Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31749 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31749 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9647/2018 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE LIQUIDAZIONE (c.f. CODICE_FISCALE), in persona de legale rappresentante NOME COGNOME, rappresentata e difesa dal Prof. AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) -ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna n. 307/2017, depositata il 18/09/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza impugnata, non notificata, la CTR della Sardegna, accogliendo l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE contro la
sentenza della CTP di Nuoro n. 241/2011, ha rigettato il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione. L’RAGIONE_SOCIALE aveva notificato al liquidatore della società un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2005, rettificando la dichiarazione della società sulla base del contenuto di un PVC della Guardia di Finanza di Arbatax. Alcune unità immobiliari erano state cedute per prezzi dichiarati inferiori a quelli realmente applicati.
1.1 La CTP di Nuoro aveva respinto l’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento 22/11/2010, notificato alla società, quando oramai essa il 27/3/2009 era stata cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese. Dato che residuavano rapporti giuridici pendenti, la cancellazione non aveva comportato l’estinzione della società . L ‘Ufficio poteva procedere all’accertamento, tanto più che il PVC era stato notificato prima della cancellazione e che quindi la società era venuta a conoscenza della pretesa erariale in epoca precedente alla cancellazione. Peraltro, l’accertamento non era fondato per mancanza d ‘ indizi gravi, precisi e concordanti.
1.2 La CTR ha respinto l’eccezione preliminare della società relativa alla ‘nullità dell’accertamento’ perché notificato dopo la cancellazione della società. Pur se astrattamente fondata alla luce della più recente giurisprudenza, l’eccezione non poteva essere nuovamente esaminata perché non riproposta con appello incidentale. Le Sezioni Unite (Cass., Sez. U., 11799/2017) hanno chiarito che , in presenza di un’eccezione respinta dal giudice di primo grado, non è sufficiente la mera riproposizione della questione né è consentito il rilievo d’ufficio, essendo necessario un appello incidentale. La CTR ha accolto l’appello dell’Ufficio sulla base dei seguenti argomenti: a) la rettifica del reddito d’impresa con metodo analitico-induttivo è consentita anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, quando inesattezze, falsità o manomissioni siano riscontrate in maniera certa nel corso dell’attività istruttoria; b) l’Ufficio aveva potuto determinare con esattezza i prezzi di vendita
degli immobili, come confermato da un contratto preliminare e una scheda di saldo reperiti dopo la proposizione dell’appello ; c) i prezzi di vendita risultanti da alcuni atti di cessione, compresi fra euro 45.000,00 ad euro 55.000,00, non erano verosimili, considerando che gli immobili si trovano in rinomate località turistiche, erano stati venduti in un periodo di massima espansione del mercato, con materiale pubblicitario riportante prezzi di molto superiori a euro 100.000,00; d) i prezzi superiori di altre vendite, concluse sempre dalla società per unità con caratteristiche identiche, site nello stesso complesso immobiliare; e) la documentazione extracontabile reperita presso la sede della società, costituita da planimetrie e prezzi di vendita; f) la non credibilità della giustificazione fornita (i prezzi erano ‘gonfiati’ per ingenerare la sensazione nel cliente di ricevere un trattamento speciale) perché la strategia aziendale avrebbe prodotto un effetto contrario, allontanando la clientela anziché invogliarla all’acquisto.
Contro la sentenza RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha proposto appello affidato a due motivi.
Nonostante la regolarità della notifica, perfezionatasi in data 19/3/2018, l’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società lamenta la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 49 e 56 d.lgs. n. 596 del 1992 e dell’art. 345 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., perché nel processo tributario la parte vincitrice nel giudizio di primo grado, con riferimento all’eccezione pregiudiziale sulla notifica dell’avviso di accertamento, non aveva l’onere di proporre impugnazione incidentale e poteva ripresentare le proprie difese in sede di controdeduzioni.
Con il secondo motivo la società deduce l’erroneità e infondatezza della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 2495 c.c. e 36 d.P.R. n. 602 del 1973 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., in quanto la cancellazione della società dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese la rendeva inidonea ad essere centro d’imputazione di diritti e obblighi. L’art. 2495, comma 2, c.c. trova corrispondenza nell’art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973, che configura una responsabilità per i debiti tributari non soddisfatti dalla società estinta.
Con il terzo motivo la società eccepisce l’erroneità e infondatezza della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973 e del combinato disposto degli artt. 2697 e 2727 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. In presenza di una contabilità regolare, la rettifica analitico-induttiva è consentita solo qualora la contabilità possa reputarsi inattendibile alla stregua dei criteri di ragionevolezza e antieconomicità. Nel giudizio di merito la società aveva dimostrato che i prezzi di vendita dichiarati fossero ragionevoli e in ogni caso gli elementi posti dall’Ufficio a base della rettifica erano presunzioni prive di gravità, precisione e concordanza.
Appare pregiudiziale e assorbente la questione sulla legittimazione del liquidatore della società a impugnare l’avviso di accertamento in nome e per conto della società estinta. L’avviso di accertamento riguarda RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ed è stato notificato a NOME COGNOME in qualità di liquidatore della società. Esistono questioni di rito rilevabili in ogni stato e grado del processo perché riguardano vizi che discendono da violazioni che pregiudicano interessi super-individuali, che concorrono a definire la nozione di ordine pubblico processuale, idonea a dar luogo a nullità assolute. Sono vizi attinenti ai presupposti ‘fondanti’ la struttura e il funzionamento del processo (Cass., Sez. U., 24172/2025). Nel caso in esame sia dalla sentenza impugnata che dal ricorso per cassazione
risulta che la società sia stata cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese in data 27/3/2009, ancora prima della notifica al liquidatore, in data 3/12/2010, dell’avviso di accertamento.
4.1 La cancellazione della società dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, a partire dal momento in cui si verifica la sua estinzione, priva la stessa della capacità di stare in giudizio, restando irrilevante l’eventuale esistenza di rapporti giuridici ancora pendenti (Cass., Sez. U., 6070/2013 e 6071/2013). È stato anche precisato con specifico riferimento al processo tributario: « l’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono -venendo altrimenti sacrificato ingiustamente il diritto dei creditori sociali ma si trasferiscono ai soci’, discendendone ‘che i soci peculiari successori della società subentrano ex art. 110 c.p.c. nella legittimazione processuale facente capo all’ente’, ‘dovendo inve ce escludersi la legittimazione ‘ad causam’ del liquidatore della società estinta il quale può essere destinatario di un’autonoma azione risarcitoria ma non della pretesa attinente al debito sociale» (Cass. 9085/2025 e Cass. 16362/2020).
4.2 L’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014 ha invero introdotto un differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società derivanti dall’art. 2495, comma 2, c.c. , differimento che opera soltanto nei confronti dell’Amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati, con riguardo a tributi o contributi. La disposizione si applica peraltro esclusivamente nei casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese (il presupposto del differimento) sia stata presentata nella vigenza della disposizione, e pertanto il 13/12/2014 o in data successiva, in quanto la norma reca disposizioni di natura sostanziale sulla capacità della società cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese e
non ha efficacia retroattiva (Cass. 34549/2024, Cass. 4536/2020 e Cass. 6743/2015).
4.3 Trova allora applicazione il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui ” in tema di contenzioso tributario, la cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, con estinzione della società prima della notifica dell’avviso di accertamento e dell’instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell’ex liquidatore, sicché eliminandosi ogni possibilità di prosecuzione dell’azione, consegue l’annullamento senza rinvio, ex art. 382 c.p.c., della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, ricorrendo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre da subito ad una pronuncia declinatoria di merito” (Cass. 8055/2024, Cass. 23365/2019, Cass. 33278/2018, Cass. 15844/2018 e Cass. 5736/2016).
Dato che non sussiste la possibilità di prosecuzione dell’azione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio ex art. 382, comma 3, c.p.c., venendo in rilievo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre, sin dal primo grado, ad una pronuncia declinatoria di rito. Stante il rilievo d’ufficio della improponibilità del ricorso in primo grado, le spese dell’intero giudizio vanno compensate integralmente tra le parti.
Non ricorrono i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. 27836/2025, Cass. 23175/2015, Cass. 10140/2020 e Cass. 1420/2022).
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara inammissibile il ricorso introduttivo della lite proposto da NOME COGNOME, quale legale rappresentante della società estinta RAGIONE_SOCIALE in liquidazione. Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 05/11/2025.
Il Presidente NOME COGNOME