Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2007 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2007 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4777/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
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ricorrente – contro
POSSIO
PIETRO
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intimato – avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TORINO n. 1038/2016 depositata il 02/08/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Il contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento relativo all’ICI dell’anno 2006 spedito dal Comune di Lanzo Torinese in relazione ad un terreno, in parte edificabile, del quale il Comune aveva disconosciuto la natura di pertinenza.
Il ricorso è stato respinto in primo grado ed il contribuente ha proposto appello che la Commissione tributaria regionale del Piemonte ha accolto, con sentenza n. 1038/4/16, depositata il 2/8/2016, ritenendo la natura pertinenziale del terreno, l’autonoma tassabilità del bene ed annullando l’avviso impugnato.
Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Il contribuente non ha svolto attività difensiva.
Successivamente la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritta per adesione dal contribuente, unitamente a copia della scrittura privata di transazione raggiunta tra il Possio ed il Comune di Lanzo Torinese.
La causa è stata trattata all’udienza camerale del 9 gennaio 2024.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo, si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di circostanze fattuali decisive escludenti la dedotta pertinenzialità del terreno.
Con il secondo motivo, si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 817 cod. civ. e 2, d.lgs. n. 504 del 1992, per non aver dato rilievo la CTR al fatto che il terreno non risponde ad una stabile ed oggettiva funzione servente dell’edificio principale ed ha una propria ed autonoma potenzialità edificatoria.
Con il terzo motivo, si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 100 cod. proc. civ., 817 cod. civ. e 2, d.lgs. n. 504 del 1992, per non aver dato rilievo la CTR alla mancata comunicazione nelle dichiarazioni ICI alla natura pertinenziale del terreno di cui al F. 9 n. 191.
In considerazione dell’intervenuta rinuncia, deve essere dichiarata la estinzione del processo ex art. 306, 390 e 391 cod.proc.civ., come richiesto dalla parte ricorrente.
Non v’è luogo a pronuncia sulle spese.
Non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 (v. Cass., Sez. civ. 6-1, 12/11/2015, n. 23175, secondo cui, in tema di impugnazioni, l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il giudizio. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.