Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21782 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21782 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 6443/2024 proposto da:
Avv. NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE, nato a S. Benedetto Val di Sambro (BO) il 27/5/1946 ed ivi residente alla INDIRIZZO il quale ex art. 86 c.p.c. assume la propria difesa personale, COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), nata a S. Benedetto Val di Sambro (BO) il 20/10/1949 ed ivi residente alla INDIRIZZO e COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), nato a Bologna il 29/6/1957 e residente a Monghidoro (BO), alla INDIRIZZO eredi legittimi di COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), nato a S. Benedetto Val di Sambro (BO) il 12/3/1930 ed ivi deceduto il 9/1/2017, rappresentati e difesi gli ultimi due, come da procura alle liti rilasciata su foglio separato, dall’Avv. NOME COGNOME (fax: NUMERO_TELEFONO; indirizzo PEC: EMAIL, con domicilio eletto in Roma, alla INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME;
Richiesta rimborso ICI Prescrizione
–
-ricorrente –
contro
Comune di San Benedetto Val di Sambro (C.F.: P_IVA), con sede a San Benedetto Val di Sambro (BO), alla INDIRIZZO, in persona del Sindaco pro tempore NOME COGNOME, elettivamente domiciliato alla INDIRIZZO in Castel di Casio (BO ), presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso, rilasciata su foglio separato (fax: NUMERO_TELEFONO; pec: EMAIL);
-controricorrente –
-avverso la sentenza n. 56/24 emessa dalla CTR Emilia-Romagna in data 22/01/2024 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Fatti di causa
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi legittimi di COGNOME NOME, proponevano appello avverso la sentenza con la quale la CTP di Bologna aveva rigettato (per intervenuta prescrizione quinquennale del diritto al rimborso, ex art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992) il loro ricorso avente ad oggetto il rigetto (recte, rifiuto) della richiesta di rimborso parziale, per le annualità 2009 e 2010, volta ad ottenere il ricalcolo delle somme dovute a titolo di ICI.
La CTR dell’Emilia -Romagna rigettava il gravame, affermando che, in base all’art. 1, comma 164, l. n. 296/2006, il diniego tacito dell’istanza di rimborso si realizza in caso di mancata risposta da parte dell’Ente dopo il decorso di 90 giorni dalla rela tiva domanda, che, ai sensi dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, se il provvedimento si è formato (come nel caso di specie) per silenzio, il ricorso va proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione e fino a quando il diritto non è prescritto, che il termine di prescrizione, per i tributi locali, è quinquennale, che la prescrizione decorreva dallo spirare del detto termine di 90 giorni e che, nella fattispecie, in assenza di validi atti interruttivi, la prescrizione era maturata.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione COGNOME Mauro, COGNOME NOME e COGNOME Pietro sulla base di due motivi. Il Comune di San Benedetto Val di Sambro ha resistito con controricorso.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 164 e 166, l. 296/2006, 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, 2935, 2946 e 2948 c.c. e 21 del procedimento tributario, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la CTR confuso gli istituti della decadenza e della prescrizione dei diritti, non distinguendo la prescrizione breve (art. 2948 c.c.) del credito di imposta per inerzia dell’ente impositore da quella ordinaria (art. 2946 c.c.) di ripetizione dell’indebito da parte del contribuente.
1.1. Il motivo è fondato.
Alla domanda di rimborso o restituzione del credito maturato dal contribuente si applica, in mancanza di una disciplina specifica posta dalla legislazione speciale in materia, la norma generale residuale di cui all’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, prevedente il termine biennale di decadenza per la presentazione dell’istanza, che non esclude tuttavia, una volta maturato il silenzio-rifiuto, la decorrenza del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c. Ne consegue che il decorso della prescrizione, che comincia solo se e quando il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), è sospeso durante il tempo di formazione del silenzio-rifiuto a norma dell’art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992, laddove la richiesta al fisco di un rimborso s’intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 90 giorni dalla data della sua presentazione, senza che l’ufficio si sia pronunciato (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1543 del 22/01/2018).
In ogni caso, il comma 164 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 (a mente del quale <>), applicabile
a tutti i contributi locali, stabilisce che il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto all’ente impositore competente entro il termine di cinque anni dal versamento, perché in caso contrario non ha luogo la formazione del silenzio-rifiuto, con conseguente inammissibilità del ricorso al giudice tributario per difetto del provvedimento impugnabile. Nell’ipotesi di tempestiva richiesta di rimborso nel suddetto termine decadenziale di cinque anni (e, dunque, una volta formatosi il silenziorifiuto), la tutela del rimborso può essere chiesta entro il termine di prescrizione decennale.
In termini più generali, la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c. si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, ma non è applicabile all’obbligazione, relativa al rimborso di quanto pagato in eccedenza, posta a carico dell’ente impositore, in quanto la natura periodica del credito deve essere originaria e non “derivata”, non potendosi ipotizzare una trasmissibilità della periodicità, anche ai fini della prescrizione, dall’obbligazione principale ad altro credito da essa derivante (Cass., Sez. L, Sentenza n. 6877 del 03/04/2015).
Non incide sulla conclusione cui si è pervenuti l’orientamento consolidato (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 4283 del 23/02/2010; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 26013 del 10/12/2014), richiamato nella sentenza qui impugnata, secondo cui <>, atteso che, come condivisibilmente evidenziato dai contribuenti, lo stesso si riferisce alla prescrizione del credito tributario dell’ente impositore
(ex art. 2948 n. 4 c.c.) e non alla prescrizione delle ripetizioni dell’indebito (di cui all’art. 2946 c.c.) dal contribuente invocato.
In definitiva, la ripetizione di somme indebitamente pagate con cadenza periodica non ha, a sua volta, carattere periodico, atteso che l’ accipiens è tenuto a restituirle in unica soluzione e non a rate, con la conseguenza che il diritto al rimborso di tali importi non è soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c., ma all’ordinario termine decennale, decorrente dalle date dei singoli pagamenti (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 10917 del 25/04/2025).
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per non aver la CTR fatto alcun riferimento alle lettere raccomandate del 13.12.2013, 25.5.2017 e 19.8.2017 con le quali il Comune di San Benedetto Val di Sambro era stato reiteratamente diffidato al rimborso dell’indebito, con conseguente interruzione della prescrizione del diritto alla restituzione dell’indebito.
2.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del primo.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento del primo motivo del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito nel senso di accogliere il ricorso originario dei contribuenti.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, laddove sussistono giusti motivi per compensare quelle relative ai gradi di merito.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario dei contribuenti; compensa le spese relative ai gradi di merito e condanna la controricorrente al rimborso di quelle concernenti il presente giudizio, che liquida in € 552,00, per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 11.7.2025.