Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20230 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20230 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso nr. 20031-2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale in calce al ricorso e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo di posta elettronica certificata di quest’ultimo
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale allegata al controricorso
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 21/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 15/1/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2/7/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RILEVATO CHE
NOME COGNOME propone per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Toscana aveva accolto l’appello del Comune di Viareggio avverso la sentenza n della Commissione tributaria provinciale di Lucca, in accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di accertamento IMU 2013 relativo ad immobile in comproprietà della ricorrente;
il Comune resiste con controricorso
CONSIDERATO CHE
1.1. preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, depositata in data 27/6/2023, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso a seguito di conciliazione della controversia con il Comune di Viareggio;
1.2. a tale istanza di parte ricorrente ha prestato adesione l’ente locale controricorrente;
1.3. va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio , senza pronuncia sulle spese, a norma dell’art. 391, comma 4, c.p.c. ;
1.4. non ricorrono i presupposti per l’ulteriore versamento del contributo unificato, non trovando applicazione, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, l’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 18 luglio 2018, n. 19071; Cass., 12 novembre 2015, n. 23175).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità