posta alla base della sentenza qui impugnata.
2.3 . Il quarto comma dell’art. 28 d.lgs. n. 175 del 2014 stabilisce: « Ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese ».
Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la norma, non avente efficacia retroattiva e quindi applicabile soltanto alle società estintesi ( rectius , la cui richiesta di cancellazione sia stata presentata) dopo il 13 dicembre 2014, data della sua entrata in vigore, introduce una « finzione legale di mantenimento in vita della società (evocatrice di quella posta dall’art. 10 legge fall.) seppure ai soli fini della definizione dei rapporti fiscali pendenti, in sede non solo amministrativa ma anche contenziosa » (Cass., sez. un., n. 3625/2025).
La previsione deroga -nei soli riguardi delle posizioni debitorie indicate e delle relative Amministrazioni creditrici -al principio per cui la società cancellata dal registro delle imprese non può agire né essere convenuta in giudizio, in quanto priva della relativa capacità (Cass. n. 24853/2018; Cass. n. 26196/2016); né, pertanto, può sussistere in questi casi la legittimazione dell’ex liquidatore a rappresentarla (Cass. n. 5637/2011; Cass. n. 5736/2016).
La norma non si limita a prevedere una posticipazione degli effetti dell’estinzione al solo fine di consentire e facilitare all’Ufficio la notificazione dell’atto impositivo (altrimenti giuridicamente inesistente, se eseguita nei confronti di società già ca ncellata), ma permette all’ex liquidatore di « conservare tutti i poteri di rappresentanza della società, sul piano sostanziale e processuale, nella misura in cui questi rispondano ai fini indicati dall’art. 28, comma 4, che, altrimenti opinando, non potrebbe operare» . Con la conseguenza che il liquidatore, oltre a ricevere le notifiche degli atti dagli enti creditori, può anche opporsi agli stessi e conferire mandato alle liti, dovendosi la dizione legislativa ‘ atti del contenzioso ‘ riferirsi in senso stretto e tecnico proprio agli atti del processo e della tutela giurisdizionale. Pertanto, nei casi in cui si renda applicabile l’art. 28 in esame, in deroga all’art. 2495 cod. civ.: « la società conserva la legittimazione attiva; il liquidatore è legittimato e gli ex soci devono considerarsi privi di legittimazione » (Cass. n. 36892/2022; nello stesso senso, Cass. n. 6743/2015; Cass. n. 4536/2020; Cass. n. 18310/2023).
2.4 . La sentenza gravata ha escluso l’applicabilità dell’art. 28 d.lgs. n. 175 del 2014 al caso di specie sul rilievo che l’avviso di accertamento fosse stato notificato a NOME COGNOME quale ex socio e liquidatore della società, presso la sua abitazione, e non già alla società contribuente presso la sua sede legale. Ha poi sostenuto che con l’atto impositivo in questione l’RAGIONE_SOCIALE fiscale aveva voluto far valere, una volta cancellata la società contribuente, e dunque ai sensi dell’art. 2495 cod. civ., la responsabilità personale dell’ex socio nei limiti delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione; responsabilità personale poi ritenuta effettivamente sussistente alla luce dei dati contabili emergenti dai documenti versati in causa.
2.5. In realtà, diversamente da quanto sostenuto dalla CTR, che ha richiamato l’art. 2495 cod. civ., posto che « la liquidazione della società,
come emerge da interrogazioni alla Anagrafe tributaria, ha avuto inizio a fine 2013 e si è conclusa a fine 2014 », trova applicazione nel caso in esame giustappunto il menzionato art. 28 d.lgs. n. 175 del 2014, essendo incontroverso che la RAGIONE_SOCIALE abbia chiesto la cancellazione dal Registro delle imprese dopo il 13 dicembre 2014 (precisamente, come affermato dalla controricorrente senza contestazioni, il 15 dicembre 2014); mentre è del tutto irrilevante, ai fini che qui interessano, il fatto, pur dedotto dalla società nel giudizio di primo grado e valorizzato in sentenza, che la liquidazione sia iniziata il 27 dicembre 2013 e che ogni attività sociale sia cessata il 2 dicembre 2014.
2.6. Alla luce di quanto testé chiarito, la RAGIONE_SOCIALE era legittimata, in persona del suo ex liquidatore, sia a ricevere l’atto impositivo, sia a impugnarlo dinanzi alla competente autorità giudiziaria. Non si poneva, invece, alcuna questione concernente la successione dell’ex socio nei debiti della società estinta ai sensi dell’art. 2495 c.c. 2.7. Le considerazioni critiche sulla costituzionalità del citato art. 28 -considerazioni con cui la ricorrente intende probabilmente sollecitare questo Collegio a rimettere la relativa questione dinanzi alla Corte costituzionale -si infrangono con il già avvenuto scrutinio della norma da parte della Corte costituzionale che, con sentenza n. 142 del 2020, ha escluso sia che la disposizione censurata sia viziata per eccesso di delega ex art. 76 Cost., sia che la stessa determini un’ingiustificata disparità di trattamento tra creditori sociali e si ponga in contrasto con l’art. 3 Cost.
Da ultimo, non può mancarsi di rilevare che, finanche nella prospettata applicabilità dell’art. 2495, comma 2, cod. civ., i l ricorso per cassazione sarebbe comunque inammissibile siccome proposto da soggetto estinto, come tale privo della capacità di stare in giudizio (Cass. n. 2444/2017, che precisa altresì che all ‘ effetto estintivo è connaturato
il venir meno del potere di rappresentanza dell ‘ ente estinto in capo al liquidatore; laddove tale potere comunque non spetta al socio).
Concludendo, il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dell ‘ art. 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del l’11 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME