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Rimborso Iva fallimento: no al rimborso totale

Un professionista paga l’IVA su fatture emesse a un cliente, che successivamente fallisce. A seguito di un pagamento parziale ricevuto dalla procedura fallimentare, il professionista richiede il rimborso totale dell’IVA versata. La Corte di Cassazione ha negato tale diritto, stabilendo che l’acconto ricevuto deve essere considerato comprensivo di IVA e va imputato proporzionalmente sia all’imponibile che all’imposta. Questa sentenza chiarisce le regole sul rimborso Iva fallimento in caso di pagamenti parziali.

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Rimborso Iva fallimento: Nessun Rimborso Totale in Caso di Pagamento Parziale

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale per professionisti e imprese: la gestione del rimborso Iva fallimento quando il cliente, dichiarato fallito, paga solo una parte del debito. La Corte ha stabilito un principio fondamentale: il pagamento parziale ricevuto dalla procedura concorsuale deve essere ripartito proporzionalmente tra imponibile e IVA, escludendo il diritto a un rimborso totale dell’imposta versata.

I Fatti del Caso: La Richiesta di Rimborso IVA

Una professionista aveva emesso fatture per prestazioni professionali a favore di una società, per un totale di 48.000 euro (40.000 di imponibile e 8.000 di IVA). Come richiesto dalla legge, la professionista aveva regolarmente versato l’IVA all’Erario. Successivamente, la società cliente veniva dichiarata fallita.

In sede di riparto dell’attivo fallimentare, la professionista riceveva un pagamento parziale di 29.380 euro, corrispondente al 45,20% del suo credito. La curatela aveva imputato tale somma esclusivamente alla quota capitale del credito (l’imponibile), in quanto ammessa in via privilegiata, mentre il credito per l’IVA era stato ammesso come chirografario.

Ritenendo di non aver incassato nulla a titolo di IVA, la professionista chiedeva all’Agenzia delle Entrate il rimborso integrale degli 8.000 euro di IVA versata. L’Agenzia, tuttavia, concedeva solo un rimborso parziale, calcolando che la somma ricevuta dal fallimento dovesse essere scorporata per la quota IVA corrispondente. Contro questa decisione, la contribuente avviava un contenzioso tributario, giunto fino alla Corte di Cassazione.

La Decisione della Corte e le Regole sul Rimborso Iva Fallimento

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della professionista, confermando la legittimità del diniego parziale opposto dall’Agenzia delle Entrate. I giudici hanno affermato che, ai fini fiscali, il credito del professionista per la prestazione è un unicum, un’entità inscindibile composta da imponibile e IVA. Pertanto, qualsiasi pagamento parziale ricevuto deve essere imputato proporzionalmente a entrambe le componenti.

Le Motivazioni della Corte

La decisione si fonda su principi consolidati sia in ambito tributario che civilistico, che chiariscono la natura del credito IVA e la sua gestione nelle procedure concorsuali.

Il Principio di Inscindibilità tra Imponibile e IVA

Il punto centrale della motivazione è il principio di inscindibilità. Secondo la Corte, l’obbligazione derivante dalla prestazione professionale è unica e comprende sia l’imponibile sia l’IVA. Anche se civilisticamente i due crediti possono avere una diversa collocazione nel passivo fallimentare (privilegiato per la prestazione, chirografario per la rivalsa IVA), dal punto di vista fiscale formano un tutt’uno.

Di conseguenza, quando il curatore fallimentare effettua un pagamento parziale, tale somma estingue una parte del debito complessivo. Il professionista, ricevendo tale importo, dovrà emettere una fattura per la somma incassata, scorporando da essa la relativa IVA. Il diritto al rimborso dell’IVA non incassata si riduce di conseguenza.

La Distinzione tra Credito Privilegiato e Chirografario

La Corte riconosce che il credito per la prestazione professionale e quello per la rivalsa IVA hanno una diversa natura ai fini dell’ammissione al passivo fallimentare. Il primo gode di un privilegio, mentre il secondo è generalmente considerato chirografario.

Tuttavia, questa distinzione, rilevante per l’ordine di pagamento dei creditori, non modifica la natura unitaria del credito dal punto di vista degli adempimenti fiscali. Il pagamento parziale, pur se erogato con riferimento alla sola quota privilegiata, è fiscalmente considerato un acconto sull’intero importo fatturato (imponibile + IVA). L’anticipazione del versamento dell’IVA da parte del professionista non cambia questo meccanismo: egli potrà recuperare, tramite rimborso o note di variazione, solo la quota di IVA effettivamente e definitivamente non incassata.

Conclusioni: Implicazioni Pratiche per i Professionisti

L’ordinanza della Cassazione offre un importante chiarimento per tutti i professionisti e le imprese che si trovano ad affrontare l’insolvenza di un cliente. Le implicazioni pratiche sono significative:

1. Nessun rimborso IVA totale: In caso di pagamento parziale da una procedura fallimentare, non è possibile ottenere il rimborso dell’intera IVA versata e non incassata.
2. Calcolo proporzionale: La somma ricevuta dal fallimento deve essere considerata al lordo dell’IVA. Il professionista deve scorporare l’imposta da tale importo e considerarla come IVA incassata.
3. Gestione fiscale: La richiesta di rimborso all’Agenzia delle Entrate potrà riguardare solo la differenza tra l’IVA originariamente versata e quella calcolata sulla somma effettivamente riscossa dalla procedura concorsuale. È fondamentale gestire correttamente l’emissione di fatture o note di variazione per adeguarsi a questo principio.

Un professionista che riceve un pagamento parziale dal fallimento del cliente ha diritto al rimborso totale dell’IVA versata?
No. Secondo la Corte di Cassazione, il professionista non ha diritto al rimborso totale dell’IVA. Il pagamento parziale ricevuto deve essere considerato comprensivo di IVA, e quindi riduce l’importo dell’imposta che si può chiedere a rimborso.

Come viene trattato il pagamento parziale ricevuto dal curatore fallimentare ai fini IVA?
Il pagamento parziale viene trattato come un acconto sull’intero credito, che è considerato un’entità inscindibile composta da imponibile e IVA. La somma incassata deve essere quindi scorporata per determinare la quota di imponibile e la quota di IVA ricevute dal creditore.

Il credito per rivalsa IVA ha la stessa natura (privilegiata o chirografaria) del credito per la prestazione professionale?
No. La Corte conferma che, ai fini dell’ammissione al passivo fallimentare, il credito per la prestazione professionale gode di privilegio, mentre il credito per la rivalsa IVA è generalmente considerato chirografario (non privilegiato). Tuttavia, questa distinzione non incide sul principio fiscale di inscindibilità ai fini del calcolo del pagamento parziale.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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