Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31777 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31777 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 10/12/2024
RINUNCIA
sul ricorso iscritto al n. 17271/2023 del ruolo generale, proposto
DA
il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Dirigente dell’Avvocatura, dr.ssa NOME COGNOME, delegata con decreto sindacale n. 12 del 18 febbraio 2020 e successivo decreto di conferma n. 59216 del 19 luglio 2022, con sede in RAGIONE_SOCIALE (NA), alla INDIRIZZO, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso e di determina dirigenziale n. 454 del 1° marzo 2023, dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
la RAGIONE_SOCIALE) (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede legale in RAGIONE_SOCIALE (NA), alla INDIRIZZO, in persona del suo presidente pro tempore , NOME COGNOME, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO del Foro di Napoli (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 1192/6/2023, depositata in data 14 febbraio 2023, non notificata;
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 19 settembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
oggetto di controversia era l’avviso di accertamento indicato in atti, con cui RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto alla RAGIONE_SOCIALE -il pagamento dell’importo complessivo di 55.549,00 €, a titolo di Tari per l’anno di imposta 2019, con riferimento ad una serie di occupazioni riportate nei prospetti allegati all’avviso denominati ‘Elenco Immobili’ e ‘Lista Utenze’;
con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello proposto dalla contribuente ed il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione contro detta pronuncia con atto notificato il 28 agosto 2023, formulando due motivi di impugnazione;
la RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso depositato il 10 ottobre 2023;
con atto di «Rinuncia congiunta al ricorso ed al controricorso ex art. 390 c.p.c.», sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori e da entrambi depositato in data 4 e 5 settembre 2024, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE hanno riferito di aver raggiunto «un accordo transattivo che prevede -tra l’altro – la rinuncia alle procedure pendenti in Cassazione con compensazione delle spese di lite, da cui consegue la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione e/o al controricorso», così per l’appunto rinunciando, ai sensi e per gli effetti dell’art. 390 c.p.c., ai rispettivi ricorsi per cassazione e controricorsi, chiedendo l’integrale compensazione delle spese di lite;
CONSIDERATO CHE:
alla luce di quanto precede, il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all’art. 390 cod. proc. civ.;
non resta, dunque, che dichiarare, ai sensi dell’art. 391, cod. proc. civ. l’estinzione del giudizio per rinuncia con compensazione delle spese di giudizio, stante l’intervenuto accordo amichevole concluso tra la parti;
non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, «trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071)» (così Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921).
la Corte dichiara estinto il processo e compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19