Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29046 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29046 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23807/2017 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del Sindaco, rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ancona, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 1310/8/17 della Commissione tributaria Regionale della Lombardia, depositata il 23/3/2017;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/10/2023 dal AVV_NOTAIO;
Oggetto:
Rilevato che
La Commissione tributaria regionale della Lombardia (CTR) con sentenza n 1310/8/17, depositata il 23/3/2017, rigettava l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, confermava l’avviso di accertamento in rettifica relativo all’ICI del 2008 impugnato dalla contribuente società relativo ad un capannone di proprietà di quest’ultima.
RAGIONE_SOCIALE ricorre con tre motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE di La Valletta Brianza ha depositato controricorso
Considerato che
Con il primo motivo la contribuente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 220 e 221 del r.d.27 luglio 1934 n. 1265, nonché dell’art. 8 del regolamento ICI del RAGIONE_SOCIALE di La Valletta Brianza.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n 504.
Con il terzo motivo la sentenza della CTR viene censurata per aver violato l’art 5 del d.lg. n. 504 del 1992 in relazione all’art. 53 Cost.
In prossimità della camera di consiglio, con atto depositato in cancelleria, sottoscritto dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME nonché dal Sindaco del RAGIONE_SOCIALE di La Valletta Brianza, rispettivamente per la contribuente ricorrente e per l’ente territoriale controricorrente, vi è stata rinuncia al ricorso con adesione della controricorrente.
Le parti hanno concluso per la compensazione delle spese di lite.
Va, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione ex art. 390 cod. proc. civ., per intervenuta rinuncia al ricorso, nulla dovendosi pronunciare in punto di spese, in ragione dell’intervenuta adesione alla rinuncia delle altre parti (art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.).
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilit à dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato gi à versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo.
Cos ì deciso in Roma nella camera di consiglio del 4.10.2023
Il Presidente NOME COGNOME