Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34337 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34337 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 28/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1575/2025 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ‘ex lege’ in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CALABRIA n. 1669/2024 depositata il 11/06/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
In data 31 dicembre 2018, COGNOME NOME era attinto da intimazione di pagamento n. 09420229000422978000 ex art. 50, comma
2, DPR n. 602 del 1973. L’adita CTP di Reggio Calabria, dinanzi alla quale non s’era costituito l’agente della riscossione, con sentenza n. 1128/8/2023, depositata in data 06/03/2023, accoglieva il ricorso, limitatamente alla presupposta cartella n. NUMERO_CARTA, per difetto della prova della relativa notifica.
L’agente della riscossione proponeva appello; il contribuente non si costituiva; la CGT2 della Calabria, con la sentenza in epigrafe, giudicava l’appello inammissibile, sul rilievo che tra gli atti depositati telematicamente non figurava ‘anche l’atto d’appello che, secondo quanto risulta dalle note illustrative dell’RAGIONE_SOCIALE (da cui è stato possibile comprendere le ragioni dell’impugnazione) sarebbe stato notificato in data 4.5.2023 e depositato in data 9.5.2023′, con conseguente mancata costituzione, rilevante ai sensi dell’art. 53 D.Lgs. n. 546 del 1992.
L’agente della riscossione propone ricorso per cassazione con un motivo; il contribuente resta intimato.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso si denuncia: ‘Nullità della sentenza per perplessità della motivazione, nonché violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22, comma 1, e 53, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, in combinato disposto con gli artt. 114, 115 c.p.c. e 348, comma 1, c.p.c., avendo la CGT2 deciso in palese difformità rispetto alle risultanze processuali (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.)’. La CGT2 non ha considerato, ‘all’interno del fascicolo telematico, la presenza del ‘file’ contenente l’atto di appello’, ‘ritualmente depositato in data 09/05/2023, in formato originale sottoscritto digitalmente, unitamente agli allegati ed alla prova delle notifiche PEC (‘files’ di accettazione e di consegna) ad entrambi i legali di controparte in data 04/05/2023, il tutto in formato nativo ‘.eml”. ‘Per altro verso, l’art. 348, comma 1, c.p.c., richiamato
dall’art. 53 del d.lgs. 546/92 , dev’essere inteso nel senso che sanzione riguarda la mancata costituzione nei termini indicati dall’art. 165 c.p.c., oppure una costituzione avvenuta al di là di essi e non invece una costituzione avvenuta nell’osservanza di tali termini, ma senza il rispetto delle forme con cui doveva avvenire ai sensi dello stesso art. 165’.
Il motivo è inammissibile, in quanto deduce un errore revocatorio, che avrebbe potuto e dovuto esser dedotto nella sede propria e non mediante ricorso per cassazione.
2.1. Il consolidato insegnamento di questa S.C., anche a Sezioni Unite, è nel senso che ‘la verifica, da parte del giudice tributario di secondo grado, dell’avvenuto deposito dell’atto d’appello presso la segreteria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, quando il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario (ai sensi dell’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992), costituisce oggetto di un accertamento di fatto, e non di un’interpretazione degli atti processuali. Pertanto, la parte la quale lamenti che il giudice d’appello abbia dichiarato inammissibile il gravame, sull’erroneo presupposto che il suddetto deposito non fosse avvenuto, ha l’onere di impugnare la sentenza con la revocazione ordinaria, e non col ricorso per cassazione’ (Cass. n. 2702 del 2022; Cass. Sez. U n. 15227 del 2009).
È ben vero che siffatto consolidato insegnamento si riferisce a depositi cartacei, l’erronea affermazione in ordine all'(in)esistenza dei quali, proprio per la materialità della consistenza cartacea, che o è presente nel fascicolo o non lo è, involge questioni fattuali meramente percettive, suscettive di rilevare, ‘in limine’, in sede di revocazione.
2.2. Nondimeno, nulla cambia in relazione ai depositi telematici, di cui si verte nella specie.
2.2.1. Anche in riferimento ai depositi telematici, viepiù di documenti informatici nativo -digitali, viene infatti in conto la mera percezione del deposito del ‘file’ in sé e per sé, a prescindere dalla sua denominazione. Per cogliere l’efficacia rappresentativa (o raffigurativa) del ‘file’ rispetto al suo contenuto, è sufficiente una semplice operazione -come, analogicamente, di lettura del piego cartaceo, così, digitalmente – di apertura del ‘file’ stesso, attraverso un’interazione minimamente esperta, esigibile per definizione, a seguito dell’introduzione del processo tributario telematico, da qualsivoglia utente abilitato, giudice ‘in primis’.
Talché l’errore commesso da quest’ultimo nell’apprezzamento del deposito del ‘file’ seguita ad involgere – come nella disamina dei pieghi cartacei – un’attività meramente percettiva, ad esclusione di alcuna elaborazione, men che meno in chiave valutativa.
In sostanza, l’uso del sistema tecnologico impone, semplicemente, di adattare, al passo con i tempi e con la tecnologia, il concetto di percezione, e dunque di errore di percezione alla base dell’errore revocatorio, all’uso degli strumenti informatici.
2.3. Va enunciato il seguente principio di diritto:
‘ La verifica, da parte del giudice tributario di secondo grado, dell’avvenuto deposito informatico dell’atto d’appello nativo -digitale notificato telematicamente ex art. 16 -bis, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992 costituisce oggetto di un accertamento di fatto, e non di un’interpretazione degli atti processuali. Pertanto, la parte la quale lamenti che il giudice d’appello abbia dichiarato inammissibile il gravame, sull’erroneo presupposto che il suddetto deposito non fosse avvenuto, ha l’onere di impugnare la sentenza con la revocazione ordinaria, e non col ricorso per cassazione ‘.
Ne consegue, come anticipato, l’inammissibilità del ricorso.
Nulla è a statuirsi sulle spese, per mancata costituzione del contribuente intimato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso a Roma, lì 17 ottobre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME