Rinuncia al Ricorso: Quando un Accordo Pone Fine al Contenzioso Tributario
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un contenzioso, anche se giunto al massimo grado di giudizio, possa concludersi in anticipo. La chiave di volta è la rinuncia al ricorso, un istituto processuale che, a seguito di un accordo transattivo tra le parti, permette di porre fine alla lite in modo definitivo. Analizziamo come la Corte di Cassazione ha applicato la normativa vigente per dichiarare l’estinzione del giudizio e quali sono le implicazioni pratiche per le parti coinvolte.
I Fatti del Contenzioso
La vicenda trae origine da una disputa fiscale tra un Comune e una società operante nel settore dell’estrazione. L’ente locale aveva emesso avvisi di accertamento per il mancato pagamento dell’ICI, relativa agli anni dal 2007 al 2011, su un terreno edificabile di proprietà della società. Su tale terreno insistevano i fabbricati utilizzati per l’attività produttiva.
La Commissione Tributaria Regionale, confermando la decisione di primo grado, aveva dato ragione alla società. I giudici di merito avevano ritenuto che il terreno dovesse considerarsi pertinenziale ai fabbricati, data la durevolezza del vincolo e l’attività ultratrentennale svolta in loco. Di conseguenza, il valore imponibile ai fini ICI era diverso da quello preteso dal Comune. Insoddisfatto della decisione, il Comune aveva proposto ricorso per cassazione.
La Svolta: La Rinuncia al Ricorso in Cassazione
Prima che la Suprema Corte potesse decidere nel merito, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo. Le parti hanno raggiunto una transazione, ovvero un accordo per risolvere la controversia in via amichevole. A seguito di tale accordo, il Comune ricorrente ha depositato un atto formale di rinuncia al ricorso, notificato alla società contribuente, la quale ha accettato.
Questo atto ha cambiato radicalmente il corso del processo, spostando l’attenzione dal merito della questione fiscale (la natura pertinenziale del terreno) alla procedura per terminare il giudizio.
Le Conseguenze Giuridiche della Rinuncia al Ricorso
L’ordinanza della Corte di Cassazione si concentra sulle conseguenze processuali della rinuncia. La decisione si fonda su precise disposizioni normative che regolano questa evenienza.
Estinzione del Giudizio
La conseguenza principale della rinuncia, regolarmente notificata e accettata dalla controparte, è l’estinzione del giudizio. La Corte non entra più nel merito della lite, ma prende semplicemente atto della volontà delle parti di non proseguire, dichiarando formalmente concluso il procedimento.
Regime delle Spese Legali
Un aspetto cruciale riguarda la gestione delle spese legali. L’articolo 391, quarto comma, del codice di procedura civile, stabilisce che se la rinuncia viene accettata, il rinunciante non è tenuto a rimborsare le spese alla controparte. Le spese di lite vengono quindi compensate, ovvero ogni parte sostiene le proprie. Questo rappresenta un incentivo a raggiungere accordi, poiché si evita il rischio di una condanna al pagamento delle spese in caso di soccombenza.
Esclusione del Raddoppio del Contributo Unificato
La normativa (art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002) prevede che la parte che ha proposto un’impugnazione respinta, dichiarata inammissibile o improcedibile, debba versare un ulteriore importo pari al contributo unificato già pagato. La Corte chiarisce che tale obbligo non si applica nei casi di estinzione del giudizio per rinuncia, poiché si tratta di una causa sopravvenuta che non equivale a un esito negativo dell’impugnazione.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte sono di natura prettamente procedurale. Il fulcro del ragionamento è che la rinuncia al ricorso, formalizzata e accettata, attiva un meccanismo automatico previsto dalla legge. La Corte rileva la presenza della dichiarazione scritta del ricorrente e l’accettazione della controparte. Questi due elementi sono sufficienti per determinare l’estinzione del giudizio, conformemente all’articolo 391 del codice di procedura civile. La decisione sulle spese e sul contributo unificato è una diretta conseguenza delle specifiche norme che disciplinano l’istituto della rinuncia, come interpretate dalla giurisprudenza consolidata.
Conclusioni
Questa ordinanza dimostra come la transazione e la conseguente rinuncia al ricorso rappresentino strumenti efficaci per la gestione delle controversie legali. Consentono alle parti di raggiungere una soluzione concordata, evitando le incertezze e i costi di un lungo iter giudiziario. La decisione della Cassazione ribadisce le regole chiare che governano questo istituto: l’estinzione del giudizio, la compensazione delle spese in caso di accettazione e l’inapplicabilità del raddoppio del contributo unificato. Si tratta di un’importante conferma della volontà del legislatore di favorire le soluzioni conciliative, anche quando il contenzioso è arrivato al suo stadio più avanzato.
Cosa succede se una parte decide di rinunciare a un ricorso per cassazione?
Se la rinuncia viene formalizzata per iscritto, notificata alla controparte e da questa accettata, la Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del giudizio, ponendo fine al processo.
Chi paga le spese legali quando un ricorso viene ritirato?
In caso di rinuncia accettata dalla controparte, la legge (art. 391, comma 4, c.p.c.) prevede che il rinunciante non sia condannato al pagamento delle spese legali in favore dell’altra parte. Le spese vengono quindi compensate, e ciascuna parte sostiene i propri costi.
In caso di rinuncia al ricorso, si deve versare il doppio del contributo unificato?
No. L’obbligo di versare un’ulteriore somma pari al contributo unificato versato per l’impugnazione non si applica quando il giudizio si estingue per rinuncia, poiché questa non è una delle cause (rigetto, inammissibilità o improcedibilità) previste dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6084 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6084 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17560/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempor e, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliat o presso lo studio di quest’ultimo in Roma , INDIRIZZO;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 21/01/19 della Commissione regionale della Valle D’Aosta , depositata il 10/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal AVV_NOTAIO;
Oggetto:
Rilevato che
La Commissione tributaria regionale (CTR) della Valle D’Aosta , con sentenza n. 21/01/19, depositata il 10/12/2019, emessa a seguito di rinvio disposto da questa Corte con ordinanza n.8562 del 2019, rigettava l’appello proposto dal Comune di Brissogne e, per l’effetto, confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto i ricorsi proposti dalla contribuente – società operante nel settore dell’estrazione e della lavorazione degli inerti – avverso gli avvisi per omesso parziale versamento ICI (anni 2007-2011), ritenendo pertinenziale, ex art. 2 d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, il terreno edificabile sul quale insistevano i fabbricati adibiti all’attività produttiva svolta dalla ricorrente in quanto: da un lato, risultava ‘durevole’ il rapporto di pertin enzialità tra i suindicati beni, tenuto conto dello stato dei luoghi e dell’attività ultratrentennale di impresa svolta su di essi dalla contribuente; dall’altro nessun rilievo assumeva l’omessa comunicazione da parte di quest’ultima della sussistenza del menzionato vincolo per effetto del venir meno del relativo obbligo per effetto dell’art .37, comma 53, del d.l. 4 luglio 2006 n. 223.
Avverso tale sentenza il Comune di Brissogne ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
La società contribuente ha depositato controricorso.
Con atto del 22 febbraio 2024 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso con compensazione delle spese di lite essendo intervenuta tra le parti apposita transazione.
Considerato che
1 Occorre rilevare che la rinuncia al ricorso per cassazione effettuata dalla ricorrente con la richiamata dichiarazione scritta notificata alla controparte determina l’estinzione del giudizio.
In presenza dell’accettazione all’atto di rinuncia ricorre la condizione di legge di cui all’art. 391, quarto comma, cod.proc.civ., che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante.
In presenza di una causa sopravvenuta di inammissibilità non trova applicazione l’art. 13, comma 1quater, d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo
della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (cfr. Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., ord., n. 14782/18).
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio estinto.
Cos ì deciso in Roma il 29 febbraio 2024.
Il Presidente NOME COGNOME