Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3130 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3130 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 02/02/2024
ICI IMU Accertamento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3153/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante p.t. , con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante p.t. , con domicilio eletto in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 3746/19, depositata il 18 ottobre 2019, RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Calabria;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 21 novembre 2023, dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
-con sentenza n. 3746/19, depositata il 18 ottobre 2019, la Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Calabria ha accolto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la decisione di prime cure che, diversamente pronunciando, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento IMU emesso dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per l’anno 2013;
1.1 -il giudice del gravame ha considerato che:
-risultava incontestato che, con l’approvazione del piano regolatore , l’Ente impositore aveva modificato « la classificazione del fabbricato per cui è causa, dalla categoria “industriale”, precedentemente assegnata, a quella E3-agricola di pregio (costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche), con conseguente svalutazione del valore commerciale RAGIONE_SOCIALE‘immobile.»;
-nell’avviso di accertamento non erano stati « esplicitati i criteri in virtù dei quali l’immobile rimanga assegnato anch’esso, come l’area sulla quale è stato costruito, alla diversa categoria D7, non esente dall’imposta, né emerge se l’imposta è stata calcolata sull’intera area o piuttosto solo sul fabbricato.»;
quanto, difatti, alle porzioni immobiliari asservite ad immobile principale, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, doveva ritenersi che coesistendo «accessorietà ed edificabilità, l’effetto attrattivo che discende dal vincolo d’asservimento, rende irrilevante l’altra destinazione»;
nella fattispecie nemmeno era stata dimostrata la notifica al contribuente RAGIONE_SOCIALE‘atto modificativo RAGIONE_SOCIALEa rendita catastale;
-il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza sulla base di un solo motivo;
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, ed ha depositato memoria.
Considerato che:
-ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n n. 3 e 4, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia nullità RAGIONE_SOCIALEa gravata sentenza, per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, nonché violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 16bis e 54, ed all’art. 112 cod. proc. civ, assumendo, in sintesi, che -diversamente da quanto ritenuto dal giudice del gravame che, per l’appunto, aveva rilevato che « Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non ha inteso resistere in giudizio» – esso esponente si era ritualmente costituito in giudizio con tempestive controdeduzioni depositate in modalità telematica, così come reso evidente dalle ricevute di deposito rilasciate dal RAGIONE_SOCIALE con riferimento tanto alle controdeduzioni quanto ai documenti prodotti;
soggiunge il ricorrente che le denunciate violazioni del diritto di difesa trovavano riscontro nello stesso contenuto RAGIONE_SOCIALEa gravata sentenza che, per un verso, aveva omesso di esaminare la documentazione prodotta in punto di classamento catastale -una visura storica che dava conto del classamento in categoria D/7 RAGIONE_SOCIALE‘unità immobiliare sottoposta a tassazione (in catasto al fol. 67, p.lla 738) sin 21 giugno 1999, oltrechè RAGIONE_SOCIALE‘acquisto operatone dalla contribuente il 27 novembre 2000 -e che, per il restante, aveva tenuto in non cale le difese da esso esponente svolte quanto ai perduranti effetti, sul piano impositivo, di un siffatto classamento catastale la cui modifica avrebbe predicato la proposizione di un’azione «che aveva peraltro come soggetto passivo l’RAGIONE_SOCIALE»;
-il motivo è fondato e va senz’altro accolto;
-seguendo il percorso normativo che -con la finalità di dare attuazione ai «principi previsti dal codice RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione digitale nella materia RAGIONE_SOCIALEa giustizia tributaria e per assicurare l’efficienza e la
celerità del relativo processo» – è stato avviato dal d.l. 6 luglio 2011 n. 98, art. 39, comma 8, conv. in l. 15 luglio 2011, n. 111, va, innanzitutto, rilevato che il d.m. 23 dicembre 2013, n. 163 ha approvato il r egolamento recante la disciplina RAGIONE_SOCIALE‘uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario, a sua volta rinviando a successivi decreti di attuazione l’individuazione tanto RAGIONE_SOCIALEe « regole tecnico-operative per le operazioni relative all’abilitazione al S.I.Gi.T., alla costituzione in giudizio mediante deposito, alla comunicazione e alla notificazione, alla consultazione e al rilascio di copie del fascicolo informatico, all’assegnazione dei ricorsi e all’accesso dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, nonchè alla redazione e deposito RAGIONE_SOCIALEe sentenze, dei decreti e RAGIONE_SOCIALEe ordinanze.» (art. 3, comma 3) quanto degli organi di giustizia tributaria davanti alle quali dette regole avrebbe dovuto trovare applicazione (art. 20);
il d.m. 4 agosto 2015 -nel disciplinare dette specifiche tecniche -ne ha, quindi, previsto l’applicazione agli « atti processuali relativi ai ricorsi notificati a partire dal primo giorno del mese successivo al decorso del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, da depositare presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali RAGIONE_SOCIALE‘Umbria e RAGIONE_SOCIALEa Toscana.» (art. 16);
il d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16-bis, comma 3 ha, poi, disposto che «Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE‘economia e RAGIONE_SOCIALEe finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi decreti di attuazione»;
-e l’entrata in vigore del processo tributario telematico (con modalità rimessa alla libera scelta RAGIONE_SOCIALEe parti) è stata, poi, completata
dal d.m. 15 dicembre 2016 (artt. 1 e 2) che ha fissato (al più) al 15 luglio 2017 (quanto alle Regioni Marche e Val D’Aosta e alle RAGIONE_SOCIALE; al 15 giugno 2017 quanto alla Regione Calabria) l’applicazione del sistema di giustizia tributaria telematica per i ricorsi notificati a partire da dette date;
sistema che, da ultimo, è divenuto di applicazione esclusiva -con riferimento «ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019» – ai sensi del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136 ;
3.1 -il d.m. n. 163 del 2013, cit., ha disposto che «La parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche di cui al presente regolamento è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l’intero grado del giudizio nonchè per l’appello, salvo sostituzione del difensore.» (art. 2, comma 3);
e la Corte ha condivisibilmente statuito che la regola che impone la continuità (nel processo) RAGIONE_SOCIALEa modalità prescelta in primo grado dalla parte per la costituzione in giudizio involge la sola modalità telematica -che non può essere sostituita da quella cartacea in appello -regola che, inversamente, non preclude la costituzione telematica facoltativa in appello laddove nel primo grado la parte si sia costituita con modalità cartacea (Cass., 21 novembre 2022, n. 34224);
conclusione, questa, che, del resto, si correla, nella fattispecie, all’esercizio di una (mera) facoltà processuale ( d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16-bis, comma 3, cit., come inserito dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, art. 9, comma 1, lettera h)] e atteso che -avuto riguardo alle date di notifica del ricorso introduttivo del giudizio (19/25 novembre 2015), di costituzione in giudizio nel primo grado RAGIONE_SOCIALEa parte resistente (17 marzo 2016) e di notifica RAGIONE_SOCIALEo stesso atto di appello (che, per come assume la stessa controricorrente, risale al 30
aprile 2019) -alle date di detti atti, come anticipato, il processo telematico di primo grado non era ancora suscettibile di applicazione (nemmeno facoltativa) davanti agli organi RAGIONE_SOCIALEa giustizia tributaria RAGIONE_SOCIALEa Regione Calabria e, per converso, continuava a rimanere facoltativo per il (solo) secondo grado di giudizio;
4. -con risalente orientamento interpretativo, la Corte ha statuito che l ‘erronea dichiarazione di contumacia di una RAGIONE_SOCIALEe parti non incide sulla regolarità del processo, e non determina un vizio RAGIONE_SOCIALEa sentenza, deducibile in sede di impugnazione, se non abbia provocato, in concreto, alcun pregiudizio allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività difensiva , così che il controllo di causalità RAGIONE_SOCIALE‘errore, affidato alla Corte, implica la deduzione del concreto pregiudizio subito con riferimento a specifiche allegazioni difensive o a specifici documenti di rilevanza decisiva (v., ex plurimis , Cass., 27 febbraio 2020, n. 5408; Cass., 17 novembre 2015, n. 23519; Cass., 9 marzo 2012, n. 3704);
– e già in una siffatta prospettiva ricostruttrice -che rende non condivisibile il precedente RAGIONE_SOCIALEa Corte evocato nella memoria RAGIONE_SOCIALEa controricorrente – ne emerge la fondatezza del motivo di ricorso, posto che la gravata sentenza -pencolando tra la classificazione catastale RAGIONE_SOCIALEa unità immobiliare (che non è di competenza RAGIONE_SOCIALE‘Ente locale; v. Cass., 26 gennaio 2021, n. 1571; Cass., 14 marzo 2019, n. 7275) e quella RAGIONE_SOCIALE‘area, di insistenza o pertinenziale , RAGIONE_SOCIALE‘unità immobiliare, e, per di più, rimarcando l’omessa notifica di una rettifica catastale la cui necessità -come si assume (in ricorso), e così come, del resto, già rilevato nella pronuncia del primo grado di giudizio, – rimaneva esclusa in ragione del classamento originario e, in quanto tale, preesistente all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa l. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74 (v. Cass., 15 marzo 2022, n. 8282; Cass., 20 marzo 2015, n. 5623; Cass., 25 settembre 2006, n. 20734; Cass., 5 dicembre 2005, n. 26396; Cass., 29 aprile 2005, n. 8932) -rende esplicita l’omessa
considerazione RAGIONE_SOCIALEe deduzioni, e produzioni probatorie, poste a fondamento del ricorso; così che il rilievo secondo il quale «Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non ha inteso resistere in giudizio» si è effettivamente tradotto nella pretermissione di difese, e di produzioni probatorie, considerate semplicemente inesistenti per la mancata costituzione in giudizio RAGIONE_SOCIALEa parte;
– e va rimarcato, per un verso, che (proprio) alla tassazione RAGIONE_SOCIALEa rendita catastale il giudice del primo grado aveva ascritto l’atto impositivo – rilevando al riguardo che «il fabbricato in questione, iscritto al foglio 67, particella 738, … … alla categoria D/7 sin dalla data del 21.06.1999 e, quindi, soggetto ad imposizione IMU.» – e, per il restante, che, come ripetutamente affermato dalla Corte, l’efficacia ultrattiva del giudicato, rispetto a distinti periodi di imposta, implica la ricorrenza di elementi costitutivi RAGIONE_SOCIALEa fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente (Cass. Sez. U., 16 giugno 2006, n. 13916), così che detto carattere non può prospettarsi a fronte di elementi (quali il valore venale RAGIONE_SOCIALEe aree edificabili ovvero l’utilizzabilità, per notifica, di una rettifica catastale) che possono variare con riferimento ai diversi periodi di imposta (v. Cass., 12 luglio 2021, n. 19811; Cass., 30 dicembre 2019, n. 34594; v., altresì, in motivazione, Cass. Sez. U., 28 settembre 2006, n. 25506, cit.);
4.1 -più di recente, peraltro, la Corte ha rimarcato che la sentenza deliberata senza esaminare le difese svolte dalla parte, erroneamente ritenuta come non costituita in giudizio, «è da ritenere nulla in sé e per, sé, in quanto assunta in mancanza del potere all’uopo conferito secondo la disciplina di legge», e che a fronte di una siffatta nullità la parte non avrebbe «alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una
diversa soluzione del merito RAGIONE_SOCIALEa controversia» (così Cass., 6 marzo 2023, n. 6573);
-arresto, quest’ultimo, che expressis verbis si pone sulla scia RAGIONE_SOCIALE‘insegnamento RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALEa Corte che in fattispecie connotata dalla pronuncia di una sentenza di appello prima RAGIONE_SOCIALEa scadenza del termine relativo al deposito RAGIONE_SOCIALEe memorie di replica -ha statuito che la parte che proponga l’impugnazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello deducendo la nullità RAGIONE_SOCIALEa medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito RAGIONE_SOCIALEa controversia; invero, la violazione determinata dall’avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito RAGIONE_SOCIALEe comparse conclusionali e RAGIONE_SOCIALEe memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori RAGIONE_SOCIALEe parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all’atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo (Cass. Sez. U., 25 novembre 2021, n. 36596);
-l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa, anche per la disciplina RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Calabria che, in diversa composizione, procederà al riesame RAGIONE_SOCIALEa controversia.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di
giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Calabria, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 novembre 2023.