Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29145 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29145 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3659/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
BORDONARO NOME
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA n. 9989/2021 depositata il 10/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L’RAGIONE_SOCIALE ricorre con unico motivo avverso la sentenza della CTR di cui in epigrafe che ha rigettato l’appello dell’Amministrazione avverso la pronuncia di primo grado, co n cui la CTP di Palermo ha accolto il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso il silenzio-rifiuto serbato in relazione alla richiesta di rimborso presentata in data 21 giugno 2010, con cui la contribuente, che aveva proceduto alla seconda rivalutazione di un terreno di sua proprietà sito in Sant’Agata di Militello, versando in data 23 giugno 2008 l’intera imposta sostitutiva pari ad euro 48.000, aveva richiesto la restituzione dell’imposta sostitutiva Irpef di euro 9.650,00 versata il 27 settembre 2002 per la prima rivalutazione del medesimo terreno.
La contribuente è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione denuncia la ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del DPR 602 del 1973, in relazion e all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’
Lamenta la ricorrente che il giudice di appello abbia erroneamente ritenuto, quale dies a quo per la decorrenza del termine di decadenza previsto dall’art. 38 del DPR n. 602 del 1973 per la presentazione RAGIONE_SOCIALE richieste di rimborso, la data del versamento dell’imposta sostitutiva relativa alla seconda rivalutazione, e non quello del primo versamento, non essendo prevista alcuna deroga in tal senso ed essendo irrilevante che possa essere sopravvenuta qualche circostanza che abbia successivamente reso non dovuto l’importo versato.
1.1. L’RAGIONE_SOCIALE richiama i propri documenti di prassi e, in particolare, la Risoluzione n. 236/E del 10 giugno 2008, nella quale si evidenziava ‘che le norme successive alla legge fi nanziaria 2002, legge che ha introdotto l’agevolazione in oggetto, non hanno mai contemplato la possibilità di poter compensare le somme versate a titolo di imposta sostitutiva qualora
successivamente il contribuente abbia usufruito della possibilità di ri determinare il valore del terreno in epoche più recenti’, che ‘il contribuente, ove lo ritenga opportuno, può usufruire RAGIONE_SOCIALE successive disposizioni agevolative, procedendo al versamento integrale dell’imposta sostitutiva dovuta sul valore della nuova per izia e richiedere il rimborso, ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, dell’imposta precedentemente versata (cfr. circolari n. 10/E del 13 marzo 2006, n. 16/E del 22 aprile 2005, n. 35/E del 4 agosto 2004 e n. 27/E del 9 maggio 2003), ovviamente entro i termini dallo stesso previsti’, e che non possa invocarsi la norma generale sui rimborsi contenuta nell’articolo 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in quanto la legge finanziaria per il 2008, che ha accordato la facoltà di chiedere nuove r ivalutazioni, ‘non costituisce una proroga RAGIONE_SOCIALE precedenti, dal momento che il presupposto per poter usufruire della nuova agevolazione, ossia il possesso dei terreni alla data del 1° gennaio 2008, è diverso da quello inizialmente previsto’.
1.2. Il motivo non è fondato.
L’articolo 38 del Dpr n. 602/1973, riguardante il rimborso dei versamenti relativi alle imposte sui redditi, prevede che ‘il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare … istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento. L’istanza … può essere presentata anche dal percipiente RAGIONE_SOCIALE somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata’.
A tale riguardo ha affermato questa Corte che ‘Nell’ordinamento tributario vige, per la ripetizione del pagamento indebito, un regime speciale basato sull’istanza di parte, da presentare, a pena di decadenza, nel termine previsto dalle singole
leggi di imposta (in specie, per i rimborsi di versamenti diretti attinenti alle imposte sui redditi, dall’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) o, comunque, in difetto, dalle norme sul contenzioso tributario (art. 16, comma sesto, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 e, ora, artt. 19, comma primo, lett. g, e 21, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), regime che impedisce, in linea di principio, l’applicazione della disciplina prevista per l’indebito di diritto comune. Ne discende che, da un lato, all’istituto del rimborso su istanza di parte deve riconoscersi carattere di regola generale in materia tributaria – idonea, come tale, ad orientare anche l’interprete -, e, dall’altro, le norme che contemplano l’istituto del rimborso ufficioso (che, ove applicabile, esclude ovviamente l’operatività del primo), data la loro natura eccezionale, vanno considerate di stretta interpretazione’ (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 15840 del 12/07/2006, Rv. 591752; Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 6900 del 24/03/2014, Rv. 630533; Cass., Sez. 6 – 5, Sentenza n. 7069 del 2015, in motivazione, e Cass., Sez. 5, Ordinanza interlocutoria n. 11456 del 25/05/2011, in motivazione; in senso conforme v. inoltre Cass. 1996/2020.
1.2. Va peraltro ribadito come il criterio che consente di individuare il dies a quo da cui far decorrere il termine di decadenza per la presentazione RAGIONE_SOCIALE istanze di rimborso ex articolo 38 del DPR n. 602 del 1973 sia rappresentato dall’esistenza o meno dell’obbligo di versamento nel momento in cui lo stesso è effettuato (cfr., in senso conforme, anche risoluzione n. 459/E del 2008), e ciò anche nel caso in cui solo successivamente sia sancita la non conformità dell’imposta all’ordinamento comunitario (ex multis v. Cass. n. 21979 del 12 ottobre 2020).
1.3. Nella fattispecie in esame non si ricade in una ipotesi di versamento originariamente indebito, neppure nei termini rigorosi indicati dall’orientamento di questa Cor te, ma la facoltà di richiedere il rimborso è sorta solamente a seguito del versamento
dell’imposta sostitutiva relativa alla seconda rivalutazione, effettuato in misura integrale e non per differenza, essendo preclusa la possibilità di compensazione, che ha integrato solo in quel momento una ipotesi di ‘duplicazione’, come contemplata dall’art. 38 DPR n. 602/2973.
Né l’introduzione successiva di tale criterio temporale, previsto dall’art. 7, comma 2 lett. ff) del D.L. n. 70 del 2011 può essere ritenuto, a contrario, indice di una difforme regolamentazione della fattispecie anteriore, dovendosi invece ritenere tale indicazione una esplicitazione di un principio che già si poteva arguire dalla normativa vigente.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Non si dispone in merito alle spese di lite, in assenza di costituzione dell’intimata.
Rilevato inoltre che risulta soccombente l’RAGIONE_SOCIALE, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. n. 30 maggio n. 115, art. 13 comma 1- quater, (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il giorno 11/10/2023.