Rinuncia al Ricorso: Come e Perché Porta all’Estinzione del Giudizio
La rinuncia al ricorso è uno strumento processuale che consente a una parte di porre fine a un contenzioso già avviato. Sebbene possa sembrare una resa, spesso è una scelta strategica ponderata. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio delle conseguenze di tale atto, in particolare per quanto riguarda l’estinzione del giudizio e la gestione delle spese legali. Analizziamo insieme questo caso emblematico.
I Fatti del Caso: Una Disputa sul Classamento Catastale
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato il classamento di un immobile di proprietà di due contribuenti, riportandolo alla più onerosa categoria A1. I proprietari avevano impugnato l’atto, sostenendo che la classificazione corretta fosse A2, ma il loro ricorso era stato respinto sia dalla Commissione Tributaria Provinciale che da quella Regionale.
La Commissione Tributaria Regionale, in particolare, aveva ritenuto l’atto dell’Agenzia sufficientemente motivato, in quanto si limitava a ripristinare il classamento originario dell’immobile, come risultava dalla visura storica. Secondo i giudici di merito, la semplice esistenza di altre categorie catastali nello stesso edificio non era un motivo valido per giustificare una classificazione diversa.
Di fronte a questa duplice sconfitta, i contribuenti avevano deciso di tentare l’ultima carta, presentando ricorso per Cassazione.
La Scelta Strategica: La Rinuncia al Ricorso in Cassazione
Prima che la Suprema Corte si pronunciasse nel merito, è intervenuto il colpo di scena. I ricorrenti, attraverso i loro legali, hanno formalmente depositato un atto di rinuncia al ricorso. Questa mossa non è stata unilaterale: l’Agenzia delle Entrate, costituita in giudizio come controricorrente, ha formalmente accettato la rinuncia.
Questo passaggio è cruciale: l’accettazione della controparte rende la rinuncia pienamente efficace e apre la strada a una definizione concordata del processo, soprattutto per quanto riguarda le spese di lite. Le parti, infatti, hanno contestualmente concordato la compensazione delle spese, chiedendo alla Corte di ratificare tale accordo.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, prendendo atto della rinuncia formalizzata e dell’accettazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, non ha potuto fare altro che applicare le norme del Codice di procedura civile. L’articolo 390 c.p.c. disciplina la rinuncia, mentre l’articolo 391 c.p.c. ne stabilisce le conseguenze: l’estinzione del giudizio.
Il punto più interessante della decisione riguarda le spese e il contributo unificato. La Corte ha confermato l’accordo tra le parti per la compensazione delle spese legali. Inoltre, ha chiarito un aspetto fondamentale: la definizione del giudizio per rinuncia esclude l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/02. Tale norma prevede il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso. Poiché il giudizio si è estinto prima di una decisione di questo tipo, i ricorrenti non sono stati condannati a versare alcuna somma aggiuntiva.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Rinuncia
Questa ordinanza mette in luce le importanti implicazioni pratiche della rinuncia al ricorso. Innanzitutto, si conferma come uno strumento efficace per chiudere un contenzioso, evitando i rischi e i costi di una pronuncia di merito potenzialmente sfavorevole. In secondo luogo, dimostra che, se accettata dalla controparte, la rinuncia può portare a un accordo vantaggioso sulle spese, come la loro compensazione. Infine, offre un importante chiarimento: l’estinzione del giudizio per rinuncia evita al ricorrente la sanzione del raddoppio del contributo unificato, un onere economico non trascurabile che grava invece su chi vede il proprio ricorso respinto o dichiarato inammissibile.
Cosa succede se un ricorrente rinuncia al proprio ricorso in Cassazione e la controparte accetta?
Il giudizio si estingue. La Corte di Cassazione prende atto della volontà delle parti e dichiara la fine del processo senza entrare nel merito della questione.
In caso di rinuncia al ricorso, chi paga le spese legali?
Le parti possono accordarsi per la compensazione, come avvenuto in questo caso, dove ogni parte ha sostenuto i propri costi. In assenza di accordo, il giudice decide secondo le norme, ma la rinuncia accettata favorisce soluzioni come la compensazione.
Se il giudizio si estingue per rinuncia, il ricorrente deve pagare il doppio del contributo unificato?
No. L’ordinanza chiarisce che la definizione del giudizio per rinuncia accettata esclude l’obbligo di versare il doppio del contributo unificato, previsto solo per i casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13488 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13488 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22086/2019 R.G. proposto da :
COGNOME NOME e COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrenti-
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende ex lege
-controricorrente-
avverso SENTENZA della C.T.R. della TOSCANA n. 1/2019 depositata il 07/01/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Premesso che:
–NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno impugnato formulando quattro motivi di ricorso- la sentenza della C.T.R. della Toscana di rigetto dell’appello dai medesimi proposto avverso la sentenza della C.T.P. di Firenze di reiezione del ricorso per l’annullamento dell’avviso di accertamento per la rettifica del classamento dell’immobile di proprietà della contribuente in categoria A1;
-La C.T.R., ritenuto l’atto impositivo – adottato a seguito di procedura DOCFA – sufficientemente motivato a mezzo del richiamo dei dati oggettivi dell’immobile e della categoria di classamento, ha rilevato che l’Ufficio si è limitato a ripristinare l’originario classamento, evincibile dalla visura storica, ed ha escluso che l’esistenza di categorie diverse nel medesimo fabbricato giustificasse l’attribuzione della categoria A2;
-L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
Rilevato che
–NOME COGNOME in proprio e quale procuratrice di NOME COGNOME giusta procura di cui al rogito del notaio NOME COGNOME del 21 gennaio 2008 rep. 11782, n. 964, con atto di rinuncia, in data 6 marzo 2025, sottoscritto dagli avvocati NOME COGNOME COGNOME e NOME COGNOME in forza di procura speciale allegata all’atto, ha dichiarato di voler rinunciare, ex art. 390 cod. proc. civ., al ricorso per cassazione, con compensazione delle spese di lite;
-La rinuncia risulta accettata dall’Agenzia delle Entrate, con sottoscrizione in pari data dell’Avvocato dello Stato NOME COGNOME
-Sussistono i presupposti di cui all’art. 391 cod. proc. civ. per la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso, con compensazione delle spese di lite. La definizione abdicativa del giudizio esclude la sussistenza dei requisiti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del doppio del contributo unificato ex art. 13 co. 1 quater dPR n.115/02.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione, per rinuncia al ricorso. Compensate le spese.
Così deciso in Roma, in data 11 marzo 2025.