Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 21143 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 21143 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/07/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 38611/2019 R.G. proposto da: COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEa CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso ORDINANZA di COMM.TRIB. PROV. MILANO n. 2106/2019 depositata il 05/11/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza del 5 novembre 2019, il Presidente RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Provinciale di Milano respinse il reclamo di NOME COGNOME avverso il decreto di diniego di ammissione al beneficio del patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, emesso il 19 giugno 2019 dalla Commissione presso la CTP Lombardia.
L’ordinanza giustificava il rigetto col fatto che la motivazione del decreto impugnato resisteva alle critiche del COGNOME, per un verso, contenendo specifiche considerazioni sui motivi del ricorso principale e, per altro verso, valutando l’inconsistenza RAGIONE_SOCIALEe ragioni del ricorso in esito ad un sommario esame.
Contro la predetta ordinanza, ricorre per cassazione NOME AVV_NOTAIO, sulla scorta di quattro motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
La causa, originariamente avviata alla camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa sesta sezione, è stata rimessa all’udienza pubblica, in mancanza di evidenza decisoria.
Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DI DIRITTO
Attraverso la prima censura, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 3) c.p.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 74 comma 2° D.P.R. n. 115/1992, giacché la reiezione del reclamo era intervenuta senza alcuna motivazione in ordine alle ragioni considerate.
Col secondo mezzo viene denunciata la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 131 c.p.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 comma 2° D. Lgs. n. 546/1992, RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 l. n. 212/2002, RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 Cost. L’ordinanza impugnata avrebbe omesso di annullare il decreto RAGIONE_SOCIALEa
commissione per il patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, nonostante il provvedimento fosse mancante RAGIONE_SOCIALE‘esposizione di fatto e di diritto RAGIONE_SOCIALEa decisione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 131 c.p.c. Inoltre, la necessità RAGIONE_SOCIALEa motivazione si evincerebbe altresì dalle disposizioni in tema di ‘Statuto del contribuente’. In tal modo, il provvedimento impugnato sarebbe venuto meno al dovere di specificare ‘se risultino evidenti errori di diritto nell’interpretazione RAGIONE_SOCIALEe norme poste a sostegno RAGIONE_SOCIALEa richiesta’.
Inoltre, l’Associazione assume la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 91 c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 702 ter c.p.c., ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 3 c.p.c., per non aver il provvedimento giudiziale liquidato le spese del procedimento, ma avendole compensate perché la parte intimata non si era costituita.
Infine, il COGNOME lamenta che l’ordinanza impugnata avrebbe completamente omesso di esaminare il secondo motivo del ricorso, concernente ‘la non ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato relativamente all’inesistenza giuridica ed alla insanabile nullità RAGIONE_SOCIALE‘atto per essere stato inviato per posta e non tramite un’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione del tutto ignorato dalla commissione’.
I primi due motivi possono essere scrutinati congiuntamente, perché s’imperniano entrambi sul vizio di motivazione che affliggerebbe il provvedimento impugnato.
Essi sono inammissibili.
Innanzitutto, quanto al sindacato di legittimità sulla motivazione, rileva la Corte che secondo il costante orientamento di legittimità, anche a sezioni unite, la riformulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALEe preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile
in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” RAGIONE_SOCIALEa motivazione (cfr. tra le tante, Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).
Nel caso in esame, i motivi in esame non evidenziano un siffatto vizio.
Per un verso, censurano le considerazioni che l’ordinanza ha svolto per rigettare il reclamo alla Commissione. Ma il Presidente RAGIONE_SOCIALEa CTP ha offerto una sia pur concisa motivazione del rigetto, richiamando le ‘specifiche considerazioni circa uno dei motivi del ricorso principale’ nonché valutando il contenuto del decreto reclamato, che aveva ritenuto ‘inconsistenti le ragioni di merito del ricorso tributario non tout court ma dando atto di aver compiuto un sommario esame’. Con tali argomenti non si confronta il ricorrente, né adduce o riporta ulteriori elementi per far ritenere che la replica al reclamo non fosse esaustiva RAGIONE_SOCIALEe concrete doglianze portate all’attenzione RAGIONE_SOCIALE‘organo giudicante.
Anzi, contravvenendo all’onere di specificità imposto dall’art. 366 n. 3 cpc, non riporta neppure i motivi posti a base RAGIONE_SOCIALEa opposizione.
Per altro verso, essendo stata invocata una violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge e non risultando indicate anche le argomentazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le medesime o con l’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente
dottrina, il motivo è inammissibile, in quanto non consente alla Corte di cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento RAGIONE_SOCIALEa denunziata violazione. Non è infatti sufficiente un’affermazione apodittica e non seguita da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente viceversa porre la Corte in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali ritiene di censurare la pronunzia impugnata.
Il quarto mezzo d’impugnazione che per motivi logico-espositivi va delibato a questo punto – è carente di autosufficienza. Da un lato, non riporta esattamente il testo del motivo asseritamente ignorato, né indica la collocazione RAGIONE_SOCIALEo stesso in modo da dare a questa Corte la possibilità di verificare nel dettaglio l’omissione. Dall’altro, non spiega in che modo si sarebbe concretizzata la nullità RAGIONE_SOCIALE‘atto, né a quale specifico atto sia riferita.
Infine, il terzo motivo è invece inammissibile per difetto di interesse: esso, a ben vedere, si risolve in una richiesta contra se , nel senso che il ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALEa compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite anziché RAGIONE_SOCIALEa condanna, in forza del principio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza: ma, essendo il medesimo COGNOME soccombente, egli non ha interesse a sollevare il problema.
Al rigetto del ricorso non segue la condanna del ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, in mancanza di attività difensiva RAGIONE_SOCIALE‘intimato RAGIONE_SOCIALE, che non ha depositato controricorso.
Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto (Sez. U, n. 4315 del 20 febbraio 2020).
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, rigetta il ricorso.
Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.
Così deciso in Roma l’11 luglio 2024, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEe