Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6175 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6175 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 16578/2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), con sede in Bettola INDIRIZZO), alla INDIRIZZO, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante p.t. NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), nato a Piacenza il DATA_NASCITA e residente in Ponte dell’Olio INDIRIZZO, INDIRIZZO;
NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), nata a Piacenza il DATA_NASCITA e residente in Verona, alla INDIRIZZO, in proprio e in qualità di erede del defunto fratello NOME COGNOME;
rappresentati e difesi dell’AVV_NOTAIO COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; fax: NUMERO_TELEFONO; pec:
EMAIL) ed elettivamente domiciliati in Roma, alla INDIRIZZO, in virtù di procure speciali a margine del ricorso;
Riqualificazione atto ex art. 20 dPR n. 131/1986 Rinuncia ricorso
RAGIONE_SOCIALE;
-intimata –
-avverso la sentenza n. 3242/8/2017 emessa dalla CTR Emilia-Romagna in data 27/11/2017 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
L’RAGIONE_SOCIALE proponeva appello avverso la sentenza con la quale la CTP di Piacenza aveva accolto i ricorsi, poi riuniti, proposti dalla RAGIONE_SOCIALE, da COGNOME NOME e da COGNOME NOME avverso due avvisi di liquidazione RAGIONE_SOCIALE imposte di registro ed ipotecaria emessi sulla base della riqualificazione, ai sensi dell’art. 20 dPR n. 131/1986, come cessione di un terreno agricolo (con conseguente applicazione RAGIONE_SOCIALE dette imposte in misura proporzionale) di due operazioni commerciali poste in essere da NOME COGNOME e consistite nella costituzione di una società agricola mediante conferimento del detto terreno e nella successiva cessione, in favore della RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE quote societarie in essa detenute.
La CTR dell’Emilia -Romagna accoglieva il gravame e, per l’effetto, rigettava i ricorsi proposti dai contribuenti, affermando che nella fattispecie era configurabile un collegamento negoziale tra gli atti di conferimento in società di fondi rustici e la successiva cessione RAGIONE_SOCIALE rispettive quote ad altra società, che l’art. 20 del Tur impone una lettura ed interpretazione combinata di una pluralità di atti quando questi si palesino tra loro oggettivamente e soggettivamente collegati, che l’operazione comp lessiva era stata portata a compimento in un ristretto arco temporale e nessuna alternativa interpretativa era stata allegata dai contribuenti e che occorreva dare preminenza assoluta alla causa reale sull’assetto cartolare.
Avverso la descritta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME sulla base di tre motivi. L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si è costituita al solo fine di partecipare
contro
all’eventuale udienza di discussione.
Considerato che
Con il primo motivo le ricorrenti deducono la violazione degli artt. 20 dPR n. 131/1986 e 2967 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che l’amministrazione finanziaria avrebbe dovuto for nire l’allegazione e la prova dell’esistenza di un disegno elusivo, che avevano fornito prove idonee a dimostrare l’esistenza di valide ragioni economiche alternative al mero risparmio fiscale e che l’RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto procedere alla riqualificazione dell’atto negoziale sulla base soltanto degli elementi desumibili dall’atto, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati.
Con il secondo motivo le ricorrenti lamentano la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR reso una motivazione apparente in ordine alla sussistenza RAGIONE_SOCIALE valide ragioni economiche poste a fondamento RAGIONE_SOCIALE operazioni contestate.
Con il terzo motivo le ricorrenti denunciano l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per aver la CTR omesso di esaminare alcuni elementi di fatto dai quali avrebbe desunto che la complessiva operazione era giustificata sulla base di valide ragioni economiche.
Con atto del 12.5.2022 le ricorrenti, premesso che l’RAGIONE_SOCIALE aveva loro comunicato di aver proceduto all’annullamento in autotutela degli avvisi di liquidazione impugnati, hanno dichiarato, per il tramite del loro difensore, di rinunciare, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., al ricorso, chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio con integrale compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio nel senso cioè che non esige, per la sua operatività, l’accettazione della controparte – ma pur sempre di carattere ricettizio – poiché la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto – così che, ove effettuato senza il rispetto di tali formalità, non dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi
dell’art. 391 cod. proc. civ., ma è pur sempre significativo del venir meno dell’interesse al ricorso cui si correla la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis , Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980); e, peraltro, nella fattispecie trova applicazione la nuova formulazione dell’ar t. 390, terzo comma, cod. proc. civ. il quale prescrive che del deposito dell’atto di rinuncia sia data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria.
La rinuncia è, pertanto, rituale e va dichiarata l’estinzione del giudizio.
Nessuna pronuncia deve essere adottata in ordine alle spese del giudizio di legittimità, essendosi l’RAGIONE_SOCIALE costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude – trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e, comunque, eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione – l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. 5^, 9 maggio 2023, n. 12456).
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 29.2.2024.