Rinuncia al Ricorso non Notificata: Quando l’Appello Diventa Inammissibile
La rinuncia al ricorso è un istituto processuale che consente a una parte di abbandonare un’impugnazione già avviata. Tuttavia, la sua efficacia è subordinata al rispetto di precise formalità procedurali. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce le conseguenze di una rinuncia non correttamente notificata alla controparte, distinguendo tra l’estinzione del processo e una più sottile declaratoria di inammissibilità.
I Fatti del Caso: Una Controversia Fiscale e una Rinuncia Irrituale
Una società a responsabilità limitata si vedeva negato il diritto alla detrazione dell’IVA su fatture ricevute da un’altra impresa. L’Amministrazione Finanziaria contestava l’operazione, adducendo l’esistenza di stretti collegamenti tra le due società e l’omesso versamento sistematico dell’imposta da parte della fornitrice. Soccombente sia in primo che in secondo grado, la società decideva di presentare ricorso per cassazione.
In una fase successiva, il difensore della società depositava un atto di rinuncia, motivato da una “sopravvenuta carenza di interesse avendo definito la controversia”. Il problema sorgeva dal fatto che questo atto non veniva notificato all’Agenzia Fiscale, la controparte nel giudizio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Pur riconoscendo che la mancata notifica della rinuncia impediva di dichiarare formalmente l’estinzione del giudizio secondo l’art. 390 c.p.c., i giudici hanno ritenuto che l’atto di rinuncia stesso fosse una prova inequivocabile della perdita di interesse della parte ricorrente a ottenere una decisione nel merito.
Le Motivazioni: La differenza tra estinzione e inammissibilità della rinuncia al ricorso
Il cuore della decisione risiede nella distinzione tra gli effetti di una rinuncia formalmente perfetta e una irrituale. La giurisprudenza consolidata, richiamata nell’ordinanza, stabilisce un principio chiaro:
1. Rinuncia formale (notificata): Se la rinuncia è notificata alla controparte (o comunicata ai suoi difensori con visto), produce il suo effetto tipico, ovvero l’estinzione del processo.
2. Rinuncia informale (non notificata): Se, come nel caso di specie, la notifica manca, la rinuncia non può portare all’estinzione. Tuttavia, essa non è priva di effetti. La Corte la interpreta come una manifestazione unilaterale che, pur essendo un atto recettizio non perfezionato, rivela in modo inequivocabile il venir meno dell’interesse della parte a proseguire la causa. L’interesse ad agire è una condizione dell’azione che deve sussistere per tutta la durata del processo. La sua assenza sopravvenuta, provata dall’atto di rinuncia depositato, rende il ricorso inammissibile.
In sostanza, la Corte non può chiudere il processo per estinzione a causa del vizio procedurale, ma può e deve chiuderlo per inammissibilità, prendendo atto che la parte stessa ha dichiarato di non avere più interesse a una pronuncia.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per Avvocati e Contribuenti
Questa pronuncia ribadisce l’importanza delle formalità processuali, ma offre anche una lettura pragmatica delle manifestazioni di volontà delle parti. Per gli avvocati, emerge la necessità di notificare sempre l’atto di rinuncia per ottenere una declaratoria di estinzione. Per le parti, invece, la decisione chiarisce che il deposito di una rinuncia, anche se non seguita dalla notifica, è un atto non privo di conseguenze, che conduce comunque alla chiusura del giudizio, sebbene con una formula (l’inammissibilità) diversa da quella dell’estinzione.
Cosa succede se la rinuncia al ricorso per cassazione non viene notificata alla controparte?
Il processo non si estingue, perché non sono state rispettate le formalità previste dall’art. 390 c.p.c. Tuttavia, il ricorso viene dichiarato inammissibile perché l’atto di rinuncia, anche se irrituale, dimostra la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio.
Perché la Corte dichiara il ricorso inammissibile e non estinto?
La Corte lo dichiara inammissibile perché la mancanza della notifica della rinuncia alla controparte costituisce un vizio procedurale che impedisce di applicare la norma sull’estinzione. L’inammissibilità deriva invece dalla constatazione che il ricorrente, manifestando la volontà di rinunciare, ha perso l’interesse ad ottenere una decisione, che è una condizione fondamentale per la prosecuzione di ogni azione legale.
La rinuncia al ricorso è un atto che richiede l’accettazione della controparte?
No, la rinuncia è un atto unilaterale. Tuttavia, è definito ‘recettizio’, il che significa che per produrre pienamente i suoi effetti tipici (come l’estinzione) deve essere portato a conoscenza legale del destinatario, ovvero la controparte, tramite notificazione o comunicazione formale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34745 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34745 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7458/2019 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA BASILICATA n. 469/2018 depositata il 19/09/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024 dal Consigliere COGNOME
rilevato che con ricorso alla CTP di Matera la RAGIONE_SOCIALE impugnava l’avviso di accertamento mediante il quale venivano recuperati importi IVA fatti oggetto di detrazione, correlata a fatture ricevute dalla RAGIONE_SOCIALE;
considerato che il diritto alla detrazione veniva, infatti, disconosciuto dall’Agenzia, che valorizzava la molteplicità di collegamenti fra le due società menzionate nonché la circostanza che la RAGIONE_SOCIALE omettesse sistematicamente di versare l’IVA, invece detratta dall’odierna ricorrente;
osservato che CTR della Basilicata ha rigettato l’appello della contribuente, la quale ha quindi affidato il proprio ricorso per cassazione a tre motivi;
constatato che con atto del 17 luglio 2024, allegando procura speciale, il difensore della contribuente ha formulato rinuncia, ‘ per sopravvenuta carenza di interesse avendo definito la controversia, al ricorso proposto il 6/3/2019 e depositato il 12/3/2019 per la cassazione della sentenza n.469/3/18 della Commissione Tributaria Regionale di Basilicata, emessa nel procedimento iscritto al n.611/2016 R.G., pronunciata dalla Sezione n. 3 in data 14/11/2017 e pubblicata in data 19/9/2018, non notificata, con la quale è stato rigettato l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n.212/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Matera con conferma della gravata sentenza’ ;
considerato che l’atto di rinuncia non risulta notificato all’Agenzia; ritenuto che può pertanto trovare applicazione il principio per il quale, là dove la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione non risulti notificata alla controparte ex art. 390, comma 3, c.p.c., essa non è capace di produrre l’effetto tipico dell’estinzione del processo, ma rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio è, come tale, idonea a determinarne la declaratoria di inammissibilità (Cass. n. 13923 del 2019; Cass. n. 12743 del 2016);
osservato che detto principio è sedimentato nella giurisprudenza di questa Corte, che da diversi lustri ha affermato che la dichiarazione di rinuncia – quale atto unilaterale non accettizio, ma comunque recettizio – non è idonea a determinare l’estinzione del giudizio in quanto non accompagnata dalle formalità previste dall’art. 390 c.p.c. (ossia la notificazione alle parti costituite o la comunicazione ai loro difensori con apposizione del visto), ma vale comunque a far ritenere venuto meno l’interesse alla decisione della causa e determina pertanto l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso (cfr. Cass. n. 15980 del 2006);
ritenuto, dunque, che sussistano i presupposti per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese. Così deciso in Roma, il 23/10/2024.