Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15833 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15833 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27019/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in INDIRIZZO, è domiciliata
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 938/2020 depositata il 19/02/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La curatela del fallimento della RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso avverso il diniego di un rimborso Iva emesso dall’RAGIONE_SOCIALE delle entrate di Roma, lamentando l’illegittimità del provvedimento, per l’insussistenza della frode fiscale ipotizzata dall’ufficio e posta a base del diniego, asseritamente perpetrata dalle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, con il coinvolgimento della RAGIONE_SOCIALE. La CTP di Roma rigettava il ricorso punto; non miglior sorte assisteva il successivo appello della contribuente, che veniva del pari respinto. La curatela articola tre motivi di ricorso per cassazione. Resiste l’erario con controricorso. La curatela ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce la illegittimità della sentenza per violazione o falsa applicazione degli artt. 7, comma 1, L. n. 212 del 2000, 42, comma 2, D.P.R. n. 600 del 1973, e 56, comma 5, D.P.R. n. 633 del 1972, per non avere valorizzato la CTR il vizio di motivazione degli avvisi di accertamento.
Con il secondo motivo viene censurata la violazione e falsa applicazione degli artt. 53 D.Lgs. n. 546 del 1992 e 324, 329, 242 c.p.c., per avere la CTR trascurato l’esistenza di un giudicato interno.
Con il terzo motivo si adduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 39 D.P.R. n. 600 del 1973 e 10, comma 1, Statuto del contribuente, per avere la CTR ritenuto legittimo un metodo di accertamento che tale non si palesava.
Con il quarto motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., stante l’omessa pronuncia su una specifica domanda.
Con il quinto motivo si censura la violazione o falsa applicazione dell’art. 57 D.Lfs. n. 546 del 1992, evidenziandosi l’inammissibilità dell’appello erariale, trascurata dalla CTR.
Con il sesto motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 54, comma 3, D.P.R. n. 633 del 1972, per avere la CTR ritenuto legittima una rettifica fondata unicamente su elementi presuntivi.
Consta nella specie, la rinuncia al giudizio sottoscritta personalmente dal curatore del Fallimento.
L’atto è naturalmente idoneo a supportare la declaratoria di estinzione dell’odierno giudizio.
Dal fallimento scaturisce, d’altronde, la sottrazione all’insolvente, a far data dall’apertura del concorso, della disponibilità del suo patrimonio, la cui amministrazione transita in mano al curatore. Il c.d. ‘spossessamento’ ex art. 42, co. 1, L.fall. (ora art. 142 CCII) si risolve nell’apprensione alla massa degli averi dell’insolvente, con l’assegnazione contestuale al curatore, in forza dell’art. 31 L.fall. (art. 128 CCII), del potere di gestirli in via esclusiva. Il curatore prende in carico il compendio dei beni in funzione eminentemente liquidatoria, quindi attuativa della garanzia patrimoniale generica di cui all’art. 2740 c.c. L’art. 43, co. 1, L.fall. (art. 143, co. 1, CCII) fa da pendant processuale all’art. 42, co. 1, L.fall., consegnando al curatore una legittimazione processuale attiva e passiva riservata, in riferimento a
tutte le controversie relative ai rapporti patrimoniali che è chiamato ad amministrare, quand’anche già instaurate nel momento in cui viene inaugurato il concorso formale e sostanziale fra i creditori. A detta legittimazione si correla la prerogativa di rinunciare ai giudizi intrapresi, compreso quello per cassazione.
La rinuncia al ricorso per cassazione produce, peraltro, l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere “accettizio” (non richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Cass. n. 3971 del 2015¸ Cass. n. 10140 del 2020).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 30/04/2024.