Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14701 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14701 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso per procura in atti dall’AVV_NOTAIO che ha indicato indirizzo p.e.c .
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore , ex lege domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO presso gli Uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che l a rappresenta e difende.
-controricorrente-
avverso la sentenza n.771/2022 della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata il 27 settembre 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8 maggio 2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Tributi
nella controversia originata dall’impugnazione da parte d i NOME COGNOME di atto di iscrizione ipotecaria e degli atti prodromici la Commissione tributaria regionale della Liguria, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento del l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, riformava integralmente la decisione del primo Giudice di annullamento degli atti impugnati.
In particolare, la C.T.R. rigettava l’eccezione di inammissibilità dell’appello perché privo di firma digitale, riteneva ammissibili le produzioni documentali effettuate solo in grado di appello da RAGIONE_SOCIALE, e riteneva, pertanto, validamente notificata e compiutamente motivata l’iscrizione ipotecaria.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, su due motivi, cui ha resistito, con controricorso, l’RAGIONE_SOCIALE.
Comunicata proposta di definizione accelerata ex art.380 bis cod. proc. civ., il ricorrente, a mezzo di difensore munito di nuova procura, ha chiesto la decisione del ricorso che, pertanto, è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio.
Considerato che:
1.Con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num.4 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ. lamentando l’assenza dell’apposizione della firma digitale in calce alla sentenza impugnata, essendo presente solo la menzione ‘sottoscritta digitalmente dal Presidente e dal giudice relatore’ .
1.1 La censura è infondata alla luce dei principi espressi in materia da questa Corte (cfr. Cass. n.11306 del 29 aprile 2021; in termini, Cass. n.4430 del 11 febbraio 2022) la quale ha già avuto modo di rilevare che la sentenza redatta in formato elettronico dal giudice e da questi sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell’articolo 15 del D.M. 21
febbraio 2011, n. 44, non è affetta da nullità per difetto di sottoscrizione, attesa l’applicabilità al processo civile ed ai documenti informatici nell’ambito dello stesso emanati del cd. “Codice dell’amministrazione digitale” (Cass. n. 22871/2015); è stato in tal senso specificato che l’apposizione della firma digitale ad opera del giudice è desumibile grazie alla coccarda ed alla stringa grafica che compaiono su ciascuna RAGIONE_SOCIALE pagine del file di copia della sentenza, il cui originale è archiviato all’interno del sistema, e che da tali specifiche tecniche si desume altresì che l’atto del processo redatto in formato elettronico dal magistrato può essere depositato telematicamente nel fascicolo informatico solo in quanto previamente sottoscritto con “firma digitale”; in caso di mancanza della firma digitale, infatti, il sistema informatico impedisce il deposito telematico del documento e comunque non genera la copia recante coccarda e stringa, che costituiscono i segni grafici attestanti la presenza di una firma digitale.
Nel caso di specie, come si evince dalla visione del provvedimento impugnato, lo stesso è stato sottoscritto digitalmente dal presidente e dal relatore, dai nominativi indicati, come si desume dalla presenza dei menzionati segni grafici su ogni pagina, facenti prova fino a querela di falso di tale modalità di redazione.
Con il secondo motivo -rubricato: in relazione all’art.360 c.p.c., comma 1, n.4, violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c. nonché dell’art.132 c.p.c. ed in ogni caso, in relazione all’art.2719 cod.civ -(art.360 n.3 c.p.c.) -il ricorre lamenta un’omessa pronuncia da parte della C.T.R. sulla controdeduzione con la quale aveva «sollevato la questione della mancanza di conformità agli originali degli atti prodotti dall’RAGIONE_SOCIALE» .
2.1. La censura, ammissibile -in quanto è corredata, in ossequio al principio di specificità, da stralci RAGIONE_SOCIALE menzionate controdeduzioni con cui il contribuente aveva eccepito in relazione alle copie ex adverso
prodotte, «l’assenza di conformità o attestazione da parte di un Pubblico Ufficiale» – è, però, infondata.
2.2 Va, invero, in primo luogo negata la sussistenza della violazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ. alla luce dei principi costantemente ribaditi da questa Corte ( cfr. , tra le altre di recente, Cass. n. 12131 del 08/05/2023; Cass. n.24953 del 2020; Cass.n.7406 del 2014) secondo cui <>.
2.3. Nel caso in esame, la C.T.R. ha ritenuto la documentazione prodotta in giudizio idonea a comprovare l’intervenuta notifica a mezzo del servizio postale degli atti prodromici all’impugnata iscrizione ipotecaria e tale argomentazione risulta esente dalla violazione di legge dedotta siccome conforme ai dettami della giurisprudenza di legittimità.
Infatti, in tema di notifica della cartella esattoriale, questa Corte ha affermato che ove, come nella specie, l’agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso
di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l’obbligato contesti la conformità RAGIONE_SOCIALE copie prodotte agli originali, ai sensi dell’art. 2719 c.c., il giudice non deve limitarsi a negare l’efficacia probatoria alle copie prodotte, ma è tenuto valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all’eventuale attestazione, da parte dell’agente della riscossione, della conformità RAGIONE_SOCIALE copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (così Cass. n. 23426/2020).
Conclusivamente, quindi, alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni svolte il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente.
La definizione del giudizio in conformit à̀ alla proposta ex art. 380bis cod. proc. civ., comporta l’applicazione del terzo e del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., come testualmente previsto dal citato art. 380bis, ultimo comma, cod. proc. civ.
5.1 L’art. 380 -bis cod. proc. civ. mira a configurare uno strumento di agevolazione della definizione RAGIONE_SOCIALE pendenze in sede di legittimit à̀ , anche tramite l’individuazione di strumenti dissuasivi di condotte rivelatesi ex post prive di giustificazione, e quindi idonee a concretare, secondo una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato (d.lgs. n. 149 del 2022), un’ipotesi di abuso del diritto di difesa.
5.2 Richiamando, per i casi di conformit à̀ tra proposta e decisione finale, l’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., l’art. 380 -bis cod. proc. civ. codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato, una ipotesi di abuso del processo, gi à immanente nel sistema processuale, giacch é non attenersi alla delibazione del Presidente o del Consigliere delegato che trovi poi conferma nella decisione finale, lascia presumere una responsabilit à̀
aggravata sanzionabile con la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96, terzo comma) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore a euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 (art.96 quarto comma, ove, appunto il legislatore usa la locuzione ‘altresì’) (cfr. Cass. Sez. Un. 22 settembre 2023 n.27195).
5.3. Va esclusa una interpretazione della norma che conduca ad automatismi non in linea con una lettura costituzionalmente compatibile del nuovo istituto, dovendo l’applicazione in concreto RAGIONE_SOCIALE predette sanzioni rimanere affidata alla valutazione RAGIONE_SOCIALE caratteristiche del caso di specie ( cfr . Cass. Sez. Un. 27 dicembre 2023 n.36069). Nondimeno, nell’ipotesi in esame , non si rinvengono ragioni (stante la complessiva tenuta, pur nella sua sinteticit à̀ , del provvedimento della PDA rispetto alla motivazione necessaria per confermare l’ inammissibilit à̀ del ricorso) per discostarsi dalla suddetta previsione legale.
5.4 Sulla scorta di quanto esposto il ricorrente soccombente va condannato al pagamento, in favore dell ‘ RAGIONE_SOCIALE controricorrente, della somma di euro 5.800,00 per compensi professionali oltre spese prenotate a debito e, altres ì̀ , della ulteriore somma di euro 5.000,00 (valutata equitativamente, tenuto conto anche dell’oggetto della domanda) nonch é́ al pagamento, in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, della somma di euro 1.500.
6.Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315, della sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, della somma di euro 5.800,00 per
compensi professionali oltre spese prenotate a debito e, altres ì̀ , della ulteriore somma di euro 5.000,00 nonch é́ al pagamento, in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, della somma di euro 1.500,00.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Cos ì deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 8