Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33619 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33619 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2189/2020 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente- contro RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliate in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che le rappresenta e difende
-controricorrenti-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 4921/2019 depositata il 03/06/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE proponeva appello avverso la sentenza della CTP di Napoli, che aveva accolto l’originario ricorso della RAGIONE_SOCIALE avverso una cartella di pagamento tesa ad un recupero di crediti erariali relativi all’anno d’imposta 2002. La cartella era notificata alla RAGIONE_SOCIALE, in quanto obbligata in solido nella prospettazione agenziale -con la RAGIONE_SOCIALE, essendo sorta da quest’ultima per scissione parziale. Il ricorso per cassazione della contribuente è affidato a quattro motivi. Resistono con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 57-58 D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. Col mezzo di censura si evidenzia che ‘ in primo grado … alcuna eccezione è stata sollevata in merito all’esistenza di atti interruttivi della prescrizione o della decadenza ‘; che ‘ nel giudizio di appello non possono proporsi domande nuove e … non risulta in nessun caso consentita l’introduzione di nuovi elementi di richiesta o contestazione che non abbiano già costituito oggetto di contestazione in sede di ricorso introduttivo ‘; che ‘ nella cartella impugnata alcuna indicazione è fornita in merito alla notifica di un precedente avviso di accertamento alla ricorrente e/o della notifica alla RAGIONE_SOCIALE della cartella oggetto del gravame ‘.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4 e 5, c.p.c., per avere la CTR ‘ omesso la valutazione in merito alla maturazione della prescrizione e della decadenza anche nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, omettendo di pronunciarsi su un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti ‘.
Con il terzo motivo di ricorso si adduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 7 della L. n. 212 del 2000, art. 36bis d.P.R. n. 600 del 1973, 54bis , co. 3, e 60, co. 6, d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, n. 3, 4 e 5c.p.c., dal momento che la cartella notificata all’odierna ricorrente non è stata fatta precedere dalla notifica di un avviso di accertamento o ‘ atto informativo ‘.
Con il quarto motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 12, 13, 23, 24, 25 d.P.R. n. 602 del 1973, art. 36bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3, 4 e 5, c.p.c., dal momento che la notifica della cartella di pagamento eseguita nei termini di decadenza al solo obbligato principale ‘ non ha effetto nei confronti dell’altro obbligato ‘. Col mezzo di censura si contesta che il giudice d’appello ha omesso la valutazione in merito all’intervenuta prescrizione e decadenza, omettendo di pronunciarsi su un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti, trascurando che ‘ la responsabilità solidale RAGIONE_SOCIALE due RAGIONE_SOCIALE risultanti in seguito a scissione parziale deve esse fatta valere dall’Ufficio nei termini normativamente previsti per l’azione tributaria principale ‘.
I motivi dedotti in ricorso sono suscettibili di trattazione unitaria, che ne rivela l’infondatezza e ne implica il rigetto per quanto di ragione.
Le censure sono tutte dirette a stigmatizzare la legittimità della cartella notificata alla RAGIONE_SOCIALE beneficiaria della scissione senza la
previa emissione nei suoi confronti di un più motivato atto impositivo; esse mirano, inoltre, a perorare un’intervenuta decadenza dal potere impositivo e/o la matura prescrizione della pretesa fiscale.
Necessita anzitutto rilevare che sussiste, al quarto capoverso dei ‘Motivi della decisione’ della sentenza impugnata un accertamento di fatto in ordine alla regolare e tempestiva notifica della cartella alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, seguita dall’impugnazione dell’atto da parte sua. È stato, dunque, compiuto un apprezzamento di merito rientrante nei poteri del giudice del fatto, culminato in un accertamento censurabile entro i soli limiti di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. Non consta, per converso, un’omissione di pronuncia, essendosi la CTR specificamente espressa proprio in punto di tempestività della notifica della cartella nei riguardi della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Ciò premesso, la giurisprudenza nomofilattica, con avviso cui s’intende dare piena continuità, ha affermato che ‘ In tema di scissione societaria, la RAGIONE_SOCIALE beneficiaria è solidalmente responsabile per i debiti erariali della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE relativi a periodi d’imposta anteriori alla data dalla quale l’operazione produce effetti, e può essere richiesta del pagamento di tali debiti senza oneri di avvisi o altri adempimenti da parte dell’Amministrazione, non pregiudicando tale disciplina il diritto di difesa della RAGIONE_SOCIALE beneficiaria la quale è a conoscenza della situazione debitoria della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ivi comprese le pendenze tributarie, e può dedurre, in sede di opposizione alla cartella, ogni argomentazione per contestare la pretesa impositiva ‘ (Cass. n. 16710 del 2019).
Si è anche condivisibilmente evidenziato che ‘ Quando sia realizzata un’operazione di scissione parziale, la responsabilità per i debiti fiscali riguardanti gli anni di imposta ad essa antecedenti, prevista dall’art. 173, comma 13, d.P.R. n. 917 del 1986, e confermata,
quanto alle somme dovute per violazioni tributarie, dall’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, diverge da quella riguardante le obbligazioni civili, soggetta invece ai limiti di cui agli artt. 2506-bis, comma 2, e 2506-quater, comma 3, c.c., in quanto, fermi gli obblighi erariali in capo alla RAGIONE_SOCIALE e alla designata, si estende non solo solidalmente, ma anche illimitatamente a tutte le RAGIONE_SOCIALE partecipanti all’operazione, indipendentemente dalle quote di patrimonio assegnato con detta operazione, senza che tale differente trattamento sia costituzionalmente illegittimo, siccome rispondente all’esigenza di un’agevole riscossione dei tributi nel rispetto del principio costituzionale di pareggio del bilancio e a criteri di adeguatezza e di proporzionalità, come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 90 del 2018′ (Cass. n. 3233 del 2021; Cass. n. 13710 del 2024).
Già in precedenza la Corte di legittimità aveva incisivamente puntualizzato che ” i procedimenti riguardanti gli obblighi tributari concernenti periodi d’imposta anteriori alla scissione di RAGIONE_SOCIALE sono svolti nei confronti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, se si sia trattato di scissione parziale, e di quella designata, se la scissione sia stata totale, ma possono essere adottati i provvedimenti cautelari e compiute tutte le attività di riscossione anche nei confronti RAGIONE_SOCIALE beneficiarie solidalmente responsabili, ai sensi dell’art. 173, comma 13, del d.P.R. n. 917 del 1986, “ratione temporis” vigente, senza oneri di avvisi o altri adempimenti per l’Amministrazione, salva la possibilità per quelle beneficiarie di partecipare ai relativi procedimenti e prendere visione degli atti. Pertanto, notificato l’avviso di accertamento nei confronti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o designata, anche in epoca successiva all’efficacia della scissione, non vi è necessità di rinnovare la notifica, né di integrare il contenuto della cartella di pagamento nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE beneficiarie suddette ” (Cass. n. 23342 del 2016).
In buona sostanza, per i debiti fiscali della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE relativi a periodi d’imposta anteriori all’operazione rispondono solidalmente ed illimitatamente tutte le RAGIONE_SOCIALE partecipanti alla scissione, come conferma l’art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 472 del 1997, che, con riguardo alle somme da pagarsi inconseguenza RAGIONE_SOCIALE violazioni fiscali commesse dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, prevede la solidarietà illimitata di tutte le beneficiarie, differentemente dalla disciplina della responsabilità relativa alle obbligazioni civili, per la quale, invece, gli artt. 2506bis , co. 2, e 2506quater , co. 3, c.c., prevedono precisi limiti. In tale quadro, come affermato nel citato precedente del 2016, in relazione agli avvisi di accertamento notificati alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE prima della scissione, non è necessario reiterare la notifica degli stessi alla RAGIONE_SOCIALE beneficiaria ai fini dell’avanzamento del procedimento di accertamento e di riscossione (Cass. n. 13059 del 2015).
Si tratta di orientamento fondato su quanto stabilito dall’articolo 173, co. 13, d.P.R. 917 del 1986, secondo cui i controlli ed i procedimenti accertativi sono svolti nei confronti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o, in caso di scissione totale, di quella designata; fermo restando che le altre RAGIONE_SOCIALE coobbligate ” hanno facoltà di partecipare ai suddetti procedimenti e di prendere cognizione dei relativi atti, senza oneri di avvisi o di altri adempimenti per l’amministrazione “.
La disposizione legislativa – volta a garantire un ruolo partecipativo in capo alle RAGIONE_SOCIALE solidalmente responsabili per i debiti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – risulta conforme alla natura stessa dell’operazione straordinaria in questione, nella quale la RAGIONE_SOCIALE beneficiaria, indipendentemente dalla sua distinta soggettività e personalità giuridica, ha modo di acquisire, attraverso i propri organi, piena contezza della situazione debitoria della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, del resto normalmente descritta nel progetto di scissione.
E non vi è dubbio che in tale sfera di conoscenza rientrino anche le pendenze tributarie già contestate alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con motivati avvisi di accertamento. Da ciò consegue come – per effetto sia del suddetto ruolo partecipativo ed informativo, sia della ordinaria conoscenza della situazione debitoria acquisita o acquisibile dalla RAGIONE_SOCIALE beneficiaria -quest’ultima possa essere richiesta del pagamento dall’amministrazione finanziaria mediante la notificazione di una cartella facente riferimento essenziale alla pretesa, e pur in assenza di previa emissione di ruolo, ovvero notificazione diretta di atto impositivo riproduttivo di quello già emesso nei confronti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Va del resto rilevato come tale conclusione non pregiudichi il diritto di difesa della RAGIONE_SOCIALE beneficiaria coobbligata, ben potendo quest’ultima dedurre in sede di opposizione alla cartella ogni argomentazione idonea ad eventualmente inficiare il fondo della pretesa impositiva originariamente mossa nei confronti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. In tal senso è costante l’orientamento di legittimità anche con riguardo all’analoga fattispecie della responsabilità solidale illimitata del socio per l’obbligazione tributaria della RAGIONE_SOCIALE personale (Cass. n. 27189 del 2014; Cass. n. 20704 del 2014; Cass. n. 11228 del 2007).
La RAGIONE_SOCIALE beneficiaria della scissione non risulta, peraltro, assistita, nel rapporto impositivo, da alcun beneficio di preventiva escussione della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; dal momento che quest’ultimo non è previsto dalla disciplina tributaria.
Nel quadro delineato si tratta anche di chiarire se, una volta intervenuta notifica di avviso di accertamento a carico della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ai fini della notifica di successiva cartella di pagamento a carico della beneficiaria dopo l’efficacia della scissione sussistano come ipotizza la commissione regionale – requisiti motivazionali della cartella ulteriori rispetto a quelli dettati dall’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 – che sarebbero previsti ove l’operazione
societaria non avesse avuto luogo. Va affermato, al riguardo, che l’art. 173 del d.P.R. n. 917 del 1986 – disposizione inserita nella disciplina RAGIONE_SOCIALE imposte dei redditi in quanto tale settore del diritto RAGIONE_SOCIALE imposizioni è il più interessato ai fini RAGIONE_SOCIALE operazioni di scissione, ma nei commi indicati da qualificarsi norma di diritto tributario generale, anche alla luce del tenore testuale degli stessi esclude il sussistere di tali requisiti motivazionali ulteriori. Invero, fermo il cennato principio già affermato in giurisprudenza secondo cui, in base a detto art. 173, co. 13, non è necessario reiterare la notifica dell’avviso di accertamento alla RAGIONE_SOCIALE beneficiaria della scissione ai fini dell’avanzamento del procedimento di riscossione, deve precisarsi che secondo lo stesso art. 173, co. 13, per le debenze tributarie anteriori alla scissione parziale, ” gli accertamenti e ogni altro procedimento … sono svolti nei confronti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ” (salva, nella scissione totale, la prosecuzione presso la designata in sede di operazione societaria o, in mancanza, individuata secondo un criterio obiettivo legale), mentre le RAGIONE_SOCIALE beneficiarie, obbligate in ogni tipologia di scissione solidalmente ‘ ipso iure ‘ e assoggettate anche ai provvedimenti cautelari consequenziali, hanno meramente ” facoltà di partecipare ai suddetti procedimenti e di prendere cognizione dei relativi atti “, ciò che – responsabilizzando gli organi della RAGIONE_SOCIALE beneficiaria che dalla RAGIONE_SOCIALE traggono la loro ragion d’essere – implica che nessuno specifico ulteriore onere di comunicazione sussiste a carico dell’ente impositore (o, per esso, del concessionario per la riscossione), una volta che i passaggi procedimentali previsti siano stati attuati nei confronti della RAGIONE_SOCIALE.
In altri termini, la creazione di uno o più nuovi soggetti giuridici all’esito della scissione resta indifferente ai fini tributari, salvo che ferma restando la responsabilità della RAGIONE_SOCIALE o della RAGIONE_SOCIALE beneficiaria designata -per la responsabilità, altrimenti insussistente, RAGIONE_SOCIALE partecipanti quali condebitrici solidali a
prescindere dai limiti di cui all’art. 2506quater e per la prosecuzione nei confronti di queste dell’accertamento e della riscossione, anche previ atti cautelari.
La ‘ratio’ di tale disciplina va individuata, da un lato, nella circostanza per cui – secondo id quod plerumque accidit ‘ – gli organi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE beneficiarie sono ben informati della precedente vita societaria e, dall’altro, nella irrazionalità di una diversa disciplina che imponesse all’amministrazione finanziaria, in dipendenza di una trasformazione societaria che l’amministrazione stessa non potrebbe in alcun modo impedire o posporre, procedimenti di accertamento o riscossione dei tributi inutilmente aggravati e assoggettati a notevoli incertezze quanto alla regolarità, ove gli stessi dovessero essere rinnovati o integrati, potendo operazioni straordinarie di tal fatta essere realizzate in qualunque stadio dei procedimenti tributari, anche a fini di ostacolo dell’attività impositiva.
In tale quadro, ben si colloca l’espressione del testo di legge secondo cui i procedimenti di accertamento (e riscossione) sono svolti nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, salva la facoltà di informarsi e partecipare degli organi della beneficiaria, ” senza oneri di avvisi o di altri adempimenti per l’Amministrazione “.
In tal senso, la disciplina eccezionale in parola non consente di tenere in alcun conto della diversa personalità giuridica della RAGIONE_SOCIALE beneficiaria e dell’esigenza, che ne deriverebbe, per cui gli organi di questa dovrebbero essere informati, con la cartella, del precedente avviso di accertamento soggettivamente loro ignoto; come già in altri termini esplicato, a fronte di una oggettiva conoscibilità degli atti in base alla prosecuzione di vita societaria tra RAGIONE_SOCIALE e partecipanti, alla eventuale soggettiva carenza informativa la legge sopperisce, con scelta non irrazionale e conforme al principio di buon andamento dell’amministrazione, non già con un accresciuto onere informativo e motivazionale a carico
dell’apparato erariale bensì attraverso una facoltà di partecipazione della RAGIONE_SOCIALE beneficiaria ai procedimenti concernenti la RAGIONE_SOCIALE che potrebbero coinvolgere la responsabilità solidale della beneficiaria; procedimenti dei quali gli organi della beneficiaria peraltro – come pure detto – sono ordinariamente edotti o possono esserlo usando la debita diligenza.
Necessita osservare che il consolidamento del potere di riscossione nei confronti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a mezzo della notifica dell’atto fiscale, spiega effetto anche verso la RAGIONE_SOCIALE che eventualmente sia costituita in un momento successivo mediante un’operazione di scissione parziale. Nel caso di scissione, infatti, il regime di solidarietà non è originario, ma successivo; per questo, la pretesa tributaria che si consolida nei confronti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE deve ritenersi tale anche nei confronti della beneficiaria.
La responsabilità concernente il debito d’imposta della RAGIONE_SOCIALE beneficiaria della scissione parziale non è un’obbligazione da fatto proprio, ma è propria, e scaturisce direttamente dalla legge, pur non avendo la beneficiaria realizzato il fatto indice di capacità contributiva (Cass. n. 32469 del 2022).
Tale essendo il quadro della disciplina di riferimento, consegue il rilievo in base al quale non è necessario che la cartella esattoriale sia notificata anche alla RAGIONE_SOCIALE beneficiaria nel rispetto del termine decadenziale di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973. Infatti, l’ente creditore che agisce per mezzo dell’agente della riscossione aziona un titolo, costituito dal ruolo che si è formato nei confronti del proprio debitore d’imposta, obbligato in via principale; ma tale titolo diviene riferibile alla coobbligata, anche se in base a presupposti distinti. Ed è proprio da questo titolo, concernente il tributo, che dipende la cartella notificata al coobbligato, tant’è che l’art. 25, co. 1, del d.P.R. n. 602/73 stabilisce che ‘ il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza ‘,
entro i termini ivi previsti, e la cartella vale come notificazione di quel ruolo, determinando, al pari del precetto, la pretesa esecutiva (Cass., Sez. Un., n. 7822 del 2020).
Al rigetto del ricorso consegue la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese secondo il criterio della soccombenza, nella misura esplicitata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrenti RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della RAGIONE_SOCIALE ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 20/11/2024.