Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6708 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6708 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 20/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 892/2025 R.G. proposto da:
Voi NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME Ventimiglia, con domicilio digitale all’indirizzo p.e.c. iscritto nel Reginde EMAIL
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO DEL VENETO N. 476/2024 depositata il 28/05/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
In punto di fatto, dalla sentenza in epigrafe evincesi che, ‘a seguito di controllo formale condotto ai sensi dell’art. 36 bis del D.P.R. n. 600/73 dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Verona, ufficio territoriale di Soave (VR), sulle dichiarazioni presentate dal sig. COGNOME NOME per gli anni d’imposta 2010 e 2011, veniva disconosciuto il diritto alle detrazioni previste per gli interventi di ristrutturazione finalizzati al risparmio energetico (55% ai sensi dell’ art. 1, commi 344, 345, 346 e 347 della L. n. 296/2006) eseguiti su un immobile rustico di proprietà, oggetto d’intervento di demolizione e successiva ricostruzione nel corso RAGIONE_SOCIALE annualità 2008 e 2009′. In particolare, ‘in base al permesso di costruire rilasciato nel corso del 2007, il contribuente era stato autorizzato a realizzare un edificio residenziale composto da due unità abitative’; tuttavia ne veniva realizzata una sola. A fronte di ciò, l’RAGIONE_SOCIALE, esaminata la documentazione presentata dal contribuente solo a seguito di richiesta, contestava ‘le detrazioni operate, adducendo che i lavori di ristrutturazione avrebbero comportato una ampliamento dell’edificio preesistente, intervento che avrebbe escluso l’agevolazione fiscale’.
Sulla base dei sopra citati esiti del controllo formale, la D.P. di Verona formava i ruoli, in conseguenza dei quali l’agente della riscossione notificava le cartelle di pagamento.
Queste venivano impugnate nanti la CTP di Verona, la quale, con sentenza n. 340 del 16 giugno 2016, rigettava i ricorsi, ‘ritenendo che il contribuente avesse realizzato un ampliamento, ai sensi dell’art. 3, lett. d), del D.P.R. n. 380/2001’.
Proposto dal contribuente appello, la CTR del Veneto, con sentenza n. 1077 dell’11 novembre 2019, lo rigettava, riconoscendo ‘fondato il successivo rilievo formulato in sede di gravame dall’ufficio, consistente
nella presunta difformità di sagoma tra l’immobile demolito e quello ricostruito’.
Proposto dal contribuente ricorso per cassazione, questa RAGIONE_SOCIALE, con ordinanza n. 40967 del 21 dicembre 2021, l’accoglieva nel primo motivo, sul rilievo che l’RAGIONE_SOCIALE aveva integrato solo in sede processuale la motivazione del diniego, per l’effetto annullando con rinvio la sentenza d’appello.
Riassunto dal contribuente il giudizio, la CGT2 del Veneto, giudicando in sede di rinvio, rigettava l’appello del medesimo, così essenzialmente motivando:
‘Ora, sulla base della normativa e dell’orientamento ministeriale nonché della documentazione prodotta in giudizio (trattasi del permesso di costruire n. 21/2007, rilasciato dal Comune di Colognola ai Colli non per ristrutturazione bensì per la realizzazione di edificio residenziale con due unità abitative, del certificato di agibilità parziale dal quale si evince che trattasi di costruzione di un nuovo fabbricato e dalle stesse dichiarazioni della Direzione Lavori), appare di palese evidenza l’insussistenza dei requisiti per poter accedere all’agevolazione fiscale del 55%.
Da ultimo, sempre dalla documentazione in atti, la stessa volumetria risulta ampliata, passando da mc 890 a mc. 970 ca.
L’appello va, quindi, respinto ‘.
Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, mentre l’RAGIONE_SOCIALE restava intimata. Il Consigliere delegato formulava proposta di definizione agevolata del giudizio. Il contribuente depositava istanza di decisione, insistita con ampia memoria, anche in chiave di critica della suddetta proposta, con riguardo ai primi due motivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denuncia: ‘Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 63 d.lgs. 546/1992, nonché dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.’.
1.1. ‘La RAGIONE_SOCIALE., nel ritenere infondato l’appello, esordisce valorizzando documentazione che -prescindendo dalla tematica del]la ricorrenza] o meno di un ‘ampliamento’ -a monte, di per sé, deporrebbe, nel senso dell’assenza di lavori di ‘ristrutturazione’ nel senso voluto dalla disciplina concernente le detrazioni d’imposta’. ‘La sentenza impugnata viola l’art. 63 in epigrafe, posto che, in ossequio all’ordinanza di codesta Suprema Corte , la tematica riguardante, a monte, il fatto che i lavori eseguiti consistessero in una ‘ristrutturazione’, rientrante nell’alveo della disciplina prevista dall’art. 1, commi 345 e seguenti della legge 296/2006, non poteva trovare ingresso nel giudizio di rinvio, dovendo la C.G.T., in sede di riassunzione, verificare, unicamente, se quei lavori avessero o meno comportato un ‘ampliamento”.
1.2. Come rilevato nella proposta di definizione anticipata, il motivo è inammissibile.
A differenza di quanto sostenutovi, la CGT II non fonda la decisione su un accertamento in fatto diverso da quello – relativo all”ampliamento’ dell’edificio -contestato dall’A.E. e cristallizzato nella pronuncia rescindente, giacché espressamente afferma che ‘dalla documentazione in atti, la stessa volumetria risulta ampliata, passando da mc. 890 a mc. 970 ca.’.
Tale rilievo costituisce autonomo asse portante della decisione.
Né, a differenza di quanto opinato in memoria, siffatta conclusione è inficiata dall’utilizzo dell’espressione: ‘Da ultimo ‘, la quale non tradisce una ‘funzione’ meramente ‘argomentativa’, posto l’evidente, alla luce dell’inequivoco tenore RAGIONE_SOCIALE parole, contenuto di accertamento in fatto
relativamente all’ampliamento di volumetria (‘ la stessa volumetria risulta ampliata ‘).
Il puro e semplice riferimento della CGT2 (parenteticamente, in guisa di mera completezza) alla documentazione presente in atti -individuandola in specie nel permesso di costruire e nel certificato di agibilità parziale rilasciati, non per ristrutturazione, ma per nuova edificazione di fabbricato residenziale di due unità abitative – è volto a descrivere la documentazione stessa e non a dedurre la nuova costruzione in luogo della ristrutturazione ad effettiva ‘ratio decidendi’, men che meno dotata di pervasività e preminenza tali da assorbire il superiore espresso esito della verifica demandato dall’ordinanza rescindente e dalla medesima CGT2 compiuta proprio sulla base della ridetta documentazione, accertando un effettivo ampliamento per aumento di volumetria.
Con il secondo motivo si denuncia: ‘Violazione dell’art. 111, 6° comma Cost. art., 36 d.lgs. 546/92, art. 156, comma 2 e 132 c.p.c. (in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.)’.
2.1. ‘La sentenza che qui si impugna offre una motivazione del tutto apparente, meramente tautologica e non idonea a sorreggere il ‘decisum”. ‘La motivazione della sentenza è meramente apparente in relazione ai seguenti profili: a) l’avere assunto il ricorrere di un ‘ampliamento’ sulla base di ‘ulteriore documentazione’ (che, come si vedrà, va individuata in una nota promanante dallo stesso Sig. Voi, datata 16 ottobre 2015 -sui cui la D.P. ha posto particolare enfasi nel corso del contenzioso -in cui, per mero errore materiale, il contribuente aveva affermato che i volumi preesistenti erano pari a mc 890), senza, tuttavia, in alcun modo, dare atto di come siano state valutate le difese svolte dal contribuente nel corso dei due gradi del giudizio, oltre che la documentazione dallo stesso prodotta, volte dimostrare l’assenza di un ampliamento (e, correlativamente, il ricorrere di detto errore materiale); b) l’avere assunto
sulla base di un anodino richiamo a documentazione agli atti del giudizio (permesso di costruire n. 21/2007, certificato di agibilità parziale, dichiarazioni della Direzione Lavori), che, prescindendo dalla tematica dell’ampliamento, a monte, i lavori posti in essere non rappresenterebbero una ‘ristrutturazione0, bensì nuova costruzione’.
2.2. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
La pur concisa motivazione della sentenza impugnata è effettiva sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista contenutistico (Cass., Sez. U, n. 8053 del 2014). Essa, infatti, richiama, oltreché l”orientamento ministeriale’ in punto di non riconoscibilità della detrazione ‘nel caso di ricostruzione con ampliamento della volumetria’, la già descritta ‘documentazione prodotta in giudizio’. E, proprio dalla disamina di tale documentazione (‘ sempre dalla documentazione in atti ‘), ricava con precisione numerica (che dimostra l’effettiva disamina della documentazione stessa) il dato dell’aumento di volumetria, concludendo che ‘la stessa volumetria risulta ampliata, passando da mc. 890 a mc. 970 ca.’. Al cospetto di ciò si infrange l’affermazione contenuta nella memoria secondo cui ‘la sentenza non indica da quali specifici documenti tecnici il dato numerico venga ricavato, non chiarisce il criterio di selezione RAGIONE_SOCIALE fonti utilizzate, né esplicita le ragioni per le quali tale dato sarebbe preferibile rispetto alla documentazione di segno contrario prodotta in giudizio’: tutt’al contrario la sentenza impugnata elenca la documentazione esaminata, da cui la CGT2 ha evinto un aumento di volumetria non meramente verbale, ma puntualmente quantificato.
Esclusa dunque un’affezione della motivazione costituzionalmente rilevante ai fini dell’insegnamento del Massimo Consesso, essendo semmai prospettata una pretesa inadeguatezza motivazionale al cospetto dei motivi d’appello (come tradito dalla sintesi del motivo anteposta al ricorso, secondo cui la motivazione sarebbe ‘del tutto assente, atteso che essa –
pur graficamente presente – è del tutto inadeguata con riferimento ai motivi d’appello’), l’intero sviluppo del motivo (in part. da p. 14 ric.) è volto a rappresentare una diversa e più favorevole, per il contribuente, lettura RAGIONE_SOCIALE risultanze documentali, sollecitando a questa RAGIONE_SOCIALE una riedizione del giudizio di merito, al di fuori di canoni e limiti del giudizio di cassazione come momento di controllo della mera legalità (legittimità) RAGIONE_SOCIALE sentenze ricorse.
Ciò senza contare che il paventato errore in cui sarebbe incorso già il giudice di prima cura nel leggere il permesso di costruire -il quale (p. 15 ric.) ‘prevede il recupero dei volumi esistenti (che risultano pari a circa complessivi mc 980 (e non 890 come erroneamente indicato dal giudice di prime cure in sentenza) come desumibile dalle tabelle riportate nelle tavole del Piano di Recupero -PdR -approvato con delibera di CC n. 48 del 23/9/2004)’ -non è supportato, in difetto di autosufficienza e precisione (palesemente insufficiente essendo la minima e decontestualizzata riproduzione, evocata in contrario in memoria, della ‘tabella ‘Dati metrici’ allegata al P.d.C.’ a p. 17 ric.), da idonei richiami di documenti ‘localizzati’ e men che meno trascritti e comunque presuppone un’attività di valutazione probatoria di esclusiva pertinenza del giudice di merito. Identicamente è a dirsi per l’assunto (cfr. p. 4 mem.) secondo cui ‘il dato del presunto volume preesistente di mc 890 non proviene da documentazione urbanistica o progettuale, ma da una dichiarazione non tecnica del contribuente resa nella fase amministrativa’, pretesamente affetta, a termini di ricorso, ‘in parte qua’ parimenti difettevole di autosufficienza e precisione, da errore materiale (cfr. ad es. p. 14 ric., ove, in termini affatto generici, leggesi che ‘tale dato di mc. 890, come accennato, era frutto di un mero errore materiale commesso dal contribuente nella dichiarazione datata 16 ottobre 2015 prodotta all’Ufficio nella fase amministrativa; errore materiale (comunque riscontrabile sulla base della documentazione’).
D’altro canto, la circostanza che il passaggio della volumetria ‘da mc. 890 a mc. 970 ca.’, peraltro ritenuto concordemente dal giudice di prima cura e da quello di rinvio con effetto di consolidamento del relativo accertamento, fondi, precipuamente, sulla ‘documentazione’ in atti trova conferma nella stessa prospettazione difensiva, laddove questa, nel far riferimento ad una non meglio circostanziata memoria del contribuente (p. 18 ric.), ne riporta in stralcio il testo, ove si legge che, ‘in termini percentuali, a fronte di un rapporto tra volumetrie pari a 0,90 (tra volumi già esistenti e volumi attuali, cioè mc 890 su mc 970) e quindi pressoché analoghe, il volume edilizio sul quale sono state realizzate le opere ammesse in detrazione rappresenta solo il sessanta per cento del volume complessivo (pari a mc. 970)’. Donde è lo stesso contribuente – nel commentare evidentemente i dati tecnici degli atti del procedimento amministrativo – a riconoscere che il volume ‘già esistente’ è pari a ‘mc 890’ a fronte dell’attuale pari a ‘mc 970’.
Detto ciò, in riferimento all’ulteriore parte del motivo (p. 19 ric.), intesa ad aggredire la sentenza impugnata perché, valorizzando la ‘documentazione agli atti del giudizio’, riterrebbe che ‘gli interventi posti in essere non rappresenterebbero una ‘ristrutturazione’, bensì nuova costruzione’, si rinvia a quanto già osservato a proposito del primo motivo.
Con il terzo motivo si denuncia: ‘Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, comma 2, d.lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.’.
3.1. Oggetto di censura è (come da sintesi del motivo anteposta al ricorso) ‘il mancato esercizio del potere di disporre la C.T.U. sollecitata dal contribuente al fine di verificare il ricorrere o meno di un ampliamento, che andava esercitato, essendo necessaria la valutazione di fatti già probatoriamente acquisiti nel processo, che richiedeva particolari ed
adeguate cognizioni e competenze tecniche’. Nello sviluppo del motivo, si specifica che, ‘la RAGIONE_SOCIALE non ha, in alcun modo, dato atto di elementi istruttori e di cognizioni proprie sufficienti a dar conto del mancato esercizio del potere discrezionale previsto dall’art. 7, comma 2, in epigrafe; potere che andava esercitato, essendo necessaria la valutazione di fatti già probatoriamente acquisiti nel processo e che richiedeva particolari ed adeguate cognizioni e competenze tecniche’.
3.2. Il motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato.
È inammissibile, per difetto di precisione, in quanto non identifica gli elementi, viepiù decisivi, in ipotesi acquisendi per il tramite di un’invocata CTU ‘in funzione ‘percipiente”, neppure indicando e documentando gli ‘elementi allegati dalla parte’ su cui avrebbe potuto esplicarsi una non meglio descritta attività del consulente.
È manifestamente infondato in quanto la necessità o meno di disporre CTU corrisponde ad una scelta discrezionale del giudice di merito (cfr., tra le innumerevoli, Cass. n. 8498 del 2025): giudice di merito che, nella specie, come visto, in funzione di giudice di rinvio, ha di per sé evinto documentalmente, e decisivamente, l’ampliamento di volumetria.
In definitiva, il ricorso è da rigettarsi con le statuizioni consequenziali ex artt. 96, commi 3 e 4, e 380 -bis, comma 3, cod. proc. civ.
Nulla nondimeno è a statuirsi sulle spese per mancanza di attività processuale dell’RAGIONE_SOCIALE.
Il contribuente deve tuttavia essere condannato al pagamento della somma di euro 1.000 alla Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Il medesimo è altresì tenuto ‘ex lege’ al pagamento del cd. doppio contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente a pagare la somma di euro 1.000 alla Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali, in capo a parte ricorrente, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, lì 9 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME