Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8998 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8998 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27576/2022 R.G. proposto da :
COGNOME NOMERAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE COGNOME ( -) rappresentati e difesi dagli avvocati NOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE); -ricorrenti- contro
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI -intimata-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Campania n. 3383/2022 depositata il 12/04/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
NOME COGNOME in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE (poi in liquidazione, di seguito la società), impugnava un avviso di pagamento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), proveniente dall’Ufficio delle Dogane di Napoli (di
seguito, l’ufficio) per l’accisa dovuta per l’ipotizzato dirottamento di gpl da uso domestico a uso autotrazione.
La società proponeva ricorso che la Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Napoli accoglieva.
L’ADM proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Campania che confermava la sentenza di primo grado.
L’ADM proponeva ricorso per cassazione che questa Corte, con sentenza n. 30766/2019, accoglieva ritenendo fondata la denunciata carenza di motivazione della sentenza della CTR.
Riassunta la causa davanti alla CTR della Campania, il giudice del rinvio ha accolto l ‘appello dell’ADM.
La società e il COGNOME hanno proposto per cassazione fondato su sette motivi.
E’ rimasta intimata l’Agenzia.
CONSIDERATO CHE
I ricorrenti hanno proposto i seguenti motivi:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 D.lgs. 546/1992 (vizio di motivazione) e in subordine violazione degli artt. 100 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione alla eccepita inammissibilità dell’appello;
Violazione e falsa applicazione dell’art.63 D.lgs. 546/1992 e omessa pronuncia sulla eccepita rilevabilità d’ufficio delle violazioni di diritto dell’UE e, in subordine, violazione degli artt.12, comma 7 L.212/2000, 19, D.lgs. 504/1995, e 41 Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea;
Omessa pronuncia sulla richiesta di sospensione e riunione dei giudizi, e in subordine, in caso di rigetto implicito, violazione dell’artt. 295 c.p.c;
Violazione dell’art.112 c.p.c.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2728, 2729 e 2697 c.c., 445, comma 1 -bis cpp, 8 L.67/88 e 36, comma 2, D.lgs. 546/1992: il preteso valore indiziario del patteggiamento, da solo, non travolge la presunzione sancita dall’art.8, comma 36 L.67/1988; pertanto, la CTR non ha ottemperato al compito affidatole dalla Cassazione, consistente nell’individuare elementi ulteriori rispetto alla sentenza di patteggiamento;
Omessa pronuncia sulla eccepita mancanza di prova della corrispondenza del petitum penale con il petitum tributario. violazione dell’onere della prova e dell’allegazione ex artt. 2697 c.c. e 112 c.p.c. (censure proposte ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, 112 c.p.c. e 36d.lgs 546/1992);
Omessa pronuncia sulla eccepita mancanza di prova della compartecipazione alla frode della Samagas e in subordine violazione del principio affermato dalla CGUE, secondo il quale l’ufficio ha l’onere di provare la consapevolezza del contribuente di partecipare ad una frode, violazione dell’art. 8, comma 36, legge 67/1988 e violazione dell’art. 7 del d.l. 269/2003, in relazione agli artt. 2, comma 2, e 9. d.lgs. 472/1997.
In data 7.2.2025 è stata depositata telematicamente istanza di rinunzia al ricorso da parte di NOME COGNOME anche quale ex rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, e di NOME COGNOME quale ex liquidatore della società, i quali hanno altresì rappresentato che la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione è stata cancellata dal registro delle imprese in data 24.5.2024.
Va rammentato che « In tema di cancellazione della società dal registro delle imprese, il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione previsto dall’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del
2014, con disposizione avente natura sostanziale e operante nei confronti dell’amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione ivi indicati, con riguardo a tributi o contributi, implica che in detto ambito il liquidatore conservi tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale » (ultimamente, Cass. n. 18310 del 2023; ma già, Cass. n. 36892 del 2022).
A seguito della riforma dell’art. 390 c.p.c., di cui al d.lgs. n. 149/2022 come modificato dalla l. n. 197/2022, applicabile anche ai giudizi in corso, la rinunzia si perfeziona con il deposito in cancelleria di cui è data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria.
Deve quindi dichiararsi l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
Non vi è da provvedere sulle spese atteso che l’Agenzia è rimasta intimata.
Non vi è da provvedere neppure sul cd. ‘doppio contributo’ poiché l’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art.1 comma 17 della l. n. 228/2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (cfr., ad es., Cass. n. 23175 del 2015, Cass. n. 34025 del 2023; Cass. n. 32622 del 2024).
p.q.m.
dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, il 25/02/2025.