Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29264 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 29264 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/10/2023
DINIEGO RIMBORSO -IRES 2012
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 28438/2018 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Parigi (Francia), INDIRIZZO;
SAUVÉ NOME COGNOME,
elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentate e difese dagli AVV_NOTAIO.ti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME in virtù di procura speciale a margine del controricorso,
-controricorrenti –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo n. 648/2018, depositata il 19 giugno 2018; udita la relazione svolta udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 15 giugno 2023 ex art. 23, comma 8bis , d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal AVV_NOTAIO; dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso ;
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE, società di diritto francese (d’ora innanzi: RAGIONE_SOCIALE) , e la sig.ra NOME presentavano, in data 20 ottobre 2014, all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -Centro operativo di Pescara istanza di rimborso chiedendo, ai sensi degli artt. 7 e 14 della Convenzione ItaliaFrancia contro le doppie imposizioni (fatta a Venezia il 5 ottobre 1989, ratificata in Italia con legge 7 gennaio 1992, n. 20), il rimborso RAGIONE_SOCIALE ritenute sui compensi corrisposti, per il periodo d’imposta 2012, dalla RAGIONE_SOCIALE alla predetta RAGIONE_SOCIALE ed alla sig.ra COGNOME per attività di mediazione e consulenza stilistica.
Formatosi il silenziorifiuto sull’istanza in questione, la società RAGIONE_SOCIALE e la sig.ra NOME proponevano ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pescara la quale, con sentenza n. 71/2017, depositata il 13 gennaio 2017, lo rigettava, compensando le spese di lite.
Interposto gravame dalle contribuenti, la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo , con sentenza n. 648/2018, pronunciata il 24 maggio 2018 e depositata in segreteria il 19 giugno 2018, accoglieva l’appello, ordinando il rimborso
richiesto e condannando l’RAGIONE_SOCIALE alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, sulla base di due motivi.
Resistono con controricorso la società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Per la discussione del ricorso è stata fissata l’udienza pubblica del 15 giugno 2023.
Non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, senza l’intervento del Procuratore Generale e della parte ricorrente, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8bis , del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
In prossimità della camera di consiglio, il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso in oggetto, come si è detto, è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE eccepisce violazione e falsa applicazione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra l’Italia e la Francia del 5 ottobre 1989, ratificata in Italia con legge n. 20/1992, sub 14, lett. b ) (i), in combinato disposto con l’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. AVV_NOTAIO civ.
Deduce, in particolare, l’Ufficio che erroneamente la C.T.R. avrebbe ritenuto che, nel caso di specie, non assumeva rilevanza decisiva la documentazi one di cui all’art. 14, lett. b,
punto i ) del protocollo aggiuntivo alla Convenzione, in quanto, vertendosi in tema di rimborso di imposte sulla base di norme convenzionali, esso in ogni caso necessitava di tale documentazione (e cioè un attestato ufficiale dello Stato dal quale risulti che il contribuente è residente e certificante che sono soddisfatte le condizioni richieste per avere diritto all’applicazione RAGIONE_SOCIALE esenzioni o RAGIONE_SOCIALE riduzione previste dalla convenzione).
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 132 cod. AVV_NOTAIO civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. AVV_NOTAIO civ.
Sostiene, in particolare, l’Am ministrazione finanziaria che la sentenza impugnata sarebbe motivata in maniera apparente, con riferimento al rigetto della richiesta dell’Ufficio di prestazione di adeguata garanzia in favore dell’Erario, non essendo stato argomentato alcunché al riguardo.
Procedendo quindi allo scrutinio dei motivi di ricorso così delineati, la Corte osserva quanto segue.
2.1. Il primo motivo non è fondato.
La società francese RAGIONE_SOCIALE, svolgente l’attività di intermediario nel settore della RAGIONE_SOCIALE, in rappresentanza di alcuni stilisti, concludeva, per conto della sig.ra NOME, un contratto di consulenza stilistica con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
In base a tale contratto, i corrispettivi erogati dalla RAGIONE_SOCIALE erano riferibili per un parte all ‘attività della stilista, in rag ione del numero di giorni di impegno ad essa richiesti, e per altra parte (pari al 20% del
compenso alla stilista) alla società francese per l’attività di intermediazione.
Nel contratto era previsto che la società avesse il mandato ad incassare anche la parte di corrispettivo spettante alla stilista; nel 2012, quindi, sono stati corrisposti dalla RAGIONE_SOCIALE alla società complessivi € 178.613,50 a titolo sia di corrispettivi per le attività svolte dalla sig.ra COGNOME che per l’attività di intermediazione; sui riferiti corrispettivi è stata operata la ritenuta d’acconto del 30%, ai sensi dell’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per un totale di € 53.584,05.
La società RAGIONE_SOCIALE e la sig.ra NOME, essendo entrambi residenti in Francia, e quindi soggetti unicamente alla imposizione in tale paese, ai sensi degli artt. 7 (‘utili RAGIONE_SOCIALE imprese’) e 14 (‘professionisti indipendenti’ ) della Convenzione ItaliaFrancia, chiedevano quindi il rimborso RAGIONE_SOCIALE ritenute operate dalla RAGIONE_SOCIALE
La CRAGIONE_SOCIALET.RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto sufficiente, ai fini della rimborso, la dimostrazione della residenza fiscale in Francia dei ricorrenti che avevano chiesto il rimborso, escludendo la rilevanza de ll’art. 14, lett. b ), (i), del Protocollo allegato alla convenzione – che richiede che le domande di rimborso di imposte indebite debbano essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato del quale il contribuente è residente, certificante che sono soddisfatte le condizioni richieste per avere diritto all’applicazione RAGIONE_SOCIALE esenzioni o RAGIONE_SOCIALE riduzioni previste dalla Convenzione -in quanto, nel caso di specie, non si verte in materia di riduzioni, esenzioni o altri benefici, ma di non imponibilità di determinate categorie di redditi nello Stato in cui essi vengono prodotti.
In effetti, l’art. 14, lett. b ) (i) del Protocollo aggiuntivo della Convenzione Italia-Francia sulle doppie imposizioni, trova applicazione, in base al tenore letterale, soltanto nei casi in cui venga richiesto un rimborso sulla base di esenzioni o riduzioni d’imposta; in tali casi, è ovvio che, ai fini del rimborso, è necessario che il contribuente dimostri che egli abbia diritto, nello Stato di residenza, a tali esenzioni e/o riduzioni.
Tale disposizione, viceversa, non trova applicazione in tema di riparto della potestà impositiva fra gli Stati, in cui viene in rilievo esclusivamente la residenza fiscale al fine di stabilire in quale Paese il contribuente deve effettuare il pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte.
In ogni caso, nella fattispecie in esame, le controricorrenti hanno documentato di avere depositato, in grado di appello (ex art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992), due certificati attestanti non solo la residenza fiscale in Francia, ma anche il rispetto e la sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni per usufruire di esoneri e riduzioni previste dalla Convenzione, ai sensi dell’art. 14, par. b) (i) del protocollo aggiuntivo suddetto.
Le condizioni previste dalla Convenzione, quindi, appaiono comunque soddisfatte, ragion per cui non sussiste neanche la prospettata violazione dell’art. 2697 cod. civ., avendo le contribuenti assolto all’onere probatorio loro incombente, circa la sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni per ottenere il rimborso.
2.2. Il secondo motivo è da ritenersi assorbito.
La RAGIONE_SOCIALETRAGIONE_SOCIALE, nell’accogliere l’appello e nel disporre il rimborso, ha rilevato che «non sussistono le condizioni per sottoporre a garanzia, in favore dell’Erario, il rimborso RAGIONE_SOCIALE imposte in questione».
Sul pun to, va rilevato che, in base all’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992 , «le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’articolo 2, comma 2, sono immediatamente esecutive. Tuttavia il pagamento di somme dell’importo superiore a diecimila euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto RAGIONE_SOCIALE condizioni di solvibilità dell’istante, alla prestazione di idonea garanzia».
La disposizione in esame attribuisce al giudice una facoltà discrezionale, e pertanto, non può configurarsi in capo ad esso uno specifico onere motivazionale, potendosi questo configurare, al più, qualora la Corte avesse ritenuto sussistenti le condizioni per la subordinazione del rimborso alla garanzia, dovendosi, in tal caso, motivare sulla sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni necessarie.
In ogni caso, stante il rigetto del primo motivo la statuizione sul rimborso è ormai passata in giudicato, il che rende superflua un’eventuale statuizione sul vizio di motivazione denunciato.
3. Consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1quater .
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna l’RAGIONE_SOCIALE alla rifusione, in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrenti, RAGIONE_SOCIALE spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 4.100,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2023.