Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33261 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33261 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24775/2024 R.G., proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE ‘, con sede in Collesalvetti (LI), in persona del l’amministratore delegato pro tempore , rappresentata e difesa dal AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO , entrambi con studio in Trieste, ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL ), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, ove per legge domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL );
CONTRORICORRENTE
CATASTO ACCERTAMENTO INTERPORTO ESCLUSIONE DELLA CATEGORIA E/1 ED ATTRIBUZIONE DELLA CATEGORIA D/7
avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del la Toscana l’8 aprile 2024, n. 444/1/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 dicembre 2025 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana l’8 aprile 2024, n. 444/1/2024, che, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento catastale n. n. NUMERO_DOCUMENTO del 3 maggio 2017, con il quale l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva rettificato il classamento con l’attribuzione della categoria D/7 all’immobile sito in Collesalvetti (LI) alla INDIRIZZO Colline s.n. e censito in catasto con la particella 391 sub. 601 del foli o 14, in luogo della proposta categoria E/1, all’esito di procedura DOCFA (dichiarazione del 14 giugno 2016, prot. n. NUMERO_DOCUMENTO), ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti dell’ RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Livorno il 26 aprile 2021, n. 78/2/2021, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali.
Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure -che aveva respinto il ricorso originario della contribuente sul rilievo che, , « nel caso specifico l’unità immobiliare consiste in un capannone, non rientrante nella casistica tassativa di cui alla Cat. E, non potendosi ricondurre alla tipologia di ‘stazione’, e risulta di per sé idonea a produrre autonomamente un reddito, essendo suscettibile di affidamento in locazione a terzi, e dotata potenzialmente, in quanto capannone, dell’altro requisito dell’autonomia
funzionale, in considerazione del fatto che si tratta di un’unità non strettamente strumentale e funzionale, a livello infrastrutturale, al comprensorio interportuale, ancorché pro tempore utilizzata in collegamento con le attività interportuali ».
L ‘RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il consigliere delegato allo spoglio ha formulato proposta di definizione accelerata per manifesta infondatezza del ricorso per cassazione, rispetto alla quale la ricorrente ha chiesto la decisione della causa.
Nell’imminenza dell’adunanza camerale, la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso per cassazione con accettazione della controricorrente;
RAGIONI DELLA DECISIONE
La rinuncia della ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell’adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.), è stata sottoscritta dai difensori della ricorrente, è stata accettata e sottoscritta dal difensore della controricorrente (art. 390, terzo comma, cod. proc. civ.). Pertanto, il procedimento deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso.
S tante l’accettazione della rinuncia, nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali (art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.), precludendosi la pronunzia sanzionatoria dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. (che è condizionata alla « pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91 » cod. proc. civ.).
Inoltre, si rammenta che, in tema di giudizio di cassazione, la parte che abbia formulato rituale istanza di decisione a seguito della proposta di definizione del giudizio ex art. 380bis cod. proc. civ., può successivamente rinunciare al ricorso,
senza poter essere condannata, in tal caso, al pagamento della somma di cui all’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. (Cass., Sez. 3^, 8 luglio 2025, n. 18671).
4. Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude -trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione l’applicabilità dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. Trib., 9 maggio 2023, n. 12456).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE DottAVV_NOTAIO NOME COGNOME