Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2572 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2572 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24939/2016 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, in virtù di procure speciali rispettivamente a margine del controricorso e della memoria di costituzione di nuovo difensore, dagli AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO
AVVISO DI ACCERTAMENTO
NOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO ;
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA – SALERNO n. 2989/2016, depositata in data 29/3/2016;
Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 20 novembre 2025;
Fatti di causa
L’RAGIONE_SOCIALE notificò a NOME COGNOME un avviso di accertamento per Iva, Irpef e Irap in relazione all’anno d’imposta 2008, ai sensi dell’art. 41 bis del d.P.R. n. 600/73, previa rideterminazione del reddito imponibile pari ad euro 858.740, di cui euro 736.284 come reddito di capitale ed euro 122.456 come reddito d’impresa, sul rilievo che il COGNOME ( ‘il contribuente’ ), insieme con la moglie NOME COGNOME, aveva esercitato il controllo di diverse società formalmente rappresentate da prestanomi o familiari ed interessate da cospicue movimentazioni con somme provenienti da fondi costituiti dal COGNOME presso la RAGIONE_SOCIALE, società di diritto lussemburghese, come era risultato da verifiche condotte ex art. 32 del d.P.R. n. 600/73 sui conti correnti RAGIONE_SOCIALE dette società partecipate.
Dopo aver inutilmente tentato la conclusione di un accertamento con adesione, il contribuente propose ricorso adducendo di essersi avvalso dell’opzione del cd. ‘scudo fiscale’ di cui all’art. 13 bis del d.l. n. 78 del 2009, conv. in l. n. 102 del 2009 nel rimpatriare attività detenute all’estero per oltre due milioni e mezzo di euro, documentate da un certificato obbligazionario del 10/4/2007, ricevuto dalla società
lussemburghese, e da un certificato azionario del 10/12/2009 emesso dalla stessa società di cui il contribuente deteneva una parte del capitale sociale.
Nel contraddittorio con l’Ufficio, la RAGIONE_SOCIALE accolse il ricorso. L’RAGIONE_SOCIALE propose appello, con il quale denunciò l’erroneità della sentenza di prime cure anche con riferimento alla ritenuta novità della questione della interposizione RAGIONE_SOCIALE società, ai sensi dell’art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973.
Nel contraddittorio con il contribuente, la C.T.R. della Campania, sezione distaccata di Salerno, rigettò l’appello dell’Ufficio.
Avverso la sentenza della C.T.R. territoriale l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resiste il contribuente con controricorso, illustrato anche con memoria difensiva.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 53 d.lgs. n. 546/92 e 342 c.p.c. in relazione al comma 1, n. 4 dell’art. 360 c.p.c.’ , l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui dichiara inammissibile l’appello per carenza di specifici motivi.
In particolare, la C.T.R. territoriale avrebbe ingiustamente affermato che l’RAGIONE_SOCIALE, odierna ricorrente allora appellante, si sarebbe limitata a riproporre in appello le deduzioni e le argomentazioni difensive avanzate ai giudici di primo grado.
1.1. Il motivo è fondato.
Questa Corte ha ripetutamente affermato ( ex multis , tra le più recenti, Cass., Sez. 5 -, Sentenza n. 1030 del 10/01/2024, Rv. 670205-01) che in tema di contenzioso tributario, la riproposizione in appello RAGIONE_SOCIALE ragioni poste a fondamento dell’originaria impugnazione del
provvedimento impositivo da parte del contribuente ovvero della legittimità dell’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, siano ricavabili in modo inequivoco, seppur per implicito, i motivi di censura.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, con il primo motivo di ricorso, riproducendo ampi stralci dell’atto di appello, ha dato atto di avere sottoposto alla cognizione della C.T.R. articolate e motivate censure contro la sentenza di primo grado, sicché la proposta censu ra di violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 da parte del giudice di appello coglie nel segno. 2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 13 bis del d.l. n. 78/2009 e 14 del d.l. n. 350/2001 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’ , l’RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza impugnata nella parte in cui riconduce alle movimentazioni di capitali rilevate nell’anno d’imposta 2008, oggetto della ripresa fiscale, gli effetti della dichiarazione riservata presentata dal COGNOME nell’anno 2009 allo scopo di fruire dei benefici RAGIONE_SOCIALE scudo fiscale.
In particolare, l’RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza impugnata per aver considerato rispettate, nel caso di specie, le condizioni previste dall’art. 13 bis del d.l. n. 78 del 2009 per godere del beneficio RAGIONE_SOCIALE ‘scudo fiscale’ di cui all’art. 14 del d.l. n. 350 d el 2001.
Deduce l’RAGIONE_SOCIALE che, in sede di verifica della regolarità RAGIONE_SOCIALE operazioni di emersione, essa è tenuta a controllare, tra gli altri requisiti, che il contribuente detenga illegalmente all’estero attività finanziarie e che egli in conseguenza ed in seguito alla dichiarazione riservata avente ad oggetto le attività finanziarie illegalmente detenute
all’estero, abbia effettivamente ricondotto in patria o regolarizzato quelle attività.
Tanto premesso, l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente censura la sentenza impugnata in quanto la C.T.R. non avrebbe considerato che, anche a ritenere realizzati gli effetti RAGIONE_SOCIALE scudo fiscale con riferimento all’attività finanziaria oggetto di regolarizzazione (certificato obbligazionario emesso dalla società lussemburghese nel 2007), non era comunque possibile sostenere che la provvista oggetto dell’attività finanziaria rimpatriata o regolarizzata potesse ricondursi ai capitali movimentati sui conti oggetto di indagine finanziaria da parte dell’ufficio.
2.1. Il motivo è fondato.
L’affermazione della RAGIONE_SOCIALETRAGIONE_SOCIALE. secondo la quale la dichiarazione riservata presentata agli effetti RAGIONE_SOCIALE scudo fiscale nel 2009 spiega i suoi effetti anche in relazione ai movimenti di capitale oggetto di ripresa fiscale per il 2008 da parte dell’RAGIONE_SOCIALE è palesemente illo gica. La circolare n. 52 dell’8/10/2010 dell’RAGIONE_SOCIALE, in ottemperanza alle disposizioni della normativa primaria, stabilisce, tra i requisiti per accedere ai benefici del cd. ‘scudo fiscale’, che i capitali oggetto di rimpatrio o di regolarizzazion e fossero detenuti all’estero alla data del 31/12/2008.
Ne consegue che se la stessa RAGIONE_SOCIALE, nello svolgimento della sua indagine finanziaria nei confronti dell’odierno contribuente in relazione all’anno d’imposta 2008, ha rilevato movimenti di capitale in entrata e in uscita dai conti correnti italiani asseritamente riconducibili, direttamente o indirettamente, al COGNOME, tali capitali alla data del 31/12/2008 già non erano più detenuti all’estero, con la conseguenza che gli effetti RAGIONE_SOCIALE ‘scudo’, quand’anche quest’ultimo fosse stato correttamente perfezionato, non potevano estendersi ai movimenti di capitale rilevati nel 2008 sui conti correnti riconducibili al contribuente.
Coglie, inoltre, nel segno la difesa dell’RAGIONE_SOCIALE quando evidenzia che il possesso da parte del contribuente di un titolo obbligazionario emesso dalla società lussemburghese nel 2007 non ha alcuna rilevanza probatoria al fine di invocare gli effetti RAGIONE_SOCIALE ‘scudo fiscal e’ con riferimento alla ripresa fiscale esercitata in relazione ai movimenti di capitale del 2008: il possesso del detto titolo, infatti, prova solo che il contribuente era un obbligazionista e, in sintesi, un creditore della società, ma non prova nulla circa la provenienza dei capitali movimentati sui conti correnti riconducibili al contribuente nel 2008.
Peraltro, come si è detto, ammesso anche che tali capitali fossero quelli detenuti all’estero e fossero causalmente riconducibili al titolo obbligazionario posseduto dal COGNOME, essi comunque non potrebbero giovarsi, di fronte all’accertamento condotto dall’RAGIONE_SOCIALE, degli effetti RAGIONE_SOCIALE scudo fiscale perfezionato nel 2009, visto che comunque non sa rebbero più stati detenuti all’estero alla data del 31/12/2008.
3.Con il terzo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 d.P.R. 600/73 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’ , l’RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza impugnata per avere omesso completamente di esaminare la questione relativa ai numerosi movimenti bancari su conti direttamente o indirettamente riconducibili al COGNOME, la cui giustificazione dal punto di vista fiscale è rimasta indimostrata.
3.1. Il motivo è assorbito dall’accoglimento dei primi due motivi.
Il giudice del rinvio, riesaminando nel merito i motivi di appello dell’RAGIONE_SOCIALE, dopo aver deciso, conformemente alle indicazioni rese da questa Suprema Corte nella presente ordinanza, circa gli effetti RAGIONE_SOCIALE scudo fiscale sull’accertamento tributario che qui viene in rilievo e circa l’esistenza di una interposizione tra il contribuente e il fisco di meri schermi soggettivi per dissimulare l’imputabilità a lui dei movimenti di
capitali ripresi a tassazione, valuterà la fondatezza RAGIONE_SOCIALE eventuali giustificazioni rese dal COGNOME circa la non imponibilità , ai sensi dell’art . 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, dei movimenti di capitale ripresi a tassazione con l’avviso di accertamento impugnato. 4. Il ricorso è accolto, la sentenza è cassata e la causa è rinviata, anche per le spese, alla CGT-2 della Campania, sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, per nuovo esame, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, sezione distaccata di Salerno, che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)