Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10125 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10125 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/04/2024
Avviso liquidazione tasse ipocatastali -Rinuncia ricorso
ORDINANZA
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso gli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, che lo rappresentano e difendono giusta delega a margine del ricorso;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE) e presso la stessa domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-controricorrente –
-avverso la sentenza n. 22757/2016 emessa dalla Corte di Cassazione in data 09/11/2016 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di liquidazione con il quale l’Ufficio pretendeva il pagamento RAGIONE_SOCIALE tasse ipotecarie e catastali nella misura proporzionale in relazione ad una compravendita soggetta ad IVA di un immobile strumentale non ultimato e di un immobile ad uso uffici anch’esso in corso di costruzione, ma a differenza del primo, già utilizzato, imposte che il AVV_NOTAIO aveva corrisposto in autoliquidazione nella misura fissa.
La Commissione adita accoglieva parzialmente il ricorso riconoscendo la correttezza della autoliquidazione RAGIONE_SOCIALE imposte ipotecarie e catastali in misura fissa relativamente all’immobile strumentale non ultimato (e non utilizzato). La decisione era riformata, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio.
Avverso tale sentenza il AVV_NOTAIO proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi, illustrati anche con memoria, cui l’amministrazione resisteva con controricorso.
Con sentenza n. 22757 del 9.11.2016 questa Corte rigettava il ricorso compensando le spese.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per revocazione COGNOME NOME sulla base di tre motivi. L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Considerato che
Con il primo motivo il ricorrente deduce l’errore di fatto revocatorio, in relazione agli artt. 391 bis e 395 n. 4 cod. proc. civ., per aver la Corte omesso di esaminare il terzo motivo da lui proposto con il ricorso per cassazione.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’errore di fatto revocatorio, in relazione agli artt. 391 bis e 395 n. 4 cod. proc. civ., per aver la Corte ritenuto, sulla base della circolare n. 12/E dell’1.3.2007, che la cessione di un bene strumentale in corso di costruzione e, quindi, non ultimato fosse assoggettata alle imposte in misura fissa solo quando avvenga tra imprese edili.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia l’errore di fatto revocatorio, in
relazione agli artt. 391 bis e 395 n. 4 cod. proc. civ., per aver la Corte ritenuto che non fosse stata oggetto di censura l’affermazione della CTR secondo cui, nella specie, l’acquirente dell’immobile oggetto del rogito COGNOME fosse da considerare l’util izzatrice finale.
Con atto del 25.3.2019 il ricorrente ha rinunciato al ricorso, invocando la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite. L’atto risulta sottoscritto, oltre che dal COGNOME, da uno dei suoi due difensori (AVV_NOTAIO) e dall’AVV_NOTAIO.
Le rinunce sono rituali, il che determina l’estinzione del processo.
Pertanto, deve trovare applicazione l’art. 391 cod. proc. civ..
In adesione all’accordo tra le parti, le spese del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio; spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 11.4.2024.