Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4186 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4186 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/02/2025
Oggetto: contributi consortili
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11762/2021 R.G. proposto da Comune di Scisciano, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME e dal l’Avv. NOME COGNOME
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t., in qualità di Concessionario della riscossione del Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME;
-controricorrente –
Consorzio generale di bonifica del bacino inferiore del Volturno, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME
-controricorrente –
nonchè
sul ricorso iscritto al n. 11875/2021 R.G. proposto da Comune di Scisciano, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t., in qualità di Concessionario della riscossione del Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME;
-controricorrente –
e
Consorzio generale di bonifica del bacino inferiore del Volturno, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione regionale tributaria della Campania, n. 4810/22/2020 depositata il 19 ottobre 2020; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre 2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un atto di intimazione (n. 201716), con cui la società RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi
ente riscossore controricorrente) in qualità di concessionario del Consorzio generale di bonifica del bacino inferiore del Volturno (d’ora in poi controricorrente) ha richiesto al comune di Scisciano (d’ora in poi ricorrente) il contributo di scarico, dovuto ai sensi del combinato disposto del d.lgs. n. 152 del 2006 e della l.r. Campania n. 4 del 2003 relativo agli anni dal 2008 al 2016, d ell’ importo di € 177.854,07.
La CTP ha rigettato il ricorso e la CTR ha confermato la pronuncia di primo grado.
Il Comune di Scisciano ha operato una seconda iscrizione a ruolo del medesimo ricorso portante n. di R.G. 11875/2021
Il ricorrente ha proposto ricorso fondato su sei motivi e, poi, ha depositato atto di rinuncia al giudizio, mentre i controricorrenti si sono costituiti con controricorso e depositato atto di rinuncia al giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I due ricorsi vanno riuntiti, in quanto -così come può desumersi dal contenuto degli atti depositati e, nello specifico, dal ricorso e dagli atti notificati a mezzo PEC -pianamente emerge una (mera) duplice iscrizione a ruolo, da parte del ricorrente, e con riferimento alla impugnazione della medesima sentenza.
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c. la violazione dell’art. 132, comma 2, c.p.c. lamentando che la sentenza impugnata è «assente, apparente, manifestamente e contraddittoria, perplessa».
Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c. la violazione dell’art. 132, comma 2, c.p.c. e si duole che la sentenza impugnata è contraddittoria e perplessa.
Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. la violazione
del principio di divieto di doppia imposizione e dell’art. 13 della l.
r. Campania n. 4 del 2033.
Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c. il difetto di istruttoria, l’assenza del credito certo, liquido ed esigibile, l’erraa quantificazione del debito tributario.
Con il quinto motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c. l’insufficiente motivazione su un fatto decisivo per il giudizio.
Con il sesto motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c. la violazione dell’art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente l. n. 212 del 2000, dell’art. 24 Cost., dell’art. 112 c.p.c.
La rinuncia presentata dal ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell’adunanza camerale (art. 390, secondo comma, c.p.c.) ed è stata sottoscritta dal difensore munito di specifico potere in forza della procura ad litem (art. 390, comma 3, c.p.c.).
Il procedimento deve essere, pertanto, dichiarato estinto per rinuncia al ricorso.
La rinuncia, nella fattispecie, comprensiva anche della compensazione delle spese legali, è stata accettata dagli odierni controricorrenti, i quali hanno depositato la medesima istanza depositata dal ricorrente, come risulta dalla documentazione agli atti, e trova fondamento in accordo conciliativo tra le parti intercorso.
Come statuito dalla Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale che, se pure non esige per la sua operatività, l’accettazione della controparte, pur sempre possiede il carattere ricettizio, poiché la norma richiede che sia notificato alle parti
costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto. Ove, dunque, sia effettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell’art. 391 c.p.c. (Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass. Sez. U, 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857); e, peraltro, in assenza di dette formalità, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno dell’interesse al r icorso cui si correla, per l’appu nto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis , Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980).
L’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di prelievo di natura tributaria (Cass., Sez. U – , Sentenza n. 20621 del 17/07/2023 (Rv. 668224 – 02), è insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
La stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. 5, 9 maggio 2023, n. 12456).
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi iscritti ai nn. di R.G. 11762/2021, 11875/2021, dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio. Così deciso il 24 ottobre 2024.