Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3882 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 3882  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7342/2016 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata  in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso  SENTENZA  di  COMM.TRIB.REG.    TRIESTE  n.  353/2015 depositata il 23/09/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE
Il giudizio trae origine dall’istanza ex art. 37 bis co. 8 del dpr 600/1973, proposta in data 29/07/2011 dalla società RAGIONE_SOCIALE, con veniva richiesto alla Direzione regionale dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del Friuli Venezia Giulia di procedere alla disapplicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni contenute nell’art. 30 della l. 724/1994, con riferimento all’anno di imposta 2010. L’istanza veniva, tuttavia, respinta con nota in data 15/09/2011 che veniva impugnata dal contribuente
 La  CTP  di  Pordenone  dichiarava  la  propria  incompetenza  ed  il giudizio  era  riassunto  avanti  alla  CTP  di  Trieste  che,  con  la sentenza n. 45/2014, accoglieva l’impugnazione della società contribuente.
 La  decisione  della  CTP  veniva  impugnata  sotto  il  profilo  della violazione  dell’art.  19  (non  impugnabilità  del  rigetto)  e  sotto  il profilo dell’insufficienza motivazionale della decisione. La sentenza CTR  Trieste  n.  353  del  23/09/2015  confermava  la  decisione  di primo grado.
 Avverso  tale  decisione  ha  proposto  ricorso  per  Cassazione l’RAGIONE_SOCIALE  sulla  scorta  di  sei  motivi.  Resiste  con controricorso la contribuente, contestando la persistenza dell’interesse alla definizione del giudizio da parte dell’ufficio.
Nelle more del giudizio, l’RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato di rinunciare al ricorso. L’istanza non è stata notificata, né accettata.
E’ stata fissata l’udienza camerale del 12 dicembre 2024.
CONSIDERATO CHE
I motivi di ricorso possono così riassumersi, seguendo la stessa numerazione dell’atto di impugnazione:
violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cpc, 10 e 54 d.lgs. 546/92;  30  co.  4  bis  l.  724/94;  31  co.  2,  37  bis  co.  8  del  dpr 600/1973 art. 1 del dm 19/06/1998 n. 259, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.;
 con contestazione  analoga,  ma  in  relazione  all’art.  360  n.  3 c.p.c., si  ritiene  che  ove  non  vi  fosse  stata  un’omissione  di pronuncia,  bensì  un  rigetto  implicito  del  motivo  d’appello,  allora tale decisione integrerebbe  una violazione di legge;
violazione art. 100 c.p.c., art. 37 bis co. 8 del dpr 600/1973; 30 co. 4 bis l. 724/94; art. 19 d.lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., con il quale si contesta che la comunicazione di diniego fosse  un  atto  autonomamente  impugnabile  ex  art.  19  d.lgs.  n. 546/1992;
contestazione analoga, ma in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.;
 violazione  artt.  112,  115,  116  e  132  co.  2  cpc;  118  disp.  att. cpc; 36 co. 2, 53, 54, co. 2, 61 del d.lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., in considerazione della motivazione illogica ed apparente della sentenza impugnata;
violazione artt. 2697, 2727, 2729 c.c.; artt. 115, 116 cpc e 30 l. 724/94 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., avendo la CTR errato nel ritenere dimostrate quelle condizioni oggettive richieste dall’art. 30 cit., ponendo invece l’onere della prova a carico dell’amministrazione, nonostante la presunzione legale discendente dalla normativa in tema di società non operative.
 L’esame  dell’atto  di  rinuncia  al  ricorso  avanzata  dall’ufficio ricorrente è preliminare all’esame dei motivi di ricorso.
La richiesta va senz’altro accolta con pronuncia di estinzione del giudizio.
Le spese non possono, tuttavia, essere compensate in mancanza di accettazione della parte controricorrente ed in assenza di prova della notifica dell’atto di rinuncia, da  cui  poter  desumere  quantomeno -un’accettazione implicita.
Ed infatti, seppure la rinuncia è atto recettizio che non richiede l’accettazione ai fini della pronuncia d’estinzione, gli adempimenti previsti dall’art. 390 c.p.c. sono finalizzati ad ottenere l’adesione della controparte per evitare la condanna alle spese del rinunziante (Cass. 27359/2021, 2317/2016), poiché il quarto comma dell’art. 391 c.p.c. prevede che la condanna alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale (Cass. 27082/2021, 23113/2021), là dove il secondo comma stabilisce che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare alle spese la parte che vi ha dato causa (Cass. 31173/2021).
Nel caso di specie, non essendovi accettazione della rinuncia, deve perciò  farsi  luogo  al  regolamento  RAGIONE_SOCIALE  spese  processuali  del presente giudizio in base al principio di causalità, per cui grava sul rinunciante il rimborso RAGIONE_SOCIALE spese sostenute dalle altre parti (cfr. Cass. 10396/2021 e Cass. 33539/2023). Le stesse sono liquidate in dispositivo.
In caso di rinuncia al ricorso non trova applicazione la misura di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, poiché si tratta di norma eccezionale e perciò di stretta interpretazione (Cass. 25722/2019, 19071/2018, 13408/2017, 19560/2015). Nella specie, peraltro, la parte ricorrente è ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ragion per cui
comunque l’art. 13, comma 1 – quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non troverebbe applicazione.
P.Q.M.
La Corte, dichiara l’estinzione del giudizio; Condanna parte ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, che liquida in euro 2.625#, oltre spese forfettarie del 15%, oltre esborsi per Euro 200 ed accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 12/12/2024.