Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32153 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32153 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/12/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 27978/2020 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura Generale AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, con l’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente e ricorrente incidentale-
Avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 133/2019 depositata il 30/01/2020.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2025 dal Consigliere dal Consigliere NOME COGNOME.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rinvio a nuovo ruolo per riunione ai ricorsi connessi.
Uditi per le parti l’AVV_NOTAIO e l’AVV_NOTAIO per la parte contribuente.
FATTI DI CAUSA
Nella dichiarazione presentata a mezzo MoAVV_NOTAIO NUMERO_DOCUMENTO per il 2001 in data 29.10.2002 RAGIONE_SOCIALE esponeva al quadro RX un credito Irap ammontante ad euro 3.227.283,00 di cui chiedeva contestualmente il rimborso.
1.1. Il successivo 12.05.2009, l’istituto bancario notificava all’Ufficio di Genova 1 dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE atto di cessione del suddetto credito in favore della RAGIONE_SOCIALE.
1.2. Successivamente, in data 24.01.2012, veniva notificata all’RAGIONE_SOCIALE l’avvenuta risoluzione del richiamato atto di cessione, per sopravvenuto verificarsi di una condizione risolutiva espressa.
1.3. Infine, in data 14.06.2013, RAGIONE_SOCIALE inviava all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE una ‘Istanza di sollecito del rimborso’ con cui chiedeva la restituzione della somma di euro 3.227.283,00, oltre interessi.
Con provvedimento Prot. NUMERO_DOCUMENTO notificato il 20.08.2013, l’RAGIONE_SOCIALE comunicava il rigetto della domanda di restituzione, atteso l’avvenuto decorso del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c., spirato il precedente 01.05.2013.
L’istituto bancario impugnava il diniego di rimborso, con ricorso che veniva rigettato dalla adita Commissione tributaria provinciale di Genova. Quindi, con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Liguria, in accoglimento dell’appello di RAGIONE_SOCIALE SPA, annullava il provvedimento di diniego e condannava l’Amministrazione finanziaria al rimborso. In particolare, la CTR, pur non ritenendo la cessione del credito un atto avente contenuto di costituzione in mora ex art. 1219 c.c., e dunque non idoneo ad interrompere la prescrizione, ravvisava tuttavia tale natura nella successiva comunicazione avente ad oggetto la risoluzione del contratto di cessione del credito.
Avverso la predetta sentenza ricorre l’RAGIONE_SOCIALE con tre motivi e resiste la società contribuente con controricorso e ricorso incidentale condizionato sorretto da unico motivo.
Il Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
Successivamente, la società contribuente ha depositato istanza di riunione del presente ricorso ai ricorsi nn. RG 27935/2020, 27976/2020 e 12166/2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’ istanza di riunione depositata in data 4/08/2025, la società contribuente ha esposto che:
questa Corte di cassazione ha fissato per il giorno 19 novembre 2025 pubblica udienza per la discussione dei ricorsi con N.R.G. 27935/2020, 27976/2020, 27978/2020;
i ricorsi hanno ad oggetto il giudizio per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenze nn. 133/2020, 134/2020 e 135/2020, pronunciate dalla Commissione tributaria regionale della Liguria il 24 ottobre 2019 e depositate il 30 gennaio 2020, all’esito dei giudizi aventi, rispettivamente, nn. di R.G.A. 1746/2015, R.G.A. 1747/2015 e R.G.A. 1748/2015;
nelle more dei tre giudizi pendenti in cassazione, le sentenze nn. 133/2020, 134/2020, 135/2020 sono state oggetto di tre ulteriori distinti giudizi per revocazione ai sensi degli artt. 64 d.lgs. n. 546/1992 e 395 n. 4 c.p.c. dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, all’esito dei quali, con la sentenza n. 788/2023, che ha riunito i giudizi, i giudici hanno accolto i ricorsi per revocazione proposti dall’RAGIONE_SOCIALE;
la sentenza n. 788/2023 è stata a sua volta oggetto di ricorso per Cassazione presentato dall’odierna ricorrente, il cui giudizio risulta ad oggi ancora pendente con R.G.R. 12166/2024, non essendo ancora stata fissata la data per la discussione dell’udienza .
Tanto premesso, occorre disporre il rinvio a nuovo ruolo al fine della riunione con il giudizio RG 12166/2024, vertente sull’impugnazione della sentenza n. 788/23 che ha pronunciato, accogliendoli, sui ricorsi separati, poi riuniti, proposti dall’RAGIONE_SOCIALE per la revocazione RAGIONE_SOCIALE tre sentenze menzionate.
Ciò in quanto, nonostante si tratti di ricorsi aventi ad oggetto distinti provvedimenti, la connessione esistente tra le due pronunce giustifica l’applicazione analogica dell’art. 335 cod. proc. civ. potendo risultare determinante sul ricorso per cassazione contro la sentenza di appello l’esito di quello riguardante la sentenza di revocazione (Cass. Sez. U. 1997, n. 10933, Cass. 06/07/2022, n. 21315).
Inoltre, potendo risultare determinante sul ricorso per cassazione contro la sentenza di appello l’esito di quello riguardante la sentenza di revocazione, quest’ultimo deve essere esaminato con precedenza (cfr. Cass. 22/11/2024, n. 30184).
P.Q.M.
La Corte
dispone il rinvio a nuovo ruolo, per riunione con il giudizio RG n. 12166/2024.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/11/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME