Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1471 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1471 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/01/2026
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 15271/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difes a dall’ RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE -intimati- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE n. 1626/2017 depositata il 14/11/2017.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Oggetto del giudizio è rappresentato dalla sentenza n. 1626/2017, emessa dalla CTR del Piemonte, depositata il 14/11/2017, non notificata, con riferimento all’annualità d’imposta 2011, concernente la indeducibilità di un costo di 90.000 euro per servizi amministrativi resi dalla consolidante RAGIONE_SOCIALE nei confronti della consolidata RAGIONE_SOCIALE
In precedenza, le due società contribuenti avevano impugnato gli avvisi
di accertamento NUMERO_DOCUMENTO relativo all’IRES e T7G031205520/2014 per IRAP, ricorso che veniva accolto dalla CTP di Torino con la sent. n. 362/2016.
L’appello dell’ufficio è stato invece respinto con la sentenza oggetto della presente impugnazione.
4 . L’ Agenzia ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di due motivi di doglianza. Il ricorso è stato notificato alla RAGIONE_SOCIALE ed al RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE
Entrambe le convenute non si sono costituite.
La procura generale, in persona del sostituto P.G. AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha concluso per iscritto, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
7 . E’ stata, quindi, fissata udienza pubblica per il successivo 20 novembre 2025, cui ha partecipato per l’Avvocatura dello Stato l’AVV_NOTAIO; il sost. P.G. ha ribadito per proprie conclusioni scritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso proposti possono così sintetizzarsi:
violazione dell’ art. 109 dpr 917/1986 e degli artt. 2704 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.;
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 163 dpr 22/12/1986 n. 917, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.;
Preliminare all’esame dei motivi di ricorso è la verifica della regolare instaurazione del contraddittorio.
A tal proposito va in primo luogo rilevato che la sentenza impugnata risulta emessa nei confronti -oltre che della RAGIONE_SOCIALE -della RAGIONE_SOCIALE in bonis . Nessun accenno all’intervenuto fallimento di essa è contenuto nella decisione della CTR del Piemonte, né, per il vero, nel ricorso di legittimità proposto dall’amministrazione finanziaria.
Soltanto nella relata di notifica del ricorso è dato leggersi che il destinatario di essa, oltre all’RAGIONE_SOCIALE è rappresentat o dalla Curatela del RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE
A tal punto occorre notare che, mentre la notificazione nei confronti della RAGIONE_SOCIALE risulta perfezionata in data 23/05/2018 -momento nel quale il plico è stato ritirato presso l’ufficio postale stante l’assenza temporanea presso l’indirizzo della Sede legale di INDIRIZZO -altrettanto non può dirsi per la notifica eseguita nei confronti del RAGIONE_SOCIALE.
La notifica è, infatti, stata diretta presso lo stesso indirizzo di INDIRIZZO con destinatario RAGIONE_SOCIALE in persona del curatore fallimentare, ma l’atto non è stato ricevuto. Neppure risulta depositata la cartolina della successiva raccomandata di avviso dell’avvenuto deposito presso l’ufficio, né una visura storica dalla quale comprendere se, in tale momento e quando, la società risultasse fallita e se la sede fosse effettivamente presso lo stesso indirizzo della RAGIONE_SOCIALE
Poiché, peraltro, il ricorso risulta notificato ad uno dei due contraddittori necessari, già parte del giudizio di merito all’esito del quale
risulta emessa la sentenza impugnata, il vizio risulta superabile attraverso la rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c., che va conseguentemente ordinata.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo, disponendo la rinnovazione della notificazione del ricorso, a cura di parte ricorrente, così come in premessa indicato, entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, il 20/11/2025.
Il Presidente NOME COGNOME