Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26700 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26700 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 03/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2851/2017 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 5604/2016 depositata il 13/06/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.La società ricorrente impugnava la cartella esattoriale relativa a TIA 2 per l’annualità di imposta 2012, eccependo la mancata notifica dell’atto presupposto e la carente motivazione dell’atto impositivo ai sensi della L. 212/00, art. 7.
La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con sentenza n. 4494 dei 20-23/2/2015, respingeva il ricorso. Avverso tale sentenza proponeva appello la società, per la riforma della decisione di primo grado in quanto il Giudice di prime cure aveva emesso una condanna alle spese anche in assenza di costituzione di RAGIONE_SOCIALE e non aveva esaminato l’eccezione relativa all’omessa notifica dell’atto presupposto alla cartella.
La Commissione Tributaria Regionale di Napoli, con sentenza n. 5604/28/2016, accoglieva parzialmente l’appello e, in riforma alla sentenza di primo grado, dichiarava non ripetibili le spese di primo grado. Confermava, peraltro, l’impugnato atto impositivo e condannava l’appellante alla rifusione delle spese del grado che liquidava in € 500,00 onnicomprensive, in favore di RAGIONE_SOCIALE.
Avverso detta pronuncia la contribuente ricorre per la cassazione della sentenza d’appello, svolgendo un motivo.
Replica la concessionaria con controricorso.
Depositata, ai sensi dell’art. 380 -bis cod.proc.civ., proposta di definizione accelerata del giudizio, comunicata alla ricorrente, quest’ultima ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 cod.proc.civ., con la quale, ha insistito «nell’annullamento dell’impugnata sentenza chiedendo la decisione del ricorso. Quindi, è stata disposta la trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis 1., terzo comma, cod.proc.civ..
Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.
MOTIVI DI DIRITTO
1.Il primo motivo di ricorso deduce violazione degli artt. 18, lett. e) e 57 del d.lgs. n. 546/1992, nonché degli artt. 3 legge n. 241/1990 e 7 legge n. 212/2000, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, e 5 c.p.c.; per avere il decidente affermato che talune delle censure proposte in sede di appello presentavano il carattere della novità, mentre sin dal primo grado la contribuente aveva dedotto l’omessa notifica dell’atto prodromico ed il deficit motivazionale della cartella esattoriale. Si obietta che l’atto opposto non indica i dati catastali né l’ubicazione del cespite integrando pertanto la violazione dell’art. 7 dello statuto del contribuente. In particolare, si sostiene che la prodromica fattura non era stata notificata né trascritta o allegata alla cartella il che impediva alla destinataria della cartella esattoriale di espletare le proprie difese.
2.Il consigliere delegato dichiarava l’inammissibilità del ricorso per cassazione.
3.Con l’istanza ex art. 380 -bis cod.proc.civ., parte ricorrente ha proposto opposizione assumendo di avere interesse alla decisone della Corte sul ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza d’appello.
4.Preliminarmente il Collegio prende atto di quanto statuito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024 in ordine all’assenza di incompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata da parte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la composizione degli stessi quali parte del Collegio o eventualmente la loro nomina quali relatori del Collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod.proc.civ.
5.La proposta di definizione accelerata deve essere confermata.
La sentenza di secondo grado è stata pubblicata in data 13 giugno 2016 e il termine lungo per impugnarla scadeva il 13 gennaio 2017, come evidenziato da entrambe le parti (il ricorrente alla pag. 1 dell’istanza depositata il 3 febbraio 2017 e il controricorrente alla pag. 4 del controricorso). Il ricorso per
cassazione è stato consegnato agli ufficiali giudiziari per la notificazione in data 10 gennaio 2017 ma la stessa è risultata negativa in quanto il difensore del concessionario appellato, AVV_NOTAIO, aveva nel corso del giudizio di secondo grado trasferito il suo studio da INDIRIZZO a INDIRIZZO, sempre in Napoli.
1. In data 3 febbraio 2017 la società ricorrente ha depositato un’istanza per chiedere di essere autorizzata alla rinnovazione della notifica in ordine alla quale è stato emesso in data 27 giugno 2017 decreto di non luogo a provvedere, essendo la ripresa del processo notificatorio rimessa alla parte istante.
6.2.In effetti, in data 30 gennaio 2017 la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha affidato nuovamente il ricorso per cassazione agli ufficiali giudiziari che ne hanno curato la notifica il giorno seguente al nuovo indirizzo dell’AVV_NOTAIO con consegna a mani del destinatario.
3. La verifica della tempestività della nuova notifica può essere scrutinata alla luce del principio di diritto recentemente enunciato da codesta Corte e l’esito di tale esame si rivela negativo: «In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.
4. Al riguardo, secondo l’orientamento richiamato, si pongono due problemi, in successione logica tra loro. Il primo è quello della imputabilità dell’errore sul domicilio, distinguendosi a tal fine due ipotesi, a seconda che il procuratore eserciti o meno la sua attività professionale, nel circondario del Tribunale in cui si svolge la
contro
versia. Nel caso di difensore che svolga le sue funzioni nello stesso circondario del Tribunale a cui egli sia professionalmente assegnato, è onere della parte interessata ad eseguire la notifica accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell’albo professionale, quale sia l’effettivo domicilio professionale del difensore, con la conseguenza che non può ritenersi giustificata l’indicazione nella richiesta di notificazione di un indirizzo diverso, ancorché eventualmente corrispondente a indicazione fornita dal medesimo difensore nel giudizio non seguita da comunicazione nell’ambito del giudizio del successivo mutamento (In tal senso, Cass., SU, n. 14594/16, nonché Cass., SU., n. 17352/2009)» (Corte di Cassazione, 17 maggio 2024, n. 13735).
6. 5. In conclusione, la parte che ha richiesto la notifica, non andata a buon fine per ragioni a lei non imputabili, appreso dell’esito negativo, deve attivarsi con immediatezza per riprendere il procedimento notificatorio conservando solo così gli effetti collegati alla richiesta originaria( Cass. Civ. sez. un., 15 luglio 2016, n. 14594; Cass. 21/08/2020, n. 17577;Cass. 30/06/2021, n. 18426; Cass. 24/10/2022, n. 31346;Cass. 20/09/2023, n. 26960; Cass. 07/12/2023, n. 34272).
6.6 Ai fini della valutazione della tempestività della rinnovazione della notificazione, inizialmente non andata a buon fine, rispetto al termine per impugnare, occorre distinguere a seconda che l’errore originario sia imputabile al notificante o meno: nel primo caso, l’impugnazione può ritenersi tempestivamente proposta solo se la rinnovata notifica interviene entro il termine per impugnare, non potendosi far retroagire i suoi effetti fino al momento della prima notificazione; nel secondo caso, invece, la ripresa del procedimento notificatorio -che la parte deve provare di aver avviato nell’immediatezza dell’appresa notizia circa l’esito negativo della notificazione, non occorrendo una preventiva autorizzazione al giudice -ha effetto dalla data iniziale di attivazione del
procedimento, essendo irrilevante l’intervenuto spirare del termine per impugnare (Cass., n. 34272/23; Cass. 13735/2024 cit.).
Nella fattispecie in esame, analogamente al caso affrontato nell’ordinanza n. 13735/2024 richiamata, l’AVV_NOTAIO, destinatario della notifica, esercita la professione nello stesso circondario( Napoli) del giudice presso cui si è svolto il processo di secondo grado; ragion per cui il suo nuovo domicilio sarebbe stato agevolmente riscontrabile con l’uso dell’ordinaria diligenza, tanto più che la RAGIONE_SOCIALE aveva a disposizione per le ricerche il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.
1. Mancano, pertanto, le condizioni richieste per sanare la tardività, dato che non sussiste l’impossibilità dell’accertamento del domicilio del difensore, esercitante ed iscritto al foro del circondario del Tribunale presso cui si è svolto il processo. Con la conseguenza che la mancata originaria notifica non può che essere imputata ai difensori della società ricorrente, con relativa inammissibilità dell’impugnazione, atteso che la rinnovazione della notifica è stata chiesta soltanto in data 30 gennaio 2017, ben oltre la scadenza del termine per impugnare fissata al 13 gennaio 2017 entro cui avrebbe dovuto essere ripreso il procedimento di notifica per potersi ritenere il ricorso tempestivo.
8.Occorre dar conto che, poiché il giudizio è stato deciso in piena conformità alla proposta ex art. 380 bis cod. proc. civ. del consigliere delegato comunicata alla contribuente, la quale ha invece insistito per la decisione, alla pronuncia sulle spese si affiancano la condanna del soccombente, ai sensi dell’art. 96 commi 3 e 4 cod. proc. civ., al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata, nonché la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, anch’esse liquidate in dispositivo. Invero, come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte (nelle ordinanze n. 27195 e 27433/2023), l’art. 380 bis cit. costituisce una novità
normativa (introdotta dall’art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 149/2022) che contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, «una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96 terzo comma) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 (art. 96 quarto comma)»; risulta così «codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale», tant’è che l’opzione interpretativa, sulla disciplina intertemporale, ne ha fatto applicazione -in deroga alla previsione generale contenuta nell’art. 35, comma 1, d. lgs. 149/2022 ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio; anche ai fini della reattività ordinamentale, l’istituto si è puntualizzato – integra il «corredo di incentivi e di fattori di dissuasione contenuto nella norma in esame (che sono finalizzati a rimarcare, come chiarito nella relazione illustrativa al d.lgs. n. 149/2022, la limitatezza della risorsa giustizia, essendo giustificato che colui che abbia contribuito a dissiparla, nonostante una prima delibazione negativa, sostenga un costo aggiuntivo)» (cfr. Cass. S.U., 13.10.2023, n 28540).
Deve ancora darsi atto che ricorrono le condizioni processuali per il versamento, da parte della ricorrente, del c.d. doppio contributo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la parte soccombente alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 3.082,00 per compensi, oltre spese
forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge; nonché euro 1.540,00 in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ..
Condanna inoltre la ricorrente al versamento di euro 770,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria del 18 settembre 2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME