Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4308 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4308 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2026
OGGETTO: Irpef 1976/1978 – RAGIONE_SOCIALE – Ristretta base – Reddito di partecipazione.
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dall’AVV_NOTAIO, che ha indicato recapito Pec;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore ;
-intimata –
e contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore ;
-intimato –
avverso
la sentenza n. 4911, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 16.3.2017, e pubblicata il 3.8.2017; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; la Corte osserva:
Fatti di causa
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE notificava a COGNOME NOME, socio e detentore di un terzo RAGIONE_SOCIALE quote sociali RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, cui erano contestati costi inesistenti e spese non documentate, avvisi di accertamento relativi agli anni 1976 e 1978, contestando il maggior reddito di partecipazione ritenuto conseguito e non dichiarato. La società definiva la propria posizione aderendo a normativa condonistica.
Il contribuente impugnava gli atti impositivi innanzi alla Commissione Tributaria di primo grado di Roma che, riuniti i ricorsi, li accoglieva parzialmente riducendo le pretese tributarie.
2.1. COGNOME NOME spiegava appello per la parte RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado risultata sfavorevole, e la Commissione tributaria di secondo grado accoglieva il ricorso, ritenendo non provato mediante adeguate presunzioni il conseguimento del maggior reddito.
2.2. L’RAGIONE_SOCIALE ricorreva innanzi alla Commissione Tributaria Centrale rilevando, tra l’altro, che le pretese tributarie non erano fondate solo sulla presunzione di distribuzione di utili da parte di RAGIONE_SOCIALE avente ristretta base societaria, ma anche su dati certi rilevati dalla Guardia di Finanza. La CTC accoglieva il ricorso, e riaffermava la piena validità ed efficacia degli avvisi di accertamento.
2.3. Il contribuente ricorreva per cassazione, lamentando che il preteso maggior reddito accertato in capo alla società non era mai stato oggetto di verifica giudiziaria, che l’Amministrazione finanziaria era incorsa nella violazione del principio di doppia presunzione e che comunque non risultava provata neppure la ristrettezza RAGIONE_SOCIALEa compagine sociale. La Cassazione accoglieva il ricorso e disponeva l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, richiedendo al giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello di provvedere ‘al necessario apprezzamento RAGIONE_SOCIALE condizioni imprescindibili ai fini RAGIONE_SOCIALE‘eventuale conferma RAGIONE_SOCIALEa pretesa tributaria’, Cass. 12.4.2016, n. 7150.
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, adìta in sede di rinvio dal contribuente, innanzitutto confermava la legittimità RAGIONE_SOCIALEa presunzione di distribuzione degli utili da parte di una società di capitali avente ristretta base partecipativa. Quindi osservava che la definizione mediante condono RAGIONE_SOCIALEa posizione RAGIONE_SOCIALEa società non precludeva l’accertamento dei redditi di partecipazione conseguiti dal socio, che aveva comunque diritto a contestare il conseguimento di un maggior reddito da parte RAGIONE_SOCIALEa società, ma non vi aveva provveduto. La questione RAGIONE_SOCIALEa mancata prova RAGIONE_SOCIALEa ristrettezza RAGIONE_SOCIALEa compagine societaria non poteva poi essere scrutinata, poiché non proposta dal ricorrente nel corso del giudizio di primo grado, e neppure di quello di appello. In conseguenza rigettava il ricorso di COGNOME NOME.
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronunzia RAGIONE_SOCIALEa CTR, affidandosi a cinque motivi di impugnazione. L’RAGIONE_SOCIALE ha ricevuto la notificazione del ricorso il 26 settembre 2017, ed il RAGIONE_SOCIALE l’ha ricevuta il 25 settembre 2017, ma non hanno svolto difese nel giudizio di legittimità.
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
Preliminarmente deve confermarsi che in tema di contenzioso tributario, a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali, da parte RAGIONE_SOCIALE‘art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 300 del 1999, di tutti i “rapporti giuridici”, i “poteri” e le “competenze” facenti capo al RAGIONE_SOCIALE, a partire dal primo gennaio 2001 (giorno di inizio di operatività RAGIONE_SOCIALE Agenzie fiscali in forza RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del d.m. 28 dicembre 2000), unico soggetto passivamente legittimato è l’RAGIONE_SOCIALE, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione promosso nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, Cass. sez. V, 23.1.2020, n. 1462 (conf. Cass. sez. V, 28.1.2015, n. 1550)
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., il contribuente contesta la nullità RAGIONE_SOCIALEa decisione
adottata dal giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello, in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa violazione degli artt. 384, 392 e 394 c.p.c., per avere la CTR disatteso le precise prescrizioni indicate dalla Suprema Corte nell’ordinanza di rinvio, ed aver erroneamente ritenuto che sulla questione RAGIONE_SOCIALEa mancata prova RAGIONE_SOCIALEa ristrettezza dalla base partecipativa RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE avesse avuto a formarsi il giudicato.
Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., il ricorrente censura l’omesso esame di un fatto decisivo di cui si è discusso tra le parti, e la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2729 c.c., e degli artt. 38 e 39 del Dpr n. 600 del 1973, per non avere la CTR esaminato la questione dirimente relativa alla mancata prova RAGIONE_SOCIALEa ristrettezza RAGIONE_SOCIALEa compagine sociale.
Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., il contribuente critica la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., per non avere la CTR esaminato la questione dirimente relativa alla mancata prova RAGIONE_SOCIALEa ristrettezza RAGIONE_SOCIALEa compagine sociale, di cui non trattano gli atti impositivi notificati al contribuente.
Mediante il quarto strumento d’impugnazione, introdotto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., il contribuente lamenta la nullità RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata per avere il giudice del gravame ritenuto accertata la ristrettezza RAGIONE_SOCIALEa compagine sociale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, fondando soltanto sul fatto che la questione non sarebbe stata oggetto di contestazione nel primo e secondo grado del giudizio.
Con il quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., il contribuente lamenta la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa CTR, per aver fatto illegittima applicazione del disposto di cui all’art. 115 c.p.c., ritenendo accertata la ristrettezza RAGIONE_SOCIALEa compagine sociale per effetto RAGIONE_SOCIALEa omessa proposizione RAGIONE_SOCIALEa questione nei primi gradi di merito
del giudizio, facendo erronea applicazione del principio di non contestazione.
6.1. Tutti i motivi di ricorso introdotti dal contribuente contestano, in relazione ai profili RAGIONE_SOCIALEa nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per omessa pronuncia, RAGIONE_SOCIALEa violazione di legge e del vizio di motivazione, il mancato esame nella sentenza impugnata RAGIONE_SOCIALEa questione relativa alla mancata prova RAGIONE_SOCIALEa ristrettezza RAGIONE_SOCIALEa compagine sociale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, che sola poteva offrire fondamento alla contestazione da parte RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione finanziaria di un maggior reddito di partecipazione conseguito dal socio. I motivi rivelano pertanto elementi di connessione tra loro, e si ritiene preferibile esaminarli congiuntamente, per ragioni di chiarezza e sintesi espositiva.
6.2. Occorre ricordare che l’ordinanza di rinvio di questa Corte richiedeva al giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello di provvedere al necessario apprezzamento RAGIONE_SOCIALE condizioni imprescindibili ai fini RAGIONE_SOCIALE‘eventuale conferma RAGIONE_SOCIALEa pretesa tributaria ed operava riferimento, nel testo, all’esame RAGIONE_SOCIALEa prova del conseguimento di un maggior reddito societario, avendo la società definito la propria posizione mediante condono, ed alla ristrettezza RAGIONE_SOCIALEa base sociale.
6.2.1. La CTR ha diligentemente esaminato entrambe la questioni. Con riferimento all’accertamento societario ha osservato che ‘Nel caso in esame l’accertamento è scaturito da una verifica effettuata dalla Guardia di Finanza alla società e sulla base dei dati emersi in sede di ispezione è stato effettuato l’accertamento nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società, oggetto di condono. Nessuna confutazione dei risultati RAGIONE_SOCIALEa verifica e RAGIONE_SOCIALEa rideterminazione del reddito determinato dall’ufficio è stata effettuata dal contribuente che ha contestato solo il carattere induttivo RAGIONE_SOCIALE‘accertamento e l’assenza di un accertamento definitivo nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società’ (sent. CTR, p. III).
Il contribuente non ha proposto specifiche contestazioni, nel ricorso per cassazione in esame, in ordine a questa statuizione.
6.2.2. Con riferimento alla questione RAGIONE_SOCIALEa dimostrazione RAGIONE_SOCIALEa ristrettezza RAGIONE_SOCIALEa base partecipativa RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, poi, la CTR ha rilevato ‘La partecipazione societaria nella misura di un terzo alla RAGIONE_SOCIALE e la ristretta base azionaria a carattere familiare accertata dall’Ufficio non è stata oggetto di ricorso introduttivo (cfr.all.to 3, 4, 5 del ricorso in cassazione e originali nel fascicolo di ufficio), né motivo di gravame in appello (cfr all.to 7). Ne consegue l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello RAGIONE_SOCIALE‘ufficio’ (sent. CTR, ibidem ).
Pertanto il giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello non ha affermato che sulla questione RAGIONE_SOCIALEa prova RAGIONE_SOCIALEa ristrettezza RAGIONE_SOCIALEa base partecipativa RAGIONE_SOCIALEa società abbia avuto a formarsi il giudicato, ma ha sostenuto che era maturata una preclusione processuale, non avendo la parte proposto alcuna contestazione in proposito nel ricorso introduttivo, e comunque nei gradi di merito del giudizio.
Il ricorrente non si confronta con le ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione assunta dalla RAGIONE_SOCIALE, non ne confuta il fondamento.
6.3. Essendo pacifico che gli avvisi di accertamento notificati al contribuente in relazione al reddito di partecipazione ritenuto conseguito risultavano fondati sulla ristrettezza RAGIONE_SOCIALEa compagine sociale, e che il contribuente non aveva contestato la ricorrenza RAGIONE_SOCIALEa circostanza nel primo (e neppure nel secondo) grado del giudizio, la pronunzia del giudice del gravame non merita censura.
Il giudizio tributario ha natura impugnatoria anche in primo grado, ed il contribuente deve proporre contestazioni specifiche, in assenza, le sue censure non sono valutabili. Neppure in sede di questo giudizio di cassazione il ricorrente ha dimostrato di non essere incorso in una preclusione processuale.
Si aggiunga che pure la contestazione proposta dal ricorrente in questa sede presenta limiti di specificità, Può infatti rilevarsi che lamenta la possibilità che la compagine sociale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE fosse costituita da un numero elevato di soci, ma neppure allega il ricorrere RAGIONE_SOCIALEa circostanza.
In definitiva il ricorso appare infondato e deve perciò essere respinto.
Non vi è luogo a provvedere in materia di spese di lite, non avendo le parti intimate proposto difese nel giudizio di legittimità.
7.1. Deve comunque darsi atto che ricorrono le condizioni di legge perché il contribuente sia assoggettato al versamento del c.d. doppio contributo.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M .
dichiara inammissibile il ricorso promosso nei confronti del RAGIONE_SOCIALE.
Rigetta il ricorso proposto da COGNOME NOME .
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater , dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, il 6.2.2026.
Il Presidente NOME COGNOME