Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10207 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10207 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/04/2025
Oggetto: Tributi Società cessata prima del notifica dell’avviso di accertamento- art. 28 del d.lgs. n. 175/2014
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
Sul ricorso iscritto al numero 11435 del ruolo AVV_NOTAIO dell’anno 2021, proposto
Da
NOME COGNOME, NOME COGNOME, in qualità di ex soci di RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME in qualità di ex liquidatore di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione- società cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese in data 30.9.2015 rappresentati e difesi, giusta procura speciale su foglio separato congiunto al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliati presso lo RAGIONE_SOCIALE sito in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrenti principali-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che le rappresenta e difende;
– controricorrente e ricorrente incidentale – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 4776/04/2020, depositata in data 19 ottobre 2020;
Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto l’accoglimento del motivo 5) del ricorso principale, nei limiti di cui in motivazione, ricorso incidentale condizionato assorbito.
udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 marzo 2025 dal Consigliere NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera;
RILEVATO CHE
1. Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: a seguito di p.v.c. della Guardia di Finanza di Positano del 28.2.2015, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva emesso, per l’anno 2013, un avviso di accertamento nei confronti di RAGIONE_SOCIALE -società a ristretta base azionaria, cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese in data 30.9.2015 -notificandolo all'(ex) liquidatore NOME COGNOME e agli (ex) soci NOME COGNOME e NOME COGNOME, con il quale aveva ripreso a tassazione costi indebitamente dedotti, ai fini Ires, Irap e detratti ai fini Iva, in quanto documentati da fatture generiche e/o ritenuti non inerenti perché relativi a lavori di ristrutturazione di un immobile in Furore di proprietà di un soggetto estraneo alla società – oltre interessi e sanzioni.
2.Avverso il suddetto avviso, l'(ex) liquidatore e gli (ex) soci proponevano ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Salerno che, previa riunione, con sentenza n. 657/08/2018, li rigettava.
3.Avverso la predetta sentenza, NOME COGNOME, nella qualità di ex liquidatore della società e i suddetti (ex) soci, proponevano appello principale e l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE appello incidentale (in ordine agli asseriti limiti di responsabilità dei soci del RAGIONE_SOCIALE estinta e alla assenza di addebiti, per dolo o colpa, in capo all’ex liquidatore) dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, che, con sentenza n. 4776/04/2020, depositata in data 19 ottobre 2020, r igettava l’appello principale e accoglieva quello incidentale.
Avverso la sentenza di appello, NOME COGNOME, NOME COGNOME, in qualità di ex soci di RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, in qualità di ex liquidatore della società estinta, propongono ricorso per cassazione affidato a sette motivi.
5 .Resiste, con controricorso, l’RAGIONE_SOCIALE spiegando ricorso incidentale articolato in un motivo.
6 . In data 21 febbraio 2025, i ricorrenti hanno depositato, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., copia della sentenza penale di assoluzione n. 576/2021 emessa dal Tribunale di Salerno, sezione dibattimentale, in data 24.2.2021 nell’ambito di procedimento penale a carico di COGNOME NOME ‘perché il fatto non sussiste’, con attestazione di irrevocabilità della sentenza medesima dal 9 luglio 2021.
In data 25.2.2025, i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.
Il PG ha depositato conclusioni scritte.
CONSIDERATO CHE
In via preliminare occorre rilevare che la società RAGIONE_SOCIALE risulta essere stata cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese in data 30.9.2015, facendo seguito alla richiesta depositata in data 25.9.2015 (Cass. n. 6743 del 2015; Cass., n.
4536 del 2020, n. 9560 del 2024 e n. 10385 del 2024), mentre il ricorso principale per cassazione è stato notificato via pec all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in data 18.4.2021.
L’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014 prevede che: « Ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro RAGIONE_SOCIALE imprese. »
Il collegio ritiene necessario, sotto tale profilo, un approfondimento in ordine alla norma appena richiamata, con particolare riferimento agli effetti che si producono sulla legittimazione del liquidatore della società cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese una volta spirato, alla data della proposizione del ricorso per cassazione, il termine di cinque anni indicato nell’art. 28, comma 4, cit.
3.1. In particolare, tale approfondimento si rende necessario in relazione a:
quanto rilevato, in modo specifico, dalle Sezioni Unite di questa Corte sullo stesso art. 28, comma 4, cit. evidenziando come la norma disciplini un’ipotesi di inopponibilità al fisco degli effetti della cancellazione è temporanea dovendo, allo scadere del quinquennio, riprendere pieno vigore la disciplina anche processuale … rinveniente dall’art. 2495 cod. civ. (Cass., Sez. U, n. 3625 del 2025);
3.2. Peraltro, il Collegio ritiene, altresì, necessario un approfondimento sulla questione (posta con il settimo motivo del ricorso principale) della trasmissibilità RAGIONE_SOCIALE sanzioni nei confronti degli ex soci e dell’ex liquidatore per violazioni tributarie imputabili alla società estinta.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo, al fine di consentirne la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, in data 11/03/2025 e, in sede di riconvocazione, in