Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12820 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12820 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CORTESI NOME
Data pubblicazione: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 3968/2024, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rapp.te pro tempore NOME COGNOME rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv . NOME COGNOME elettivamente domiciliata presso il suo studio in ROMA, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliata presso i suoi uffici in ROMA, INDIRIZZO
-resistente –
avverso la sentenza n. 2448/2023 della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia- sez. staccata di Brescia, depositata il 31 luglio 2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2025 dal consigliere dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
L’Amministrazione finanziaria notificò a RAGIONE_SOCIALE due avvisi di accertamento con i quali riprendeva a tassazione il maggior reddito presunto calcolato sul valore delle immobilizzazioni materiali a bilancio, in relazione alle ii.dd. per gli anni 2014 e 2015, previa applicazione della normativa sulle cd. società di comodo.
La Commissione tributaria provinciale di Bergamo respinse i ricorsi proposti dalla società avverso tali atti impositivi.
Il successivo appello della contribuente seguì la medesima sorte.
Con la sentenza indicata in epigrafe, infatti, la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia- sezione staccata di Brescia, rilevò che gli immobili di proprietà della società non potevano ritenersi ‘in corso di costruzione’, come dalla stessa sostenuto, in difetto di elementi fattuali che supportassero tale allegazione.
La sentenza d’appello è stata impugnata dalla contribuente con ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
L’Amministrazione ha depositato atto con il quale ha chiesto di partecipare all’udienza di discussione .
Il 24 ottobre 2024 la Consigliera delegata della Sezione tributaria ha formulato proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ.; la ricorrente ha depositato istanza
di decisione ai sensi dell’art. 380 -bis , comma secondo, cod. proc. civ.; è stata così fissata udienza camerale per la discussione, in prossimità della quale la ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con l’ unico motivo di ricorso, la società contribuente denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, assumendo che i giudici d’appello avrebbero trascurato di considerare l’avvenuta cessione di aree a titolo gratuito, da parte sua, al comune di Rogno, circostanza determinante ai fini della definizione del giudizio.
Tale negozio, infatti, sarebbe assimilabile ad un pagamento traslativo e non avrebbe perciò natura di liberalità, determinando la ratifica della posizione di lottizzatore sostanziale in capo al cedente: la considerazione di tale elemento avrebbe determinato il soddisfacimento dell’onere probatorio relativo all’affermazione in base alla quale il lotto in questione era interessato da attività edificatoria.
Occorre preliminarmente rilevare che, con atto depositato in prossimità dell’udienza, la società contribuente ha dichiarato di rinunziare al ricorso, affermando di non avervi più interesse.
Va pertanto pronunziata l’estinzione del giudizio; nulla sulle spese, in assenza di attività difensiva da parte dell’Amministrazione.
Non dev’essere adottata la statuizione di cui all’ art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, per il suo carattere di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta
interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. n. 25387/2022).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2025.