Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3707 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3707 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 18727/2022 proposto da:
Vagini NOME nata il 21.12.1937 a Piancastagnaio e residente in Orvieto, alla INDIRIZZO (C.F.: CODICE_FISCALE, elettivamente domiciliata in Perugia, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’A vv. NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE, pec: EMAIL), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: NUMERO_DOCUMENTO) e presso la stessa domiciliata in Roma alla INDIRIZZO
– controricorrente –
Avviso liquidazione imposta di registro -Revoca agevolazioni prima casa Rimborso versamento eseguito da notaio
-avverso la sentenza 17/1/2022 emessa dalla CTR Umbria il 13/01/2022 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che
L’Agenzia delle Entrate di Perugia proponeva appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia del 26.6.2020 che aveva accolto il ricorso della contribuente COGNOME NOME avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro anno 2016 di euro 2.531,00 con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva revocato la quota del 50% delle agevolazioni fiscali ‘prima casa’ chieste per l’acquisto di un immobile in Orvieto.
In data 5.12.2016 l’Agenzia delle Entrate aveva, infatti, notificato al notaio COGNOME quale responsabile solidale dell’imposta, la revoca della agevolazione “prima casa”, perché al momento dell’acquisto (in comunione legale con il coniuge NOME COGNOME) dell’immobile era presente solo la COGNOME, e non anche il marito, laddove, ai fini fiscali, la presenza di costui era indispensabile per rendere le debite dichiarazioni per la fruizione dell’agevolazione.
Il notaio rogante pagava l’importo richiesto a nome della contribuente ma, avendo successivamente il coniuge NOME chiesto anch’egli, tramite lo stesso notaio, il beneficio fiscale per l’immobile già acquistato, possedendone i requisiti, la COGNOME chiedeva il rimborso di quanto (dal notaio) pagato e, formatosi il silenzio rigetto, impugnava tale atto.
La CTR dell’Umbria accoglieva il gravame, affermando che il pagamento dell’avviso di liquidazione effettuato dal notaio rogante quale responsabile dell’imposta comporta la definizione del rapporto tributario anche per tutti gli altri soggetti coinvolti che non possono chiedere il rimborso dell’imposta, dovendosi presumere che siano stati informati della notifica ed abbiano deciso di non impugnare l’avviso di liquidazione ma possono eventualmente avere titolo per far valere le proprie ragioni opponendosi all’azione di regresso o di rivalsa del coobbligato adempiente, con la conseguenza che la contribuente Vagini, dopo il pagamento dell’imposta effettuato dal notaio,
non poteva chiedere all’Agenzia delle Entrate il rimborso dell’imposta medesima in forza del reclamato beneficio “prima casa”, in quanto il rapporto tributario era stato estinto da altro condebitore solidale (il notaio) e, in caso di dissenso sul pagamento effettuato, il coobbligato “dissenziente” avrebbe potuto far valere le proprie ragioni opponendosi all’azione di regresso o di rivalsa del coobbligato adempiente.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Considerato che
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 38 d.P.R. n. 602/1973 e 57 d.P.R. n. 131/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., e falsa applicazione dell’art. 1292 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che la lettura costituzionalmente orientata dell’art. 57 citato imporrebbe di interpretare il vincolo di solidarietà limitatamente alle parti contraenti (parti sostanziali del rapporto tributario), mentre il notaio -in virtù della normativa positiva in tema di registrazione telematica degli atti -assumerebbe il ruolo non di responsabile d’imposta (e quindi di coobbligato), ma di sostituto d’imposta con obbligo di provvista e/o facoltà di rivalsa.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 57 d.P.R. n.131/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., l’errore circa un fatto decisivo oggetto di discussione, in relazione all’art. 360, pri mo comma, n. 5), c.p.c., e la violazione degli artt. 38 d.P.R. n. 602/1973 e 24 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che nella specie vi è un titolo causale nuovo, che legittimerebbe il contribuente a domandare il rimborso ai sensi dell’art. 38 citato, e precisamente la stipula dell’atto integrativo che era avvenuta in data 24 marzo 2017 e, dunque, oltre un
mese dopo la scadenza del termine ultimo per proporre ricorso avverso l’avviso di liquidazione pagato dall’ufficiale rogante.
I due motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono infondati.
L’evoluzione dei fatti va ricostruita nei seguenti termini.
In data 5.12.2016 l’Agenzia delle Entrate notificava al notaio COGNOME quale responsabile solidale dell’imposta, la revoca della agevolazione “prima casa”, perché al momento dell’acquisto (in comunione legale con il coniuge NOME NOME) di un immobile in Orvieto con il beneficio “prima casa” era presente solo NOME e non anche il marito, laddove, ai fini fiscali, la presenza di costui era indispensabile per rendere le debite dichiarazioni per la fruizione dell’agevolazione.
Il notaio rogante pagava l’importo richiesto a nome della contribuente, ma, avendo successivamente il coniuge NOME chiesto anch’egli, tramite Io stesso notaio, il beneficio fiscale per l’immobile già acquistato (in particolare, in data 27.3.2017, egli, rappresentato dalla stessa COGNOME, quale amministratrice di sostegno, debitamente autorizzata, sottoscriveva un atto integrativo dell’atto di compravendita rendendo le dichiarazioni necessarie per poter godere delle agevolazioni tributarie), possedendone i requisiti, la COGNOME chiedeva il rimborso di quanto (dal notaio) pagato e, formatosi il silenzio rigetto, impugnava tale atto.
E’ vero che, i n tema d’imposta di registro, ipotecaria e catastale, il notaio rogante, operando quale mero responsabile d’imposta estraneo al rapporto tributario ed obbligato in solido con i contraenti, quale fideiussore ex lege , al solo fine di facilitare l’adempimento in virtù di una relazione che non è paritetica, ma secondaria e dipendente, non è legittimato alla richiesta di rimborso, ove si assuma l’indebito pagamento, in quanto i contribuenti effettivi sono solo le parti sostanziali dell’atto (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 12759 del 21/06/2016).
Tuttavia, fermo restando il difetto di legittimazione ad invocare il rimborso in capo al notaio rogante (circostanza incontestata nel presente giudizio) trova applicazione, nel caso di specie, il principio, sul quale la CTR ha
correttamente fondato la propria decisione di accoglimento dell’appello dell’Agenzia , secondo cui, in tema di imposta di registro, è legittima la notificazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta effettuata dall’Amministrazione finanziaria nei confronti del notaio che ha registrato l’atto ed ha richiesto la registrazione, essendo il notaio, ai sensi dell’art. 57 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, obbligato al pagamento dell’imposta in solido con i soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, ed avendo l’Amministrazione la facoltà di scegliere l’obbligato al quale rivolgersi, senza essere tenuta a notificare l’avviso anche agli altri; il pagamento effettuato dal notaio comporta, inoltre, la definizione del rapporto tributario anche nei confronti dei predetti soggetti, i quali non possono chiedere il rimborso dell’imposta, dovendosi presumere che siano stati informati della notifica ed abbiano deciso di non impugnare l’avviso di liquidazione, e quindi possono al più far valere le proprie ragioni opponendosi all’azione di regresso o di rivalsa del coobbligato adempiente (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 4047 del 21/02/2007; conf. Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 15005 del 02/07/2014 e Cass., Sez. 5, Sentenza n. 28684 del 07/11/2024).
Il riportato principio trova applicazione anche nella fattispecie in esame in cui, pur non sussistendo, al momento della compravendita, i presupposti per godere dell’agevolazione ‘prima casa’ (sicchè ben aveva il notaio versato il maggior dovuto richiestogli con l’avviso di liquidazione), un atto integrativo postumo ha sanato il requisito mancante (il non aver il marito dell’acquirente, in regime di comunione legale, presenziato all’atto di compravendita al fine di rendere le debite dichiarazioni per fruire delle agevolazioni invocate), sicchè, con efficacia retroattiva, il pagamento della maggiore imposta di registro si è rivelato indebito.
Invero, l’avviso di liquidazione in oggetto è divenuto definitivo per mancata impugnazione, tenuto conto che, a seguito della stipula dell’atto di compravendita avvenuta dinanzi al notaio in data 12.10.2016, l’Ufficio aveva notificato il detto avviso in da ta 5.12.2016, laddove l’atto integrativo (scrittura privata autenticata non registrata) è stato posto in essere solo il
27.3.2017.
Del resto, l’art. 57, comma 1, d.P.R. n. 131/1986 individua chiaramente i responsabili in solido al pagamento dell’imposta di registro, prevedendo che <>.
In definitiva, la preclusione della possibilità di chiedere il rimborso dell’imposta pagata da un coobbligato (nel caso di specie, il notaio) deriva dalla circostanza che gli altri coobbligati (nel caso di specie, i due coniugi acquirenti in regime di comunione legale dei beni) siano stati informati della notifica dell’avviso ed abbiano deciso di non impugnarlo, con la conseguenza che possono al più far valere le proprie ragioni opponendosi all’azione di regresso o di rivalsa del coobbligato adempiente.
A suffragio di tale impostazione, la CTR ha evidenziato che <>.
Non incide sulla conclusione cui si è pervenuti, il rilievo secondo cui, in tema di imposta di registro, l’avviso di liquidazione per l’integrazione dell’imposta versata, notificato al notaio rogante che, in sede di rogito di compravendita immobiliare si sia avvalso della procedura di registrazione telematica, ai sensi del d.lgs. n. 463 del 1997, come modificato dal d.lgs. n. 9 del 2000, ed in tale veste abbia provveduto alla relativa autoliquidazione ed al corrispondente versamento, può essere impugnato anche dalle parti contraenti in quanto la previsione dell’avviso di liquidazione al notaio vale, solo, a costituirlo quale responsabile d’imposta, tenuto all’integrazione del versamento, ex art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, ma non incide sul principio, fissato dall’art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, per cui soggetti
obbligati al pagamento dell’imposta restano le parti sostanziali dell’atto medesimo (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 18493 del 10/08/2010; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 25119 del 10/11/2020). In particolare, è noto che, in tema di imposta di registro, il notaio rogante che, in sede di rogito di compravendita immobiliare si sia avvalso della procedura di registrazione telematica, ai sensi del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, è responsabile d’imposta ma, come stabilito dall’art. 57 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, i soggetti obbligati al pagamento del tributo restano le parti sostanziali dell’atto medesimo, alle quali, pertanto, è legittimamente notificato, in caso d’inadempimento, l’avviso di liquidazione (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 5016 del 12/03/2015; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 17357 del 19/08/2020). Tuttavia, ferma restando la configurabilità di una responsabilità di tipo solidale tra il notaio rogante e le parti contraenti, qui non è in gioco la legittimazione ad impugnare l’avviso di liquidazi one.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita di essere accolto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 800,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 21.1.2025 .