Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25755 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25755 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1622/2018 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma INDIRIZZO
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 7413/2016, depositata il 28 dicembre 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. -L’ Agenzia delle entrate, Direzione provinciale II di Milano, notificava alla società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione un processo verbale di constatazione mediante il quale contestava alla società la mancata variazione in aumento ai fini IRES, per euro 1.991,40; costi non di competenza per euro 4.950,34; perdite su crediti non deducibili per euro 228.282,37; errato utilizzo del fondo svalutazione crediti per euro 25.988,76; costi non deducibili ai fini IRAP per euro 184.033,88; indebita deduzione di ammortamenti per euro 11.444,83; costi indeducibili per omessa fatturazione di operazioni da Black List parzialmente documentate per euro 12.717.145,00 e da Black List non documentate per euro 298.913,94. Tali rilievi venivano trasfusi nell’avviso di accertamento n. T9D031A03646/2014, con il quale veniva ripreso a tassazione un maggior reddito imponibile IRES pari ad euro 13.288.716,00 e IRAP pari ad euro 13.216.488,00, nonché operazioni imponibili ai fini IVA pari ad euro 156.909,31. Preso atto che la società risultava cancellata dal registro delle imprese dal 28 aprile 2014, l’atto impositivo veniva notificato anche a NOME COGNOME in qualità di socio unico e amministratore della società fino al 26 giugno 2013.
NOME NOME COGNOME impugnava l’avviso di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, rilevando l’illegittimità della pretesa tributaria rivolta a una società estinta, nonché al socio amministratore unico, la non applicabilità retroattiva della disposizione di cui all’art. 28 , commi 4 e 5, d.lgs. 175/2014 e l’infondatezza nel merito della pretesa.
Con sentenza n. 9184/24/15, la Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso del contribuente.
-Avverso tale sentenza proponeva appello l’Ufficio.
Con sentenza n. 7413/2016, depositata in data 28 dicembre 2016, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha respinto l’appello.
-L’ Agenzia delle entrate ha proposto ricorso alla Corte di cassazione affidato a un unico motivo.
Il contribuente si è costituito con controricorso.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
Il contribuente ha depositato una memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con l’ unico motivo si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 2495, comma 2, c.p.c., 36 d.P.R. 602/1973, 43 e 65 d.P.R. 600/1973 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Commissione tributaria regionale erroneamente dichiarato l’illegittimità dell’atto impositivo nei confronti dell’ex socio e reso, pertanto, una pronuncia che contrasta con i principi affermati dalla giurisprudenza in materia. Sulla base della giurisprudenza di legittimità, parte ricorrente evidenzia che dopo la cancellazione della società si determina la successione dei soci nei debiti sociali, illimitatamente o nei limiti di quant o ricevuto all’esito della liquidazione, a seconda del regime di responsabilità di cui erano titolari durante la vita della società e ai fini del prodursi del fenomeno successorio è sufficiente il possesso della qualifica di socio della società cancellata. A prescindere dalla questione relativa alla portata retroattiva o meno dell’a rt. 28, commi 4 e 5, del d.lgs. 175/2014 e, quindi, alla legittimità o meno della notifica dell’atto impositivo alla società cancellata, si deduce che era senz’altro valida la notifica del medesimo avviso di
accertamento nei confronti dell’ex socio unico, successore per legge della società estinta ai sensi dell’art. 2495, comma 2, c.c. Né l’Ufficio era tenuto a motivare sul fondamento della responsabilità dello stesso, provando l’ an e il quantum del riparto all’esito della liquidazione, avendo la Cassazione precisato che sono sempre i soci coloro che son destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, ma non definiti al l’e sito della liquidazione, indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione.
1.1. -Il motivo è fondato.
Nella vicenda in giudizio viene fatta valere la responsabilità della società e non quella del socio, che è successore della prima ma nei cui confronti non è stata fatta valere una responsabilità ex art. 36, comma 5, d.P.R. n. 602/73.
L’atto impositivo intestato a società di persone o di capitali estinta è valido ed efficace, anche se notificato agli ex soci collettivamente e impersonalmente nell’ultimo domicilio della società (analogamente a quanto previsto dall’art. 65, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 in caso di morte del debitore) o singolarmente a taluno di essi, non essendo necessaria l’emissione di specifici atti intestati e diretti ai medesimi, giacché l’estinzione determina un peculiare fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale i soci subentrano nelle medesime obbligazioni inadempiute della società, rispondendone illimitatamente o nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, a seconda che, pendente societate, fossero illimitatamente o limitatamente responsabili per i debiti sociali (Cass. n. 753/2024).
L’estinzione della società di capitali, per la cancellazione dal registro delle imprese, integra un fenomeno successorio sui generis , connesso al regime di responsabilità dei soci per i debiti sociali, con la conseguenza che i soci succeduti rispondono anche per il pagamento
delle sanzioni tributarie, ma nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione in ossequio all’art. 2495 c.c., venendo, altrimenti, vanificata la ratio sottesa all’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003, che vuole evitare la ricaduta degli effetti della sanzione su un soggetto diverso da quello che si avvantaggia, in concreto, della violazione della norma tributaria (Cass. n. 23341/2024).
Dunque, è senz’altro valida la notifica compiuta nei confronti dell’ex socio unico, succeduto alla società estinta. L’atto è stato infatti indirizzato al socio come successore della società, mentre diversa ipotesi è quella riguardante la responsabilità del socio a titolo personale.
Non dirimente, sul punto, è l’art. 28 d.lgs. n. 175/14, il cui comma 4 stabilisce: (…) ‘ Ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese ‘. Questa previsione è estranea alla vicenda e non condiziona in alcun modo la legittimità dell’avviso inviato all’ex socio per la società.
-La sentenza impugnata dev’essere perciò cassata e, per l’effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria territorialmente competente anche per la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 aprile 2025.
Il Presidente NOME COGNOME