Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33250 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33250 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo difensore, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente – avverso
la sentenza n. 1957, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 15.12.2021, e pubblicata il 13.5.2022; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; la Corte osserva:
Fatti di causa
Oggetto: Rimborso Ires dal
2004 al 2006 – Normativa
applicabile – Conseguenze.
RAGIONE_SOCIALE presentava, l’11.12.2009, istanza di rimborso, in conseguenza della deducibilità dalla base imponibile dell’Ires del 10% dell’Irap versata in relazione agli interessi passivi ed al costo del personale, con riferimento agli anni dal 2004 al 2006, invocando il disposto di cui all’art. 6 del Dl n. 185 del 2008.
Successivamente la società, in data 13.3.2013, proponeva nuova istanza di rimborso Ires, sempre in conseguenza della mancata deduzione dell’Irap relativa alle spese sostenute per il personale dipendente, con riferimento agli anni dal 2004 al 2011, invocando il disposto dell’art. 2 del Dl n. 201 del 2011. L’Amministrazione finanziaria provvedeva al rimborso in relazione agli anni 2007, 2008 e 2011, corrispondeva parzialmente la restituzione in relazione agli anni 2009 e 2010, mentre negava ogni rimborso in relazione agli anni dal 2004 al 2006, ritenendo la contribuente decaduta dalla possibilità di richiedere la restituzione, stante l’intervenuto superamento del termine utile di quarantotto mesi di cui all’art. 38 del Dpr n. 602 del 1973 quando la nuova istanza di rimborso era stata proposta. L’Amministrazione finanziaria non rispondeva, e la società inviava istanza di sollecito, pure questa rimasta senza risposta.
Ha impugnato il silenzio serbato dall’RAGIONE_SOCIALE sull’istanza di rimborso proposta il 13.3.2013 la società, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano. La CTP accoglieva l’istanza restitutoria proposta dalla società, limitatamente al riconoscimento del diritto al rimborso per gli anni dal 2004 al 2006, ritenendo che la ricorrente non fosse decaduta dal potere di proporre l’istanza, in conseguenza della richiesta di rimborso presentata nel 2009 ai sensi del Dl n. 185 del 2008.
L’Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la decisione assunta dalla CTP, nella parte relativa al rimborso richiesto con riferimento agli anni dal 2004 al 2006 in cui era rimasta soccombente, innanzi alla Commissione Tributaria
Regionale di Milano. La CTR riteneva che l’originaria istanza di rimborso, proposta ai sensi di altra normativa, non consentisse alla società di invocare le disposizioni sopravvenute di cui al DL n. 201 del 2011, ed in conseguenza accoglieva il gravame proposto dall’Ente impositore, essendo la contribuente decaduta dal diritto di conseguire il rimborso con riferimento agli anni in questione.
Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione adottata dalla RAGIONE_SOCIALE, la società, affidandosi ad un motivo di ricorso. Resiste mediante controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Motivi della decisione
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 1 ed 1 quater , del Dl n. 201 del 2011, come conv., in combinato disposto con l’art. 6, commi da 2 a 4, del Dl n. 185 del 2008, come conv., perché le normative richiamate consentono di conseguire il rimborso di quanto versato in eccesso a titolo di Ires in conseguenza della mancata deduzione dell’Irap.
Contesta la ricorrente che, erroneamente, l’RAGIONE_SOCIALE, nel negare il rimborso per gli anni dal 2004 al 2006, ha preso in considerazione soltanto l’istanza restitutoria presentata dalla società il 13.3.2013 ai sensi dell’art. 2 del Dl n. 201 del 2011, e l’ha ritenuta tardiva, trascurando che una precedente richiesta di rimborso, fondata sul medesimo presupposto attinente all’omessa deduzione dell’Irap, era stata presentata già in data 11 dicembre 2009, ai sensi dell’art. 6 del Dl n. 185 del 2008, e pertanto tempestivamente, evitandosi ogni decadenza.
La normativa richiamata prevede, all’art. 6 del Dl n. 185 del 2008 ‘… 2. In relazione ai periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2008, per i quali è stata comunque presentata, entro il termine di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, istanza per
il rimborso della quota RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi corrispondente alla quota dell’IRAP riferita agli interessi passivi ed oneri assimilati ovvero alle spese per il personale dipendente e assimilato, i contribuenti hanno diritto, con le modalità e nei limiti stabiliti al comma 4, al rimborso per una somma fino ad un massimo del 10 per cento dell’IRAP dell’anno di competenza, riferita forfetariamente ai suddetti interessi e spese per il personale, come determinata ai sensi del comma 1. 3. I contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto non hanno presentato domanda hanno diritto al rimborso previa presentazione di istanza all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate, esclusivamente in via telematica, qualora sia ancora pendente il termine di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602′.
A sua volta l’art. 2 del Dl n. 201 del 2011, prevede: ‘1. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 è ammesso in deduzione ai sensi dell’articolo 99, comma 1, del testo unico RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, un importo pari all’imposta regionale sulle attività produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativa alla quota imponibile RAGIONE_SOCIALE spese per il personale dipendente e assimilato al netto RAGIONE_SOCIALE deduzioni spettanti ai sensi dell’articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.
… 1 -quater. In relazione a quanto disposto dal comma 1 e tenuto conto di quanto previsto dai commi da 2 a 4 dell’articolo 6 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con provvedimento del Direttore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate sono stabilite le modalità di presentazione RAGIONE_SOCIALE istanze di rimborso relative ai periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31
dicembre 2012, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia ancora pendente il termine di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo’.
Ci troviamo pertanto in presenza di discipline che hanno in comune la previsione di una deducibilità dell’Ires in conseguenza degli oneri sostenuti ai fini Irap in relazione al costo del personale dipendente, ed entrambe prevedono la possibilità di conseguire un rimborso di quanto versato. Ma si tratta anche di discipline profondamente diverse, basti osservare che ai sensi del Dl n. 185 del 2008 il rimborso è calcolato su base parziale e forfettaria, mentre ex Dl 201 del 2011 è calcolato su base analitica. Inoltre, entrambe le discipline prevedono che il rimborso possa essere riconosciuto in relazione ad anni d’imposta precedenti, ma il termine temporale da cui occorre muovere per calcolare i quarantotto mesi di cui all’art. 38 del Dpr n. 602 del 1973, che decorre dalla data dei provvedimenti normativi, risulta evidentemente diverso.
4. La CTR ha osservato sul punto che ‘mentre la legge 2/2009’, che ha convertito il Dl n. 185 del 2008, ‘effettivamente consentirebbe il rimborso del 2004’, ma ‘attiene a fattispecie di deducibilità forfettaria dall’IRES del 10% dell’IRAP pagata in ciascun esercizio, l’istanza di rimborso di cui si controverte è stata proposta in base al D.L. n. 201/2011 che, invece, prevede una deducibilità analitica legata alle spese per il personale dipendente solo dal 2007 in avanti. Questa Commissione ritiene di non poter riconoscere alla richiesta protocollata il 13.3.2013 (presentata ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.L. n. 185/2008) efficacia interruttiva a valere in procedura di diverso ambito e, conseguentemente, accoglie l’appello’ introdotto
dall’Amministrazione finanziaria, ‘dichiarando non dovuto il rimborso d’imposta per gli anni 2004, 2005, e 2006’.
4.1. La valutazione espressa dal giudice dell’appello risulta quindi pienamente intellegibile. La CTR ha ritenuto che le due procedure di rimborso, attivabili ai sensi del Dl n. 185 del 2005 e del Dl n. 201 del 2011, sono diverse, e l’eventuale istanza di rimborso proposta ai sensi della prima disciplina non comporta che sia evitata ogni decadenza anche in relazione alla seconda, che permette di domandare il rimborso a ritroso soltanto fino all’anno 2007.
Le conclusioni cui è pervenuta la CTR non appaiono meritevoli di censura, e risultano anche coerenti con l’orientamento interpretativo espresso da questa Corte regolatrice.
Si è già avuto modo di rilevare, infatti, che ‘in tema di IRAP, ai fini della deducibilità del costo del lavoro dalla base imponibile, la disciplina introdotta dall’art. 2 del d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. 214 del 2011, trova applicazione anche per i rimborsi relativi ai periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, solo ove, alla data di entrata in vigore del decreto, fosse ancora pendente il termine di cui all’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, restando invece ferma la disciplina dettata dall’art. 6 del d.l. n.185 del 2008, conv. in l. n. 2 del 2009, in relazione ai medesimi periodi di imposta per i quali fosse stata già presentata, entro il termine di cui al detto art. 38, istanza di rimborso’, Cass. sez. V, 19.4.2019, n. 11087; e non si è mancato di specificare che ‘in tema di rimborso di maggiore IRES/IRPEG versata per effetto della mancata deduzione dell’IRAP, poiché la disciplina retroattiva introdotta dall’art. 2, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011 (cd. “Salva Italia”), conv. in l. n. 214 del 2011, trova applicazione limitata ai periodi di imposta precedenti a quelli in corso al 31 dicembre 2012, per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, fosse ancora pendente il termine decadenziale di quarantotto mesi di cui all’art.
38 del d.P.R. n. 602 del 1973, resta ferma la disciplina dell’art. 6 del d.l. n. 185 del 2008, conv., con modif., in l. n. 2 del 2009, in relazione ai periodi di imposta per i quali sia stata comunque presentata, entro il succitato termine, istanza per il rimborso, il cui ammontare è dovuto per una somma fino ad un massimo del dieci per cento dell’IRAP dell’anno di competenza, riferita forfettariamente a interessi e spese per il personale’, Cass. sez. V, 6.6.2019, n. 15341.
La possibilità di avvalersi del rimborso riconosciuto ai sensi del Dl n. 201 del 2011, come conv., è espressamente limitata dalla legge ai periodi d’imposta in relazione ai quali non fosse ancora decorso il termine di quarantotto mesi all’epoca in cui la normativa è entrata in vigore, pertanto all’anno 2007 e successivi.
5.1. La contribuente non ha coltivato la propria istanza di rimborso proposta nel 2009 ai sensi del Dl n. 185 del 2008, ed ha invece domandato di applicarle una diversa disciplina, a cui non ha però diritto di accedere, in relazione agli anni dal 2004 al 2006 perché, ai sensi dell’invocato Dl n. 201 del 2011, è possibile domandare il rimborso a ritroso soltanto fino all’anno 2007, come già espressamente chiarito da Cass. sez. VI-T, 11.11.2019, n. 29043.
Il ricorso proposto dalla contribuente risulta quindi infondato, e deve perciò essere respinto.
Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni della decisione e del valore della controversia.
6.1. Occorre ancora dare atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, del c.d. doppio contributo.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
rigetta il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore .
Condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite, che liquida in complessivi Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso in Roma il 16 novembre 2023.