Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 36431 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 36431 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
Oggetto:
Tributi –
estinzione
–
rottamazione
ter
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11279 -201 6 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, da ll’ AVV_NOTAIO COGNOME, pec: , con domicilio eletto presso l’AVV_NOTAIO, in INDIRIZZO INDIRIZZO ;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
– intimata –
e contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4345/29/2015 della Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE, depositata in data 15/10/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6 dicembre 2023 dal AVV_NOTAIO;
Rilevato che:
In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un a cartella di pagamento emessa nei confronti di NOME COGNOME per IVA e IRPEF per l’anno d’imposta 2001, sulla scorta dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, divenuto definitivo perché non opposto, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) della Sicilia rigettava l’appello proposto dal contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo che i plurimi motivi di appello costituivano mera riproposizione dei motivi dedotti in primo grado, «non costituendo specifici motivi di censura della decisione della CTP» e che l’iscrizione a ruolo scaturiva da un avviso di accertamento «regolarmente notificato e mai opposto dal ricorrente, con conseguente definitività dello stesso e la sua non impugnabilità attraverso la successiva cartella di pagamento, la quale può essere impugnata solo per vizi propri».
Avverso tale statuizione il COGNOME propone ricorso per cassazione affidato ad otto motivi cui replica con controricorso la sola RAGIONE_SOCIALE mentre rimane intimat a l’agente della riscossione.
Il ricorrente ha depositato memoria con la quale, dopo aver dato atto di aver aderito alla c.d. ‘rottamazione ter’ e di aver provveduto al pagamento della prima e di altre RAGIONE_SOCIALE rate previste, ha dichiarato di rinunciare al ricorso chiedendo dichiararsi «la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio, con compensazione alle spese del giudizio».
Considerato che:
Va preliminarmente esaminata la domanda di estinzione del giudizio avanzata dal ricorrente sul presupposto dell’intervenuta adesione alla c.d. ‘rottamazione ter’, di cui al d.l. n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018.
Il ricorrente nella memoria ha dichiarato di rinunciare al giudizio, in conformità all’impegno assunto con la dichiarazione resa ai sensi del comma 6 del citato art. 3, ed ha prodotto documentazione da cui risulta la regolarità della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata con riferimento alla cartella di pagamento oggetto del presente giudizio, la comunicazione da parte dell’agente della riscossione RAGIONE_SOCIALE somme dovute, nonché il versamento di diverse rate di quanto dovuto sulla base del piano di rateizzazione concordato.
Orbene, ancorché l’art. 3, comma 6, citato, preveda che «l’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati», il mancato pagamento integrale di quanto dovuto per la definizione agevolata non è ostativo alla dichiarazione di estinzione del giudizio. Al riguardo, infatti, questa Corte, esaminando funditus la questione, seppur con riferimento ad altra disposizione agevolatrice, ha affermato che «In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell’art. 6 del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione “ex lege”, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al
pagamento integrale del debito rateizzato» (Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 24083 del 03/10/2018, Rv. 650607 -01; conf. Cass., Sez. L, n. 11540 del 2019 ed altre non massimate, tra cui Cass. n. 4106 del 2020).
4. Invero, interrogandosi proprio sulla sorte del processo di cassazione in presenza del verificarsi dell’eventualità in cui la parte contribuente dimostri di aver aderito alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie con espressa rinuncia al giudizio, seguita dalla comunicazione dell’esattore e, dunque, da un’assenza di contesa sugli effetti della definizione agevolata, ed esaminando le due ipotesi in cui il rinunciante sia ricorrente, come nel caso di specie, ovvero intimato, resistente o controricorrente, ha affermato che ‘la situazione in cui il debitore sia resistente o intimato debba intendersi regolata in modo omologo e, dunque, sempre come fattispecie estintiva e sempre con gli stessi effetti discendenti ex lege. Ne segue che è ragionevole ricondurre tali ipotesi alla nozione dei «casi di estinzione del processo disposta per legge», cui fa riferimento l’art. 391, primo comma, cod. proc. civ., e la cui ricorrenza Cass. Sez. Un. n. 19980 del 2014 ha individuato statuendo che «L’art. 391, primo comma, cod. proc. civ. (nel testo sostituito dall’art. 15 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), alludendo ai “casi di estinzione del processo disposta per legge”, si riferisce sia alle ipotesi in cui l’estinzione del processo è disposta direttamente dalla legge, senza necessità di comportamenti diretti ad integrare la fattispecie estintiva, sia a quelle in cui tali comportamenti siano necessari poiché l’effetto estintivo è previsto dalla norma in ragione del verificarsi all’esterno del processo di cassazione di determinati fatti che poi devono essere rappresentati e fatti constare» e, quindi facendone conseguire «che, ricorrendone i presupposti di legge e salvo che si debba necessariamente pronunciare sentenza ovvero ordinanza camerale ai sensi degli artt. 375, n. 3, e 380-bis cod. proc. civ., in entrambi i casi è possibile procedere alla dichiarazione di estinzione con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.». In tale formulazione possono comprendersi sia in casi in cui è lo stesso legislatore, nel descrivere la
vicenda incidente sul processo di cassazione, ad usare l’espressione “estinzione”, sia i casi nei quali, pur in mancanza dell’uso di quella espressione, il legislatore, nel descrivere la fattispecie, ne disciplini il contenuto in modo sostanzialmente tale da consentire di individuare una fattispecie estintiva».
Pertanto, nel caso in esame, in cui non è possibile pronunciare la cessazione della materia del contendere non avendo la parte contribuente provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato, va dichiarata l’estinzione del giudizio.
Va, ulteriormente precisato, che «la rinuncia de qua e la dichiarazione di estinzione cui (ravvisatane la ritualità) procede la Corte di Cassazione non fanno passare in cosa giudicata la sentenza impugnata, ma comportano, per volontà di legge, che la situazione dedotta in giudizio sia sostituita, per previsione di legge, dalla disciplina emergente dalla dichiarazione di avvalimento nei termini indicati dalla comunicazione ex comma 3 citato dell’esattore» (Cass. n. 24083 del 2018, par. 6.1)
In buona sostanza, «La situazione sostanziale resterà regolata dal contenuto dell’atto comunicato dall’esattore a seguito della dichiarazione di avvalimento della procedura di definizione agevolata, mentre l’eventuale anche parziale inadempimento determinerà la sua evoluzione nei termini indicati dal comma 4 dell’art. 6 più volte citato» del d.l. n. 193 del 2016, convertito (nel caso di specie, comma 14 dell’art. 3 del d.l. 119 del 2018, convertito).
La dichiarazione di estinzione del giudizio esime questa corte dal riferire dei motivi di ricorso.
Le spese, in relazione alle ragioni su evidenziate, vanno compensate.
Non ricorrono nemmeno i presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, in quanto tale disposizione non trova applicazione in
caso di rinuncia al ricorso per cassazione (Cass. n. 23175 del 2015; Cass. n. 19071 del 2018).
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del processo. Spese compensate. Così deciso in Roma il 6 dicembre 2023