Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5176 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 5176 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/02/2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 21559/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in Potenza INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
(EMAILpecEMAIL)
-ricorrente-
contro
AGENZIA
DELLE
ENTRATE
-intimato- avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di SECONDO GRADO della BASILICATA n. 95/2023 depositata il 06/04/2023.
Udite le conclusioni dell’avv. NOME COGNOME per la parte ricorrente , dell’avv. NOME COGNOME per l’AVVOCATURA dello STATO e del Sost. Proc. dr. NOME COGNOME all’udienza del 05/12/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/12/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata ( hinc: CGT2), con sentenza n. 95/2023, depositata in data 06/04/2023, ha rigettato l’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Potenza, in data 12/01/2021, aveva respinto il ricorso proposto contro il diniego formatosi tacitamente a seguito della richiesta di rimborso dell’IVA .
La CGT2 ha ritenuto che solo la domanda di rimborso conforme al modello legale di cui all’art. 30 d.P.R. 26/10/1972, n. 633 fosse idonea a impedire il maturare del termine di decadenza di due anni ed a far decorrere il più ampio termine di prescrizione decennale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è stata denunciata la « violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c.: ‘Error in procedendo’, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., derivante dall’aver posto a fondamento della decisione la (erroneamente percepita) circostanza processuale del mancato invio della dichiarazione ex art. 74-bis del D.p.r. 633/1972 da parte del Curatore Fallimentare. »
1.1. Con tale motivo la sentenza impugnata viene censurata per aver posto a fondamento della decisione la circostanza processuale del mancato invio della dichiarazione ex art. 74-bis del D.p.r. 633/1972 da parte del Curatore Fallimentare. La CGT2 fa, quindi, decorrere il termine decadenziale biennale per la proposizione dell’istanza di rimborso dell’eccedenza IVA dalla data del fallimento,
assumendo l’omessa presentazione della dichiarazione ex art. 74 -bis del D.p.r. 633/1972 da parte del Curatore. Quest’ultimo modello è stato, tuttavia, presentato ed è stato trascritto dal curatore a pag. 15 del ricorso.
1.2. La parte ricorrente ha poi richiamato la giurisprudenza di questa Corte (Cass., 13/12/2022, n. 36385), secondo la quale la richiesta di rimborso relativa all’eccedenza d’imposta, che risulti versata al momento della cessazione dell’attività, essendo regolata del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale. Non è quindi applicabile il termine biennale ex art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992.
1.3. Il motivo di ricorso è inammissibile, dal momento che la parte ricorrente, nel caso di specie, avrebbe dovuto far valere il vizio revocatorio e non l’error procedendo ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
1.4. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, precisato che: « Il travisamento del contenuto oggettivo della prova – che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio – trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre – se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti – il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale. » (Cass., Sez. U, 05/03/2024, n. 5792).
Nel caso in esame la ricorrente censura la sentenza impugnata in merito al mancato riscontro dell’invio del modello ex art. 74 bis d.P.R. n. 633 del 1972 e quindi per una svista che, concernendo il
fatto probatorio in sé, avrebbe dovuto essere censurata attraverso il rimedio revocatorio.
Con il secondo motivo è stato contestato l’ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c.: Omessa valutazione della presentazione della dichiarazione di cui all’art. 74 -bis del D.p.r. 633/1972 da parte del Curatore e conseguente omessa valutazione della tempestività della dichiarazione IVA, con la quale si domanda il rimborso del credito IVA, presentata nel termine decadenziale di due anni dalla dichiarazione ex art. 74-bis del D.p.r. 633/1972.
2.1. Con tale motivo è stata censurata l’omessa valutazione della presentazione della dichiarazione ex art. 74 bis d.P.R. n. 633 del 1972 da parte del curatore e, conseguentemente, l’omessa valutazione della tempestività della dichiarazione dell’IVA.
2.2. La ricorrente ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale una volta equiparata la dichiarazione di fallimento alla cessazione di attività dell’impresa, il diritto del curatore fallimentare al rimborso dell’imposta versata in eccedenza dall’imprenditore deriva dall’articolo 30, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972, che attribuisce senz’altro tale diritto “in caso di cessazione dell’attività’ (Cass., 15/12/2003, n. 19169).
2.3. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, considerata la doppia soccombenza della parte ricorrente in entrambi i gradi del giudizio di merito , ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, comma 4, c.p.c. (trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 01/01/2023, v. art. 35, comma 6, d.lgs. 10/10/2022, n. 149). Tale norma, in continuità a quanto già stabilito dall’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., consente di proporre ricorso in cassazione contro la sentenza di appello confermativa della decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della
decisione impugnata, per i motivi di cui all’art. 360, primo comma, n. 1, 2, 3 e 4, c.p.c., escludendo, quindi, il richiamo all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
2.4. Secondo questa Corte, in caso di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., 28/02/2023, n. 5947 e v. anche Cass., 20/09/2023, n. 26934). Tale orientamento deve trovare applicazione anche nel caso in esame, considerato che l’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nonostante la formulazione più restrittiva (« stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti» ) rispetto a quella dell’art. 348 ter, comma 4, c.p.c. (« stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto» ), presenta una sostanziale continuità normativa con quest’ultima disposizione, peraltro abrogata contestualmente alle modifiche introdotte nella formulazione dell’art. 360 c.p.c.
Nel caso di specie la ricorrente , nell’illustrazione del motivo di ricorso, non ha, tuttavia, indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 22/12/2016, n. 26774), in modo da rendere ammissibile il motivo di ricorso incentrato sull’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Tanto più che questa Corte -con un orientamento che deve trovare conferma anche nell’interpretazione dell’art. 360, comma 4, c.p.c. ha precisato che l’ipotesi di cd. doppia conforme ricorre
-non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti
principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass., 09/03/2022, n. 7724). Di conseguenza, la parte ricorrente, soccombente nei primi due gradi di giudizio, che intenda proporre ricorso in cassazione per il motivo di cui all’art. 360, primo comma 5, c.p.c. deve indicare, anche nel vigore dell’art. 3 60, comma 4, c.p.c. le ragioni che segnino la sostanziale discontinuità tra la decisione di primo e di secondo grado, anche sotto il profilo logico-argomentativo.
Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso deve essere rigettato, senza disporre alcuna statuizione in punto di spese, stante la mancata costituzione della controricorrente.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 05/12/2024.