Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32487 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32487 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 14/12/2024
Rinuncia al giudizio
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14054/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME in forza di procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’avv. NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano n. 129/2015 depositata in data 4/12/2015, non notificata;
udita la relazione tenuta nell’adunanza camerale del 14 novembre 2024 dal consigliere dott. NOME COGNOME
Fatti di causa
Con sentenza n. 76/2014 la Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, in parziale accoglimento dell’appello erariale contro la sentenza della Commissione di primo grado, resa nel giudizio proposto da RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE contro l’avviso di accertamento n.CODICE_FISCALE dichiarava legittima la ripresa relativa alla svalutazione crediti per l’anno di imposta 2007.
Contro tale decisione la società presentava ricorso per revocazione, deducendo l’errore di fatto dei giudici di appello che non avevano esaminato alcuni documenti.
La Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, con sentenza n. 129/2015, depositata in data 4/12/2015, rigettava la revocazione, escludendone i presupposti.
Contro tale decisione propone ricorso la società in base ad un motivo.
L ‘Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 14 novembre 2024.
Ragioni della decisione
Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., censurandosi la decisione laddove ha escluso che si fosse in presenza di un errore revocatorio.
Preliminarmente va rilevato che la ricorrente (sul presupposto della intervenuta definizione agevolata dell’altro giudizio avente ad oggetto la sentenza d’appello oggetto della pronuncia di revocazione impugnata nel presente giudizio) ha depositato formale rinuncia al giudizio, sottoscritta dal legale rappresentante della società, e
ritualmente notificata all’Agenzia delle Entrate, che ha anche apposto firma per adesione alla rinuncia e compensazione delle spese.
In conseguenza di ciò ed in applicazione degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. deve dichiararsi l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia con compensazione delle spese di lite.
Non occorre dare atto della sussistenza dei presupposti del doppio contributo posto che la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. 12/10/2018, n. 25485).
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma in data 14 novembre 2024.