Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6353 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6353 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10106/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE ( -), rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE).
–
ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
–
contro
ricorrente –
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TOSCANA n. 2104/2017, depositata il 26/09/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La società contribuente ha impugnato gli avvisi di pagamento, in acconto e in saldo, della TARES dovuta per l’anno 2013 al Comune di Viareggio, nella parte in cui vengono sottoposte a tassazione aree portuali e specchi d’acqua utilizzati a seguito del rilascio di concessione demaniale.
I ricorsi (riuniti) sono stati respinti in primo grado e la contribuente ha proposto appello, che la Commissione tributaria regionale della Toscana, con la suindicata sentenza, ha respinto.
La contribuente, quindi, propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Il Comune ha depositato controricorso.
Successivamente, parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, unitamente a copia della scrittura privata di transazione raggiunta tra le parti. La causa è stata trattata all’udienza camerale del 27 febbraio 2024.
CONSIDERATO CHE
Con il primo ed il secondo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per carenza, illogicità e genericità della motivazione.
Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 14, comma 9, d. l. n. 201 del 2011, 6, d.P.R. n. 158 del 1999.
Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per difetto di motivazione.
Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per difetto o mera apparenza della motivazione.
In considerazione della rinuncia, intervenuta prima dell’adunanza camerale, deve essere dichiarata la estinzione del processo ex artt. 306, 390 e 391 cod.proc.civ., come richiesto dalla parte ricorrente.
Le spese processuali sono compensate come da accordi intercorsi tra le parti.
Non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 (v. Cass., Sez. civ. 6-1, 12/11/2015, n. 23175, secondo cui, in tema di impugnazioni, l’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 27 febbraio 2024.