Rinuncia Tardiva al Ricorso: Conseguenze su Spese e Doppio Contributo
La decisione di impugnare un provvedimento è un passo importante, ma altrettanto cruciale è la gestione del processo, inclusa l’eventuale decisione di abbandonarlo. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 23007/2024, chiarisce le conseguenze economiche di una rinuncia tardiva ricorso, distinguendo nettamente tra il pagamento delle spese legali e l’applicazione del raddoppio del contributo unificato. Questo provvedimento offre spunti fondamentali per chiunque affronti un contenzioso, specialmente in ambito tributario.
I Fatti del Caso
Un contribuente aveva presentato un ricorso per Cassazione contro un Comune. Tuttavia, in una fase avanzata del procedimento, dopo che l’ente pubblico aveva già depositato la propria memoria difensiva finale e dopo che era stata fissata l’udienza di discussione, il contribuente decideva di rinunciare al ricorso. La Corte si è quindi trovata a dover decidere non sul merito della questione, ma sulle conseguenze procedurali ed economiche di questa rinuncia.
La Decisione della Corte sulla Rinuncia Tardiva Ricorso
La Suprema Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio. La decisione, però, si è concentrata su due aspetti economici fondamentali derivanti dalla rinuncia tardiva ricorso:
1. Condanna alle spese: Il ricorrente è stato condannato a rimborsare le spese legali sostenute dal Comune.
2. Esclusione del doppio contributo: La Corte ha stabilito che non ricorrevano i presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, il cosiddetto ‘doppio contributo’.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su un’attenta analisi delle norme procedurali, evidenziando una differenza sostanziale tra le due tipologie di esborso.
La Condanna alle Spese di Giudizio
La Corte, ai sensi dell’art. 391 del codice di procedura civile, ha ritenuto doveroso condannare il ricorrente al pagamento delle spese. La motivazione è chiara: la rinuncia è avvenuta tardivamente. Il Comune, infatti, aveva già svolto un’attività difensiva completa, depositando i propri scritti e sostenendo dei costi. La rinuncia, intervenuta solo in un secondo momento, non poteva vanificare il lavoro svolto dalla controparte, che ha quindi diritto al rimborso delle spese sostenute. La Corte ha anche tenuto conto del fatto che il ricorrente aveva già visto rigettati ricorsi analoghi in passato, rafforzando la legittimità della richiesta di spese da parte del Comune.
L’Esclusione del Doppio Contributo Unificato
Ben diversa è la logica applicata al raddoppio del contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. La Corte ha ribadito un principio consolidato: questa misura ha una natura eccezionale e, lato sensu, sanzionatoria. Essa è prevista per i casi di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Trattandosi di una norma che impone un onere aggiuntivo, essa deve essere interpretata in modo restrittivo, senza possibilità di applicazione estensiva o analogica. L’estinzione del giudizio per rinuncia non è una delle ipotesi espressamente contemplate dalla legge per l’applicazione del doppio contributo. Pertanto, la Corte ha concluso che, in caso di rinuncia, anche se tardiva, tale sanzione non deve essere applicata.
Conclusioni
La sentenza n. 23007/2024 traccia una linea netta e importante: la rinuncia tardiva ricorso comporta la condanna alle spese per ristorare la controparte dell’attività difensiva svolta, ma non attiva la sanzione del raddoppio del contributo unificato. Questa decisione sottolinea l’importanza della tempestività nel processo: ritirare un ricorso è un diritto, ma farlo dopo che la controparte ha già sostenuto costi e lavoro ha delle conseguenze economiche precise. Al contempo, la pronuncia tutela il contribuente da un’applicazione eccessivamente punitiva di norme eccezionali, riaffermando il principio di stretta legalità nell’interpretazione delle disposizioni sanzionatorie.
Se rinuncio a un ricorso in Cassazione, devo sempre pagare le spese legali?
Dipende dal momento della rinuncia. Se, come nel caso di specie, la controparte ha già depositato le proprie difese scritte, la rinuncia è considerata tardiva e comporta la condanna al pagamento delle spese di giudizio per l’attività legale già svolta dalla controparte.
La rinuncia tardiva al ricorso comporta anche il pagamento del doppio del contributo unificato?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che il raddoppio del contributo unificato è una misura di carattere sanzionatorio e va interpretata restrittivamente. Non si applica all’ipotesi di estinzione del giudizio per rinuncia, in quanto non è un caso espressamente previsto dalla legge.
Qual è il fondamento normativo per la condanna alle spese in caso di rinuncia?
Il fondamento giuridico è l’articolo 391 del codice di procedura civile. Questa norma stabilisce che la parte che rinuncia al ricorso deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo. La Corte ha applicato tale articolo per condannare il ricorrente data la tardività della sua rinuncia.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23007 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 23007 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 21/08/2024
del 1° gennaio 2023 ed essedo stata comunicata in data 25 gennaio 2024 l’udienza di trattazione della causa in pubblica udienza.
La Corte ritiene, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ. (nuova formulazione per quanto sopra detto), che ricorrano i presupposti per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, tenuto conto della tardiva rinuncia al ricorso, dopo che la controparte aveva già depositato la sua ultima difesa scritta e dopo che questa Corte aveva già rigettato analoghi ricorsi del ricorrente, relativi ad altri anni di imposta, con le pronunce nn. n. 9702, 9709, 9665 e 9724 depositate il 10 aprile 2024.
Non ricorrono, invece. le condizioni di cui all’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, come tale di stretta
interpretazione e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica all’ipotesi (ivi non contemplata) di estinzione del giudizio (cfr. tra le tante, da ultimo, Cass., Sez. III, 5 dicembre 2023, n. 34025);
P.Q.M.
la Corte, letto l’art. 391 cod. proc. civ., dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia.
Condanna NOME COGNOME al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in favore del Comune di Pistoia nella misura di 3.000,00 € per competenze, oltre accessori ed alla somma di 200,00 € per esborsi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 30 aprile