Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13745 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13745 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8198/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
CARTA NOME ;
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SASSARI n. 47/2016 depositata il 25/02/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
L’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE emetteva avviso di accertamento per maggiori imposte IRPEG, IVA e IRAP e sanzioni relative al 1998 nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, a seguito dell’accertamento della mancanza del requisito della mutualità prevalente in quanto gli immobili costruiti venivano ceduti a terzi e non ai soci.
L ‘atto veniva notificato al curatore fallimentare della società, nel frattempo fallita, e al suo amministratore NOME COGNOME, autore RAGIONE_SOCIALE violazioni, il quale proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Sassari che, con sentenza n. 166/2006, lo accoglieva limitatamente alle sanzioni.
La sentenza era appellata dal COGNOME mentre l’RAGIONE_SOCIALE proponeva appello incidentale; la Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Sardegna, Sezione staccata di Sassari, accoglieva il gravame principale, ritenendo la legittimazione del contribuente a ricorrere contro l’avviso di accertamento e osservando che l’atto impositivo si fondava sul presupposto dell’avvenuta cancellazione d’ufficio della RAGIONE_SOCIALE dal Registro Prefettizio che era risultata inesistente e comunque non provata.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza fondato su cinque motivi.
E’ rimasto intimato il COGNOME.
Considerato che:
Preliminarmente deve rilevarsi la tempestività del ricorso contro la sentenza pronunciata il 15.12.2015, depositata il 25.2.2016 e non notificata, proposto con notifica a mezzo pec in data 24.3.2017, in quanto il giudizio è stato instaurato anteriormente al 4.7.2009 cosicché, secondo il regime transitorio di cui all’art. 58 comma 10 della l. 18 giugno 2009 n. 69, in relazione alla disposizione di cui all’art 46, comma 17, della stessa legge, si applica il termine ‘lungo’ di impugnazione di un anno previsto dall’art. 327, comma, c.p.c. previgente e deve altresì tenersi conto del periodo di sospensione dei termini processuali di trentun giorni di cui al l’art. 1 della l. n. 742 del 1969 come modificato dall’art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014 (conv., con modif., dalla l. n. 162 del 2014).
Con il primo motivo l’RAGIONE_SOCIALE deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza essendo la CTR incorsa in error in procedendo, per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 d.lgs. n. 546/1992 nonché degli artt. 52, 53 e 54 c.p.c. , in quanto l’RAGIONE_SOCIALE aveva depositato tempestivamente, in data 12.12.2015, istanza di ricusazione nei confronti di uno dei componenti del Collegio giudicante, NOME COGNOME, su cui non si era provveduto: la Commissione, all’udienza del 15.12.2015, aveva proceduto, con la partecipazione del componente ricusato quale relatore, alla decisione della causa.
Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 51 e 52 c.p.c.
Con il terzo motivo deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4, violazione e/o falsa applicazione degli artt.100 e 81 c.p.c., essendo inammissibile l’appello del contribuente per mancanza , sin dall’origine, di un interesse ad agire.
Con il quarto motivo deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 57 comma 1 d.lgs. n. 546/1992 in quanto la CTR aveva deciso sulla base di una domanda nuova, introdotta solo in appello.
Con il quinto motivo deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., « violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 12 d.P.R. n. 601/1973, in tema di regime fiscale agevolato per le cooperative (ai fini II.DD.); art. 3 commi 2, 3 e 4 D.L. n. 90/1990 conv. con modificazioni in L.. n. 165/1990 e art. 1 comma 3 D.L. n. 417/1991, in tema di agevolazioni IVA conv. con modificazioni in L. n. 66/1992 (riduzione al 50% della base imponibile) per le cessioni di abitazioni ai soci RAGIONE_SOCIALE cooperative edilizie; art. 39 co. 1 d.p.r. n. 600/1973; art. 51 D.P.R. n. 633/1972; artt. 1, comma 2
D.Lgs. 471/97 in tema di dichiarazione infedele ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette e, fini IVA, 6 comma 8 D.Lgs. 471/97 in tema omessa regolarizzazione di acquisiti senza fattura;, 5 comma 4 D.Lgs. 471/97 in tema di dichiarazione con imposta inferiore a quella dovuta; 9 commi 1 e 3 D.Lgs. 471/1997 in tema di mancata o irregolare tenuta di registri contabili ».
Il primo motivo è fondato, gli altri restano assorbiti.
Secondo l’art. 6 del d.lgs. n. 546/1992 l’astensione e la ricusazione del giudice tributario sono disciplinate dalle norme del codice di procedura civile in quanto applicabili; tra queste, rileva, in particolare, l ‘art. 52 comma 3 c.p.c. secondo cui « la ricusazione sospende il processo ».
In questo caso, presentata in data 12.12.2014 « preliminarmente all’udienza di trattazione » del 15.12.2014 l ‘istanza di ricusazione, trascritta per autosufficienza in ricorso, non si attese una decisione sulla ricusazione ai sensi di legge: invero, l’art. 6 comma 3 prevede che sulla ricusazione decide il Collegio a cui appartiene il componente ricusato ma senza la sua partecipazione e con integrazione di altro membro della stessa commissione designato dal Presidente. In proposito, la ricorrente precisa che solo oralmente il Collegio, dopo essersi ritirato brevemente in camera di consiglio senza la partecipazione del componente ricusato, annunciò che non riteneva accoglibile l’istanza .
Secondo l’art. 298 c.p.c., che esprime un principio generale in tema di sospensione del processo, durante tale quiescenza non possono essere compiuti atti del procedimento, dovendosi attendere l’« indispensabile presupposto » per la riattivazione del processo, consistente in questo caso nella decisione sulla istanza di ricusazione. La violazione del « divieto di compiere atti del procedimento e, quindi, di emettere sentenze durante il periodo di
sospensione comporta la nullità della pronuncia impugnata » (Cass. n. 4427 del 2004), ai sensi dell’art. 15 6 comma 2 c.p.c.
Conseguentemente deve rinviarsi la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, Sezione staccata di Sassari, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, dichiara nulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, Sezione staccata di Sassari, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 22/11/2023.