Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22376 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22376 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 07/08/2024
RINUNCIA
sul ricorso iscritto al n. 32545/2020 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE -già RAGIONE_SOCIALE), con sede in RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE (SA), in persona del legale rappresentante pro tempore, NOME COGNOME, rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina rilasciate in calce al ricorso, AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede in Pescara, alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore , dr.ssa NOME COGNOME, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina rilasciate in calce al controricorso,
AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE) del Foro di Pescara, domiciliato, ai sensi dell’art. 366, secondo comma, cod. proc, civ, presso la cancelleria della Corte di cassazione.
NONCHÉ
il RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede in INDIRIZZO, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , AVV_NOTAIO, rappresentato e difesi, in virtù di procura speciale e nomina rilasciate in calce al controricorso, AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE), domiciliato, ai sensi dell’art. 366, secondo comma, cod. proc, civ, presso la cancelleria della Corte di cassazione.
– CONTRORICORRENTI – per la cassazione della sentenza n. 1893/4/2020 della Commissione tributaria regionale della Campania -Sezione distaccata di Salerno depositata il 27 febbraio 2020, non notificata;
UDITA la relazione svolta all’udienza pubblica del 27 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
oggetto di controversia era la comunicazione di iscrizione ipotecaria indicata in atti, posta a presidio del credito di oltre 150.000,00 € vantato dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE nei confronti della ricorrente per l’ICI relativa agli anni di imposta 2009/2010;
con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Campania -Sezione distaccata di Salerno -dichiarava inammissibile l’appello proposto dal citato RAGIONE_SOCIALE ed accoglieva quello proposto da RAGIONE_SOCIALE, concessionaria di tale ente territoriale per la gestione della suddetta entrata;
RAGIONE_SOCIALE impugnava detta pronuncia con ricorso notificato in data 3 dicembre 2020;
Il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, resistevano con controricorsi rispettivamente notificati il 4 ed il 27 gennaio 2021 e la predetta concessionaria ha depositato in data 17 giugno 2024 anche memoria ex art. 380bis. 1., cod. proc. civ., riportandosi alle proprie difese;
con istanza del 22 novembre 2021 la ricorrente, dando atto di aver transatto la lite con accordo scritto del 27 ottobre 2021, dichiarava di voler rinunciare al ricorso, chiedendo di compensare le spese di lite;
CONSIDERATO CHE:
la rinuncia è irrituale perché non sottoscritta AVV_NOTAIOa parte, ma solo dal difensore privo di mandato speciale ai sensi dell’art. 390, secondo comma, cod. proc. civ., non essendo a tal fine sufficiente -diversamente da quanto opinato AVV_NOTAIOa difesa della ricorrete – la facoltà di rinunciare agli atti conferita nell’originaria procura alla lite, occorrendo, invece, ai fini che occupano, un mandato ad hoc (v. Cass., Sez. III, 16 maggio 2024, n. 13636; Cass., Sez. II., 6 giugno 2022, n. 18033 e Cass., Sez. II, 19 febbraio 2019, n. 4837 ai cui contenuti si rinvia);
la rinuncia è, tuttavia, pur sempre significativa del venir meno dell’interesse al ricorso, cui si correla la pronuncia di inammissibilità dell’impugnazione stessa (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 8 luglio 2006, n. 15980);
le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti, tenuto conto delle dedotte, non contrastate, ragioni della rinuncia al ricorso;
non ricorrono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1quater ), giacché « la misura del raddoppio del contributo
unificato, che si applica ai soli casi tipici di rigetto o dichiarazione di inammissibilità originaria od improcedibilità dell’impugnazione, avendo natura eccezionale e ‘ lato sensu ‘ sanzionatoria, soggiace al divieto di estensioni analogiche (cfr., ‘ mutatis mutandis ‘, Sez. 3, n. 34025 del 05/12/2023, Rv. 669403-01)» (così Cass., Sez. T, 11 aprile 2024, n. 9916 e, nello stesso senso, Cass., Sez. T., 22 marzo 2024, n. 7806);
P.Q.M.
la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e compensa integralmente tra le parti costituite le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 giugno 2024.