Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29526 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29526 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/10/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentate, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso lo studio del l’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 41/2/2019 della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, depositata il 20 giugno 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21
settembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
IRES RIMBORSO
Rilevato che:
In data 8 febbraio 1996 venne dichiarato il fallimento della RAGIONE_SOCIALE, poi chiuso con decreto dell’11 febbraio 2008. In data 4 giugno 2007 il curatore presentò dichiarazione finale Modello Unico 2006 richiedendo il rimborso del credito IRES di € 273.130,00 , derivante da ritenute a titolo di acconto sugli interessi bancari che non avevano trovato capienza in imposte dovute dal Fallimento.
In data 21 dicembre 2007 RAGIONE_SOCIALE (poi incorporata in RAGIONE_SOCIALE) acquistò dal Fallimento il suddetto credito IRES. Successivamente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.p.A., in qualità di cessi onaria del credito, notificò l’atto di cessione all’Ufficio.
Con provvedimento del 15 dicembre 2015 l’RAGIONE_SOCIALE negò il rimborso del credito richiesto dalla banca.
Contro il provvedimento di diniego la contribuente propose ricorso dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, che lo accolse.
La Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, con la sentenza indicata in epigrafe, confermò la decisione di primo grado. Riteneva il giudice di appello che la richiesta di rimborso avanzata con la dichiarazione dei redditi presentata dal curatore prima della chiusura del fallimento fosse legittima, posto che i presupposti della dichiarazione possono sussistere anche prima della formale chiusura del fallimento. Reputava, inoltre, che, non essendo stata notificata all’Ufficio la precedente cessione del credito da parte della curatela fallimentare in favore di RAGIONE_SOCIALE, la successiva cessione in favore di RAGIONE_SOCIALE non incorreva nel divieto per il cessionario, previsto dall’art. 43 -bis d.P.R. n. 602/1973, di cedere un credito già oggetto di cessione.
Avverso la suddetta sentenza l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La contribuente resiste con controricorso e deposita memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 183, comma 2, d.P.R. n. 917/1986, dell’art. 5, comma 4, d.P.R. n. 322/1998. Censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che il rimborso del credito IRES potesse essere ritualmente richiesto prima della chiusura del fallimento, nonostante che, prima di tale momento, il credito relativo alle ritenute effettuate nel corso della procedura fallimentare non fosse certo, liquido ed esigibile.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 43 -bis d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 269 7 cod. civ., per non avere il giudice di appello considerato che il credito di cui la contribuente aveva chiesto il rimborso era stato oggetto di un precedente atto di cessione.
Con il terzo motivo -in via subordinata -si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ ., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere la commissione di appello svolto alcuna indagine sulla circostanza della individuazione del momento in cui il credito IRES, maturato integralmente nel corso della procedura, possa emergere, ignorando che, prima della chiusura della procedura, il credito non era certo, liquido ed esigibile; inoltre, la commissione avrebbe omesso di considerare che nel l’atto di cessione in favore di RAGIONE_SOCIALE, notificato all’Ufficio , non era menzionata la precedente cessionaria RAGIONE_SOCIALE
Ritiene il Collegio che la peculiarità della questione controversa renda opportuna, in difetto dell’evidenza decisoria di cui all’art. 375 cod. proc. civ., la trattazione della causa in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2023.