Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2041 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2041 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23533/2022 R.G., proposto
DA
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentate e difese dall ‘ AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, entrambi con studio in Agropoli (SA), elettivamente domiciliate presso l’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTI
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE ‘ , con sede in Roma, in persona dell’amministratore unico pro tempore , subentrata a lla ‘ RAGIONE_SOCIALE , per effetto di cessione di ramo aziendale con rogito notarile del 29 dicembre 2021, nell’ affidamento del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi per conto del Comune di Campagna (SA);
INTIMATA
IMU TASI ACCERTAMENTO RINUNCIA AL RICORSO
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania -sezione staccata di Salerno l’11 marzo 2022, n. 2472/5/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27 gennaio 2026 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso sulla base di due motivi per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania -sezione staccata di Salerno l’11 marzo 2022, n. 2472/5/2022 , che, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione d egli avvisi di accertamento nn. 17743/2019 e 17746/2019 per l’IMU relativa all’anno 2014, notificati il 18 dicembre 2019, nonché gli avvisi di accertamento nn. 7818/2019 e 7823/2019 per la TASI relativa all’anno 2014, notificati il 9 gennaio 2020, da parte della ‘ RAGIONE_SOCIALE‘, nella qualità di affidataria del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi per conto del Comune di Campagna (SA), in relazione alla comproprietà di suoli ubicati nel medesimo Comune e censiti in catasto con le particelle 52, 231, 252, 306 e 308 del folio 98, dopo l’annullamento parziale in autotutela nei limiti di interessi moratori e sanzioni amministrative dei predetti avvisi di accertamento per la sola IMU, ha rigettato l’appello proposto dalle medesime nei confronti della ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Salerno il 21 aprile 2021, n. 1281/8/2021, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, subentrata medio tempore alla ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ nell’affidamento del
servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi per conto del Comune di Campagna (SA), è rimasta intimata.
In prossimità dell’adunanza camerale, le contribuenti hanno depositato rinuncia al ricorso, rappresentando e documentando di aver definito in via transattiva con la controparte la lite e il rapporto tributario.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La rinuncia al ricorso è rituale perché è intervenuta prima dell’adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.) ed è stata sottoscritta dalle parti e dai difensori (art. 390, terzo comma, cod. proc. civ.). Pertanto, si deve dichiarare l’estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso.
La rinuncia al ricorso per cassazione produce, difatti, l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere ” accettizio ” (non richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (tra le altre: Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2021, n. 35133; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2021, n. 40727; Cass., Sez. 5^, 29 maggio 2022, nn. 10033, 10034, 10035 e 10036; Cass., Sez. 5^, 14 aprile 2022, n. 12131).
Per quanto riguarda le spese di lite, il disposto dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., secondo il quale « il decreto, l’ordinanza o la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese », deve essere coordinato con l’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (nonché con l’art. 15, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546), essendo, comunque, consentita la compensazione totale o parziale delle spese giudiziali.
Nella specie, comunque, nulla deve essere disposto a tale titolo, essendo rimasta intimata la controparte.
4. Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude -trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione l’applicabilità dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione. E la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (Cass., Sez. 6^-5, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 22 marzo 2022, n. 9200; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2022, n. 19559; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre 2023, n. 34974; Cass., Sez. Trib., 15 ottobre 2024, n. 26812; Cass., Sez. Trib., 26 maggio 2025, n. 14024).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026.
IL PRESIDENTE AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME