Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9652 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9652 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20624/2017 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE VOGOGNA
-intimato- avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. del RAGIONE_SOCIALE n. 810/2017 depositata il 18/05/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE ha impugnato, sulla base di tre motivi, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del RAGIONE_SOCIALE n. 810/3/2017 depositata in data 18 maggio 2017, in forza della quale era stato respinto l’appel lo proposto dalla contribuente avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’impugnazione avverso il diniego della richiesta di rimborso IMU 2012 da parte del Comune di Vogogna;
il Comune di Vogogna è rimasto intimato;
CONSIDERATO CHE
il presente ricorso è stato oggetto di rituale rinuncia, in ragione del dichiarato venir meno interesse alla definizione del giudizio, da parte dell’RAGIONE_SOCIALE depositata in atti, sicché va dichiarata l’estinzione del presente giudizio;
la rinuncia della parte ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell’adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.), è stata sottoscritta dal difensore munito di procura speciale; 3. nulla va disposto in ordine alle spese in ragione della mancata
costituzione del Comune di Vogogna;
la natura della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude – trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione – l’applicabilità dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore
specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599);
P.Q.M.
la Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione