Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3025 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3025 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 15320/2018 proposti da:
RAGIONE_SOCIALE, con domicilio fiscale in RAGIONE_SOCIALE (Ml), alla INDIRIZZO (C.F.: P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), nato a Rho (Ml) il DATA_NASCITA e residente in RAGIONE_SOCIALE (Ml), alla INDIRIZZO, rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE; pec: EMAIL), elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma alla INDIRIZZO (C.F.: CODICE_FISCALE; fax: NUMERO_TELEFONO);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO), alla INDIRIZZO (C.F.: P_IVA) in persona del legale rappresentante Sindaco pro tempore
Avvisi accertamento ICI – Rinuncia ricorso
NOME COGNOME, nato a Busto Arsizio (VA) il DATA_NASCITA e residente in RAGIONE_SOCIALE (MI), alla INDIRIZZO, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, da ll’ AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE) e dal AVV_NOTAIO NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Roma INDIRIZZO alla INDIRIZZO (pec: EMAIL);
-controricorrente –
-avverso la sentenza n. 808/2018 emessa dalla CTR della Lombardia in data 26/02/2018 e notificata il 15/03/2018;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardi, avverso la sentenza con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Milano aveva rigettato il ricorso da essa proposto contro due avvisi di accertamento ai fini ICI relativi agli anni 2008 e 2009, affermando che la notificazione dell’atto d i accertamento fiscale non era avvenuta tardivamente.
La Commissione Tributaria Regionale Lombardia rigettava il gravame, affermando che non ricorrevano i presupposti per l’esenzione fiscale invocata dalla contribuente, dovendo qualificarsi i terreni come edificabili, e che, configurando l’omessa dichiarazione dell’ICI, relativa all’anno 2008, come una infedeltà, il relativo avviso fiscale risultava notificato nei termini di legge.
Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE sulla base di sette motivi. Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Considerato che
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 37, comma 53, d.l. n. 233/2006 (conv., con modific., in l. n. 248/2006) e 1 e 5 d.lgs. n. 504/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR confuso, a suo
dire, il concetto di esenzione fiscale con quello di esenzione dall’obbligo dichiarativo.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 37, comma 53, decreto Bersani e 1 e 5 d.lgs. n. 504/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che la dichiarazione ICI non era dovuta, trattandosi di fabbricati, e non di area edificabile.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 d.lgs. n. 504/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che le aree di pertinenza sono esenti dal tribu to e dall’obbligo dichiarativo.
Con il quarto motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 7 l. n. 212/2000 e 3 l. n. 241/1990, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR ritenuto che l’avviso di accertamento fosse carente sotto il profilo motivazionale per la determinazione del valore venale delle aree edificabili.
Con il quinto motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 161, l. n. 296/2006 e 52 e 59 d.lgs. n. 446/1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR rilevato che l’avvi so di accertamento era stato notificato oltre i termini previsti per legge e dal Regolamento ICI approvato dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE nel 1997.
Con il sesto motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che aveva proposto nuove motivazioni e modificat o la domanda iniziale prima dell’udienza di trattazione.
Con il settimo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 58 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo
comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR rilevato che aveva proposto nuovi documenti nel corso del secondo grado di giudizio.
8. In data 5 luglio 2021 la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso con contestuale accettazione dei difensori del controricorrente.
In ragione di ciò, deve dichiararsi l’estinzione del presente giudizio ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ..
Le spese sono compensate, come da accordo tra le parti.
Non vi è luogo ad applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Come la Corte ha innumerevoli volte affermato, la norma, ‘che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica’ (per tutte, Cass. 12 novembre 2015, n. 23175).
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio e compensa per intero tra le parti le spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 12.1.2024.