Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30285 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30285 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2023
RIMBORSO rivalutazione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22729/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
COGNOME NOME , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO, il tutto come da mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante
-intimata –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 591/2015, depositata il 23 febbraio 2015.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 settembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La contribuente chiedeva il rimborso dell’imposta sostitutiva relativa a un pacchetto azionario posseduto dalla stessa. In particolare, la stessa specificava che, nel 2002, aveva approfittato della facoltà offerta dall’art. 5, l. n. 448/2001 ed aveva proceduto ad una prima riquantificazione del valore delle azioni possedute sulla base di perizia di stima, procedendo ai relativi versamenti. Indi nel 2005, in virtù dell’art. 11 -quaterdecies, d.l. n. 203/2005, aveva proceduto a una nuova riquantificazione, rispetto alla quale aveva altresì chiesto la rateazione in tre scadenze della relativa imposta sostitutiva. Nel mentre corrispondeva le prime due rate, essa donava parte del pacchetto azionario a propri congiunti. Indi versava la terza rata limitatamente alla proporzione di azioni rimaste in suo possesso (quantificandola in € 68.996,50), ritenendo che la quota della terza rata riferibile alle azioni donate a terzi dovesse essere versata dagli stessi, cui avrebbe fatto capo la relativa obbligazione tributaria. L’amministrazione iscriveva a ruolo nei riguardi della ricorrente anche la porzione della terza rata dalla stessa non versata, pari ad € 55.289,60, somma non versata dai donatari. L’atto veniva impugnato e la CTP accoglieva il ricorso, osservando che con la donazione anche il relativo onere tributario era ormai da individuarsi in capo ai donatari. La CTR, adìta dall’Agenzia, respingeva il gravame richiamando pedissequamente la sentenza di primo grado.
L’Agenzia propone così ricorso in cassazione affidato ad un unico motivo. La contribuente si è difesa a mezzo di controricorso per resistere all’impugnativa, facendo anche valere i motivi ritenuti assorbiti dal giudice d’appello. L’agente della riscossione è rimasto invece intimato.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo l’Agenzia rileva come la pronuncia della CTR abbia violato l’intrasferibilità dell’obbligazione tributaria conseguente all’opzione per l’imposta sostitutiva prevista dall’art. 11 -quaterdecies, d.l. n. 203/2005. In particolare, essa sostiene che la titolarità dell’obbligo tributario si intende perfezionato o col pagamento in un’unica soluzione o, in caso di opzione per il
pagamento rateale, con il pagamento della prima rata, avvenuto pacificamente anteriormente alla donazione.
2. Il ricorso è fondato.
La contribuente si è avvalsa del beneficio del pagamento dell’imposta sostitutiva da calcolarsi sulla base di una perizia, che la esimeva dall’assoggettamento alla tassazione della plusvalenza rispetto al valore storico.
La giurisprudenza di questa Corte in effetti equipara il perfezionamento del procedimento agevolativo col pagamento della prima rata
‘ Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’art. 81 (ora 67), comma 1, lett. c) e c-bis), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per il perfezionamento della procedura di rideterminazione del valore di acquisto di partecipazioni prevista dall’art. 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non assume alcuna rilevanza la compilazione del quadro “RT” della dichiarazione dei redditi, ma ha rilievo decisivo la redazione della perizia giurata di stima, nonché l’assoggettamento all’imposta sostitutiva del valore così definito – attraverso il versamento, entro il 16 dicembre 2002, dell’intero importo o, nel caso di rateizzazione, anche della sola prima rata – sicché, a seguito di tale manifestazione unilaterale di volontà del contribuente, portata a conoscenza dell’Amministrazione finanziaria, si produce l’effetto della rideterminazione del valore della partecipazione, non più unilateralmente revocabile ‘ (Cass. n. 20/02/2015, n. 3410)
Una volta dunque effettuata l’opzione per la procedura agevolativa e perfezionatasi la stessa, nella specie appunto attraverso il pagamento della prima rata, diviene irrilevante il fatto che anteriormente al saldo delle successive rate si sia perfezionato il trasferimento del bene che costituisce il presupposto d’imposta, tant’è che ove tale trasferimento avvenisse a titolo oneroso, il contribuente si avvantaggerebbe integralmente del beneficio eventualmente derivantegli dalla disciplina in oggetto.
Anzitutto va osservato che è palese che la ratio della decisione impugnata è proprio quella della pretesa traslazione dell’obbligazione tributaria unitamente alla proprietà (‘unitamente alla proprietà delle medesime’ … ‘dovendo tali somme essere richieste ai proprietari delle medesime’ ), per cui risulta del tutto infondata la pretesa inammissibilità del motivo fatta valere dalla controricorrente.
Nel merito non vale neppure la circostanza, fatta valere sempre dalla difesa della contribuente, secondo cui successivamente gli aventi causa (donatari) abbiano effettuato una terza rivalutazione.
Infatti, la disciplina in esame effettivamente consente il rimborso delle somme versate in base a precedenti rivalutazioni, ove il contribuente proceda ad una nuova rivalutazione, ma in questo caso la particolarità consiste nel fatto che la nuova rivalutazione ha visto l’adesione degli acquirenti a titolo gratuito, non della stessa contribuente ormai non più titolare delle quote cui la rivalutazione (la terza appunto) si riferisce.
Orbene la equiparazione di tale ultima rivalutazione, in quanto promossa da terzi, a quella proposta dal soggetto che abbia promosso la seconda, non è autorizzata dalla disciplina stessa che infatti, nel riconoscere il diritto al rimborso, fa espresso riferimento ai ‘soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto dei beni in questione’.
In proposito vale l’espressa dizione letterale della norma appena riportata e lo stretto collegamento fra il diritto al rimborso e la domanda di nuova rivalutazione, la quale ultima in tanto giustifica il primo in quanto vi sia identità nei soggetti, posto che appunto la nuova opzione soltanto configura il diritto alla restituzione. D’altronde l’avvenuto trasferimento costituisce una cesura di posizioni tale, che il riconoscere il rimborso in capo al donante porrebbe addirittura in discussione l’irretrattabilità stessa dell’opzione proprio in vista del trasferimento. Rimane poi scelta ulteriore del contribuente di disfarsi della partecipazione cedendola a titolo oneroso, così sfruttando l’avvenuta rivalutazione ai fini di escludere la plusvalenza in sede di tassazione, ovvero di
farne oggetto di donazione o ancora serbarla fino al proprio decesso. Scelte queste che escludono -unitamene al suddetto effetto conseguente al trasferimento – che, ove la nuova rivalutazione venga operata dal cessionario a titolo gratuito, il mancato riconoscimento in capo al donante del diritto al rimborso possa violare il principio di divieto della doppia imposizione.
Il ricorso dev’essere dunque accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, che provvederà anche alla determinazione delle spese.
P. Q. M.
Aaccoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2023