Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11107 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11107 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 18995/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al ricorso;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentate e difese dall’Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al controricorso;
-controricorrenti –
avverso l’ordinanza n. 4079/2020 della SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, depositata il 18.02.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/12/2024 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la revocazione, ex artt. 391bis e 395 n. 4 c.p.c., dell’ordinanza di questa Corte indicata in epigrafe, che aveva accolto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 8/28/2016, con cui era stata confermata la sentenza n. 223/5/2011 della Commissione tributaria provinciale di Taranto in accoglimento del ricorso proposto dall’odierna ricorrente avverso avviso di accertamento per omesso versamento TOSAP, emesso dalla concessionaria RAGIONE_SOCIALE per conto del Comune di Taranto.
RAGIONE_SOCIALE resistono con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con atto depositato il 27/11/2024 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare «agli atti ed all’azione» relativamente al proposto ricorso per cassazione.
1.2. Con memoria depositata in data 3/12/2024 il difensore delle società controricorrenti non ha, però, rappresentato che queste ultime abbiano aderito a tale rinuncia, ed ha, al contrario, chiesto di condannare la ricorrente alla refusione delle spese di lite, con distrazione delle spese in proprio favore, dichiarandosi antistatario.
1.3. Osserva il Collegio che, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione produce effetti processuali anche in assenza di accettazione (cfr. Cass. n. 12842/2020), non avendo tale atto carattere «accettizio» (Cass. n. 10140/2020), e
tanto diversamente da quanto previsto dall’art. 306 c.p.c. (Cass. n. 24357/2020).
1.4. Inoltre, quando alla rinuncia al ricorso per cassazione non abbia fatto seguito l’accettazione dell’altra parte, pur estinguendosi il processo, non opera l’art. 391, comma quarto, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante (cfr. Cass. n. 9474/2020; Sez. un., n. 17331/2021).
1.5. Pertanto, essendo la rinuncia regolare, dev’essere dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c., ma la ricorrente dev’essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, come liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore delle controricorrenti, dichiaratosi anticipatario.
Non sussistono, invece, le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater , perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell’impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida e distrae in favore del difensore delle controricorrenti, dichiaratosi anticipatario, in Euro 3.500,00 per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità