Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21812 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 21812 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 19794/2024 proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappres. p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura speciale in atti;
-ricorrente-
contro-
COGNOME rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME per procura speciale in atti;
-controricorrente-
avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, n. 756/2024, pubblicata in data 26.02.2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8.07. 2025 dal Cons. rel., dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 20.10.2017, NOME COGNOME conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Arienzo, Poste Italiane spa deducendo di aver ottenuto in sede di riscossione del buono fruttifero postale della serie Q n. 000.054 di lire un milione, emesso il 17.11.1987, una somma minore rispetto a quella dovuta e di essere, perciò, ancora creditrice della somma di € 277,40.
Con comparsa di risposta si costituiva RAGIONE_SOCIALE eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità della domanda per avvenuta sottoscrizione della quietanza a saldo e nel merito, rilevando l’infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea, chiedendone il rigetto, insistendo per la correttezza del rimborso del titolo.
Con sentenza depositata il 19.12.2019, il giudice di Pace di Arienzo accoglieva la domanda azionata dall’attrice NOME COGNOME condannando Poste Italiane spa al pagamento della differenza ancora dovuta e quantificata in € 277,40 e alle spese di giudizio per complessivi € 203,00 con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Con sentenza del 26.02.24 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava l’appello di Poste Italiane RAGIONE_SOCIALE, osservando che: preliminarmente, era privo di pregio il motivo afferente all’omessa pronuncia in ordine alla efficacia della quietanza, atteso che l’incasso e l’accettazione con quietanza liberatoria a saldo del buono integravano esclusivamente una dichiarazione di scienza priva di valore negoziale, pertanto inidonea a dimostrare la ricorrenza di una rinunzia ai propri diritti da parte della dichiarante; era pacifico ed incontestato che i buoni postali erano della serie ‘Q’, come chiaramente indicato sulla parte frontale (con riguardo alle diciture indicanti la lettera ‘Q’ ) , sottoscritti
su modulo ministeriale predisposto specificamente per tale serie, istituita con il D.M. 13/6/1986; sul retro dei buoni era presente una tabella prestampata che regolava il rendimento del titolo per i vari periodi; si poneva la questione del momento in cui applicare la ritenuta erariale del 12,50% e cioè se al momento della capitalizzazione degli interessi ovvero al momento della riscossione del buono fruttifero postale; l’articolo 31 del D.P.R n. 601 del 29/09/1973 prevedeva l’esenzione da imposizioni fiscali degli interessi e degli altri frutti derivanti dai BFP; c on l’emissione dei buoni fruttiferi postali appartenenti alla serie ‘Q’, ai sensi del D.M. del 13/06/1986, era intervenuto il D.L. n. 556 del 19/09/1986, convertito con modificazioni dalla Legge n. 759 del 17/11/1986, che aveva determinato il venir meno della pregressa esenzione, istituendo una ritenuta d’imposta, per le persone fisiche, sugli interessi, premi ed altri frutti ‘corrisposti’ ai possessori, ai sensi dell’ art. 26 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973 ratione temporis applicabile; Il successivo d.lgs. n. 239 del 01/04/1996, aveva ulteriormente modificato il regime impositivo previsto per i BFP, introducendo, con l’art. 2, una imposta sostitutiva in misura comunque pari al 12,50%; orbene, dal tenore letterale delle normative sopra richiamate, si poteva desumere che le discipline fiscali ivi enunciate si ispiravano al c.d. principio di cassa, con la conseguenza che esse collocavano il momento impositivo all’atto in cui il reddito era percepito dal sottoscrittore e, dunque, quando era reso disponibile allo stesso attraverso il rimborso del buono; p er converso, l’ appellante, con una operazione non condivisibile, aveva illegittimamente ritenuto di dover capitalizzare annualmente gli interessi di volta in volta maturati, al netto dei trattamenti tributari suesposti e non già al lordo, così anticipando il momento impositivo degli stessi ad una fase anteriore alla percezione degli importi da parte del risparmiatore; sul punto, a
nulla rilevava che l’art. 7 del D.M. del 23/06/1997 avesse introdotto una capitalizzazione annuale al netto della ritenuta fiscale, asserendo che tale trattamento sarebbe continuato anche per i buoni Q, R, S emessi fino al 31/12/1996, così affermando di delineare una ricognizione di prassi contabili precedenti; il d.m. infatti, costituiva un provvedimento sottordinato alle disposizioni legislative richiamate, da disapplicarsi ove difforme da queste ultime, consequenzialmente inefficace per quanto atteneva alla considerazione indebitamente anticipata del momento impositivo, e che non trovava ulteriore ragione normativa di efficacia in ragione della sua eventuale corrispondenza ad anteriori prassi e/o alla risoluzione del Ministero delle Finanze n. 58 /E del 9 maggio 2000 (citata da parte convenuta nella comparsa conclusionale), che certo non assurgeva al rango di norma primaria; per effetto della disapplicazione del decreto ministeriale, consentita al giudice ordinario nel rispetto dei principi enunciati dalla legge abolitrice del contenzioso amministrativo del 1865 e in ossequio alle fonti di rango primario sopra richiamate, doveva concludersi nel senso che anche i prospetti di calcolo riportati sui buoni in esame e nella tabella allegata al D.M. del 13/06/1986 riportavano l’applicazione di un meccanismo di capitalizzazione degli interessi considerati al lordo dell’imposta sostitutiva o della ritenuta a titolo di imposta, con ciò smentendosi ulteriormente l’attendibilità dei criteri di computo ‘al netto’ ed ind icati dal D.M. del 23/06/1997 di cui Poste Italiane s.p.a. vorrebbe fare applicazione.
Poste RAGIONE_SOCIALE ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenza d’appello, con tre motivi. NOME COGNOME resiste con controricorso.
RITENUTO CHE
Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione de ll’art. 1199, comma 2 c.c. e del d.m. tesoro 20.5.1987, in relazione all’art. 360
comma 1 n. 3 c.p.c., per aver il Tribunale statuito l’infondatezza de l motivo afferente al l’omessa pronuncia in ordine alla efficacia della quietanza.
Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione de ll’art. 37 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3, lamentando che i giudici di primo e secondo grado avrebbero dovuto dichiarare d’ufficio la propria incompetenza per materia in favore della Commissione Tributaria.
Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 1,2,3, d.l. 556/1956, 3, comma 2, lett. d) e f) d.p.r. 602/1973, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per aver il Tribunale ritenuto corretta la pretesa della resistente di riscuotere il reddito dei buoni al lordo della ritenuta fiscale.
Al riguardo, la ricorrente assumeva che: sull’importo lordo andava scomputata la ritenuta fiscale nella misura intera del 12,50%; dal quadro normativo emergeva espressamente che, all’atto di emissione dei buoni fruttiferi postali , la ritenuta d’imposta era già prevista e applicata secondo il cd. principio di competenza (dunque annualmente e a prescindere dall’effettiva percezione da parte del sottoscrittore), e non secondo il principio di cassa; la ritenuta fiscale era stata poi nominalmente soppressa con il D.L. 01 aprile 1996, n. 239 e sostituita con l’imposta sostitutiva sugli interessi sempre stabilita nella misura del 12,50%; non sussisteva, pertanto, il contrasto tra il DM 23.06.1997 e la normativa di rango primario prospettato dai giudici di merito, poiché le norme che prevedeva no la detrazione dell’imposta all’atto della capitalizzazione degli interessi (secondo il principio di competenza) invece che all’atto di scadenza dell’investimento (principio di cassa) non solo erano coerenti con la disciplina di rango primario e con la normativa fiscale previgente, ma avevano altresì
natura cogente in virtù degli interessi complessivamente sottesi alla disciplina dei buoni fruttiferi postali.
La causa va rinviata alla pubblica udienza in ordine alla questione oggetto del terzo motivo, che consiste nello stabilire: se l’imposizione fiscale sui rendimenti dei buoni sia fondata sul criterio di cassa (secondo il quale il reddito di capitale diviene rilevante ai fini dell’imputazione al periodo di imposta quando viene percepito o pagato, quando cioè si verifica la movimentazione finanziaria in entrata o in uscita) o sul diverso criterio di competenza (che annette rilievo al momento in cui matura il diritto di credito o sorge il debito, e vale normalmente per i redditi di impresa ).
L’applicazione del criterio di competenza sarebbe meno favorevole per il sottoscrittore dei buoni, in quanto capitalizzando annualmente gli interessi di volta in volta maturati al netto della ritenuta fiscale del 12,5o%, determinerebbe una diminuzione dell’importo complessivo spettante all’investitore.
Al riguardo, il rinvio alla pubblica udienza è reso opportuno anche in considerazione del l’eterogeneità delle plurime soluzione erme neutiche finora offerte sulla questione dalla giurisprudenza di merito, e del l’assenza di specifi ci precedenti di legittimità, atteso il suo chiaro e rilevante valore nomofilattico, perché suscettibile di porsi in numerosi giudizi, stante l’evidente carattere di serialità di mostrato dalla pluralità degli uffici giudiziari già pronunciatisi sulla stessa e considerata, altresì, l ‘elevata diffusione, su tutto il territorio nazionale, dello strumento di investimento a basso rischio costituito dai buoni fruttiferi postali.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza, Così deciso nella camera di consiglio dell’8 luglio 2025.
Il Presidente
Dott. NOME COGNOME